A partire dal primo settembre 2013  tutti i chimici avranno 150 crediti formativi professionali (CFP) poi a scalare, il 1-1-2014 verranno tolti 25 CFP, il 1-1-2015 verranno tolti altri  30 CFP, il 1-1-2016 verranno tolti altri  40 CFP.

Sostanzialmente un chimico il 2-1-2016 si ritrova con  55 CFP senza aver fatta formazione ( fatta salva la “formaizone” ordinistica 3 cfp ) e può esercitare tutto l’anno. Ma dal 1-1-2017 tolti i 50 CFP di routine si troverà con soli 5 CFP e non potrà esercitare.

Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici

Regolamento Consiglio nazionale dei chimici 19/7/2013 appunti non esaustivi sul nuovo regolamento.

Crediti formativi sistema a  “punti”:

 

CFP

A partire dal primo gennaio dopo l’esame di stato

150

Al termine di ogni anno solare (31/12di ogni anno)

-50

Minimo di CFP per potere esercitare

25

CFP minimi specifici su Ordine e Previdenza professionale

(di cui) 3

CFP massimi annui riconoscibili

75

Unità minima un ora ( in genere)  di formazione

1

 

CICLO ANNUALE DELLA FORMAZIONE

Ciclo della formazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • La formazione intercorsa tra Esame di Stato e 15-8-2013 possono essere riconosciuti, su richiesta. ( MODULO PER RICHIESTA RICONOSCIMENTO CFP)
  • La verifica del adempimento dell’obbligo formativo spetta all’Ordine ( Articolo 10)
  • Anche docenze, articoli, commissioni, gdl sono considerati formazione.

Attività formative ordinarie

Crediti attribuiti

Limiti massimi annuali

Superamento di esami in corsi universitari con riconoscimento dei relativi crediti formativi universitari 3 CFP ogni CFU

9

Partecipazione a corsi di formazione e specializzazione in qualità di discente 1 ora = 1 CFP

75

Come sopra, con verifica finale 1 CFP in più per l’esito positivo della verifica

75

Partecipazione a seminari di studio 2 ore = 1 CFP

4

Partecipazione a master universitari con conseguimento del titolo accademico 3 CFP ogni CFU

75

Partecipazione a corsi ECM accreditati 1 CFP ogni credito ECM

75

 

Attività formative particolari

Crediti attribuiti

Limiti massimi annuali

Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari 1 ora o frazione = 1 CFP

10

Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici 5 CFP ogni 50 pagine

20

Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnico-professionale 1 CFP ogni 1.800 battute

15

Docenze svolte presso Università ed enti equiparati da soggetti non dipendenti 3 CFP ogni CFU

15

Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato 4 CFP/sessione

8

Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in collaborazione con i Consigli territoriali dell’Ordine 1 ora o frazione = 1 CFP

8

Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall’Ordine 1 riunione = 2 CFP

8

Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, nazionali e internazionali 1 riunione = 2 CFP

8

Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali 1 riunione = 2 CFP

8

 

 

 

Chi vigila cosa?

Articolo 4 comma 2

  • l’evento sia organizzato dalle Università o direttamente dal Consiglio dell’Ordine territoriale o in collaborazione con altro soggetto la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti è affidata al Consiglio Nazionale dei Chimici.
  • Ove l’evento sia organizzato da altri soggetti la rispondenza ai requisiti è verificata ai sensi dell’art. 10 comma 2 dal Consiglio dell’Ordine territoriale.

Commissione valutazione

Articolo 11.

1. La “Commissione di valutazione” è composta da cinque membri, designati dai Consigli dell’Ordine e scelti tra gli iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato purchè non in posizione di incompatibilità; uno dei membri deve essere consigliere dell’Ordine.

2. La “Commissione di valutazione” può essere in comune tra più Ordini;

3. La “Commissione di valutazione” è nominata per ogni quadriennio di osservazione.

4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente;

5. Per l’attività di tale Commissione non sono previsti crediti formativi

 

Tempistiche

Articolo 13. Entrata in vigore e norme transitorie

1. dal 1 settembre 2013

2. Il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Inoltre

a)In deroga a quanto previsto all’art. 3 comma 3 del presente regolamento per il

periodo 1 settembre 2013 – 31 dicembre 2014 vengono detratti 25 crediti, nel

periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 30 crediti e nel

periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2016 vengono detratti 40 crediti;

b)Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull’attività svolta di cui all’art. 7 entro il 31 gennaio 2015;

c) Il Consiglio dell’Ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la prima relazione (ndr: regionale) di cui all’art. 10 comma 6 del presente Regolamento eventualmente integrata di […]

d) Entro il 30 ottobre 2016 il CNC eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento;

3. A tutti i Chimici Professionisti abilitati, ed iscritti all’albo professionale alla data del 1 settembre 2013, sono attribuiti 150 CFP.

 

NOTE

  • Il 30% massimo in e-lerning.
  • Sperimentazione dal 1-9-2013 al 1-9-2016.

 

Presentazione dott. Fabrizio Demattè  consigliere del Ordine TAA, in occasione della serata formativa il 19-10-2013 

2013-10 slide dematte formazione continua obbligatoria

 

 

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/