Sulla GUUE L 149/1 del 1 giugno 2013 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

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Articolo 2

1. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1 o dicembre 2014 e prima del 1 o giugno 2015 rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

2. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 o dicembre 2016.

3. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le miscele classificate,
etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate
in conformità del presente regolamento fino al 1 o giugno 2017.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica:
– alle sostanze a decorrere dal 1 o dicembre 2014 e
– alle miscele a decorrere dal 1 o giugno 2015
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Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/