In data 25/05/2016, con Delibera del Consiglio di data 25/05/2016 il Consiglio dell’Ordine dei Chimici del Trentino-Alto Adige, delibera quanto segue:

  1. Come comportarsi in una richiesta di esenzione non documentata,
  2. Richiesta CFP per corso senza specifica di durata nell’attestato,
  3. Valutazione inserimento Formazione come corsi, che sugli attestati riportano la descrizione di seminari o convegni,
  4. Articoli scientifici,
  5. CFP per tutoraggio professionale,
  6. Criteri di approvazione dei Corsi erogati da organismi non autorizzati (fino a 12 CFP annui),
  7. Autoformazione – Studio individuale.

 

Hanno partecipato alla votazione i consiglieri, dott.ri Bentivoglio, Berti, Broccato, Ciesa, Demattè, Gerola, Mair, Perini, Verde.

Visti i vari casi sottoposti dalla Commissione di valutazione dei CFP, il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri

delibera

  1. Alle richieste di esenzione si richiede una autocertificazione a norma di legge attestante la richiesta di esenzione. Si propone di riconoscere l’esenzione anche per un collega o una collega che la chieda a causa per la malattia del figlio/a appellandosi al punto 5 delle linee guida e all’articolo 6 del regolamento legati all’espressione “cause di forza maggiore”. L’esenzione sarà proporzionale ai giorni di malattia nell’anno e andranno a diminuire proporzionalmente rispetto ai giorni dell’anno rispetto ai crediti in decurtazione per l’anno di riferimento. Per gli altri tipi di esoneri, legati alla non esercizio della professione, si prende atto la data di inizio è la data di prima richiesta è che a partire da tale data il consiglio è tenuto a vigilare l’effettivo non esercizio dell’attività professionale. Si richiederà al Consiglio Nazionale dei Chimici di predisporre una opportuna pubblicità sull’albo unico nazionale dell’esenzione.

 

  1. Si propone che per i corsi sostenuti prima del 14/8/2014 ogni attestato venga preso per la durata di 4 o 8 ore a seconda di quanto asserito dall’iscritto. Per i CFP successivi al 14/8/2014 si richiederà una autocertificazione all’iscritto sulla effettiva durata. I CFP di altri ordini o collegi non hanno necessariamente la stessa metrica di riconoscimento pertanto si farà riferimento alla durata e al regolamento dei Chimici. A meno ché non vi siano citate negli attestati eventuali convenzioni tra i vari Ordini.

 

  1. Se una richiesta di riconoscimento CFP è inserita come “corso” ma l’attestato parla di seminari e convegni si procede al rifiuto della richiesta e si procede con la richiesta di documentazione secondo il punto 2. Alla ricezione della documentazione si procede all’inserimento d’ufficio (altrimenti se inserisce l’iscritto dopo scadenza non gli vengono conteggiati i crediti).

 

  1. Quando sono più autori a chiedere il riconoscimento dei CFP per un medesimo articolo, si propone di riconoscere a tutti i richiedenti i medesimi CFP come da regolamento.

 

  1. Si farà richiesta della documentazione ai richiedenti dei CFP e sarà riconosciuto il CFP  solamente all’iscritto, che risulta effettivamente come tutor nella documentazione.

 

  1. I corsi antecedenti al 14/8/2015 potranno essere tutti i corsi genericamente rivolti ad un aggiornamento professionale. Comunque ogni richiesta di approvazione dovrà essere corredata di documentazione allegata (attestato di partecipazione o autocertificazione del partecipante con durata del corso). Per i corsi sostenuti successivamente al 14/8/2015 i corsi saranno approvati se è possibile dimostrare, non necessariamente l’esatta corrispondenza con i contenuti dell’esame di Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328), ma almeno la coerenza degli stessi con tali contenuti. Vale ovviamente la stessa indicazione di documentazione già espresse nei punti precedenti, pena la non approvazione.

 

  1. Si prende atto che molti iscritti hanno sottoposto lo Studio individuale senza aver letto regolamento e Linee guida. Di seguito le indicazioni deliberate:
  • Auto formazione /studio individuale:

Per tutte le richieste di tale tipo riferite a crediti che si vogliono riconosciuti prima del 31/12/2015 prive di “relazione” come previsto dall’articolo 13 comma 4 del Regolamento (Regolamento sulla formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7) ed articolo 9 delle linee guida, si manderà un email per richiedere il “ravvedimento operoso” dando due possibilità:

  • Richiedere di inviare alla segreteria al fine di allegare una relazione di 1.800 battute per ogni CFP richiesto;
  • In alternativa sarà possibile per l’iscritto richiedere di riconoscere lo studio individuale nel 2016 attraverso la relazione pubblica  come previsto dalle linee guida proponendo tema, durata, date e orari come da Censimento inviato a febbraio 2016.

In assenza di uno di questi due riscontri entro il 15/06/2016 la richiesta di riconoscimento dei CFP verrà rifiutata.

 

Il Presidente

Andreas Verde

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/