Consiglio Nazionale dei Chimici

 Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali

dell’Ordine dei Chimici,

a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ago-sto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 28 NOVEMBRE 2012

PUBBLICATO IL  31-1-2013 – sul BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

 

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine dei Chimici, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2

(Consigli di disciplina territoriale)

1. Presso i Consigli territoriali dell’Ordine dei Chimici sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine dei Chimici. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo.

3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L’assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore Anzianità d’iscrizione all’Albo. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all’Ordine.

4. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

6. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dell’Ordine.

7. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell’Ordine.

Art. 3

(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo nei Consigli territoriali dell’Ordine dei Chimici e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, inclusa la sospensione dall’Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 5, comma 8.

Art. 4

(Requisiti onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.

2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All’atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

  • di essere iscritti all’Albo dei Chimici da almeno 5 anni;
  • di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine;
  • di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell’Ordine;
  • di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

5. È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all’Albo. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all’Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell’elenco di cui al successivo articolo 5, comma 1, avviene ad opera del Consiglio territoriale d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

  • iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche, scientifiche e tecniche;
  • esperti in materie giuridiche, scientifiche e tecniche;
  • magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.

Articolo 5

(Nomina)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l’elenco dei candidati deve essere iscritto all’Albo; i candidati della sezione B, se presenti, devono essere almeno il doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.

2. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all’Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell’Albo deve essere almeno pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo sono assegnati d’ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo.

3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’articolo 4, comma 2 del presente regolamento, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 del presente regolamento.

4. Dopo la sua compilazione, l’elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

5. L’elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell’articolo 4, comma 1 del presente regolamento, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge, affinché provveda a nominare, senza indugio, i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all’Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.

6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell’organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

7. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo, procede alla convocazione e all’insediamento del Consiglio di disciplina territoriale.

8. All’immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall’elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo vi è l’obbligo di individuare un componente supplente. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo

4, comma 4 del presente regolamento. Il Presidente del Tribunale competente procederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge.

9. Qualora il numero degli iscritti all’Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

Art. 6

(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 51 C.P.C. ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti del Collegio di disciplina. È fatto salvo il diritto, per le parti, di proporre ricusazione mediante ricorso al Consiglio di disciplina ai sensi dell’art. 52 C.P.C.. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente del Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell’individuazione delle situazioni di conflitto di interessi si applica l’art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere l’aver intrattenuto rapporti lavorativi o l’aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l’avvio del procedimento.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non possa essere costituito un Collegio giudicante, il Consiglio Nazionale individua altro Consiglio di disciplina cui affidare il procedimento, dandone comunicazione al Ministero vigilante ed al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ordine.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l’invio da parte dei Consigli territoriali dell’Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell’elenco dei candidati predisposto ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell’Ordine eletti successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell’Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento

effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Articolo 8

(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/