Assicurazione, nuovi obblighi per (tutti) i professionisti, circolare del CNC, con precisazione CNC sui chimici dipendenti.

8 Agosto 2013 | 0 commento | in Notizie | Regolamentazione | di Demattè Fabrizio
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Si attendeva una definizione dei confini dell’obbligo di assicurazione istituito nel agosto 2012 e cogente dall’agosto 2013.

Il nuovo documento dell CNC ( consiglio nazionale dei chimici) ha definito meglio quelli che sono i confini tra tre forme di esercizio della professione:

  1. il libero professionista che risponde per se;
  2. quelli che sono i chimici dipendenti con delle responsabilità professionali;
  3. da quei dipendenti che hanno responsabilità, ma comuni a tutti gli altri dipendenti (ad esempio compiono analisi ma non firmano certificati).

Il primo caso si deve assicurare per i danni che può causare secondo le indicazioni del CNC sul tipo di polizza.
Il secondo è già in parte coperto dall’azienda per la quale esercita attività professionale, ma ha delle residuali responsabilità legate alla propria sfera di autonomia.

In ultimo il dipendente che non svolge attività “regolamentate”  in questo caso non è necessaria assicurazione.
Attività regolamentate sono quelle che ricadono nei “privilegi” degli iscritti all’ordine: – certificati chimici,  perizie, studi, perizie giurate ecc ecc.

  • Il caso 1 stipula assicurazione responsabilità civile.
  • Il caso due deve verificare che l’organizzazione in cui è inserito copra la responsabilità civile del suo operato ma deve anche fare una apposita polizza per tutelarsi nel caso l’azienda si voglia rifare su di lui per eventuali di cui è risultata colpevole l’azienda.
  • Il caso 3 non necessita di assicurazione.

Ecco le linee che in Consiglio Nazionale dei chimici ha tracciato per definire meglio questo obbligo all’interno della professione chimico.

Prot. 410/13/cnc/fta Roma, 31 luglio 2013 

A Tutti gli Ordini dei Chimici Territoriali
A tutti gli iscritti agli Albi dei Chimici
Loro Sedi
Oggetto: Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile professionale
Come è noto il D.L. 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate.
Una di queste è l’obbligo per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a
terzi nell’esercizio delle proprie attività, a partire, salvo proroghe, dal 15 agosto 2013 (come indicato
all’art.5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137).
L’art. 3, comma 5, lett e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n.148, introduce un criterio di indirizzo nei confronti del legislatore delegato, del
seguente tenore: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.
Nel dettaglio l’art. 5 del DPR 137 del 7 agosto 2012 detta, in relazione agli obblighi assicurativi in
capo ai professionisti:
 “1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori
ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.”
Il Professionista ha pertanto l’obbligo di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni successiva variazione.
Tale obbligo configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello della stipula
dell’assicurazione. Il professionista, infatti, deve non solo regolarmente stipulare una polizza assicurativa
ma anche comunicare al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi e il massimale,
nonché eventuali variazioni successive al conferimento dell’incarico.
A tale proposito il Consiglio Nazionale dei Chimici precisa quanto segue:
L’obbligo di stipulare idonea polizza professionale è collegato all’esercizio dell’attività
professionale.
Da ciò deriva che l’obbligo in esame ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino
in modo effettivo l’attività professionale, anche solo saltuariamente, e che assumano in proprio il rischio
professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti a tale obbligo i chimici iscritti che non abbiano “clienti”: perché non
esercitano la professione o perché, assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici,
esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di
appartenenza, sempre che questa attività non abbia connotazione di servizio professionale a terzi.
In relazione a questo, si precisa, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea Assicurazione professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad. es. per “colpa grave”), tenuto anche conto degli eventuali rischi già coperti dall’ Amministrazione o dall’ azienda. 
Le principali caratteristiche che si ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di
Responsabilità civile Professionale dei Chimici, oltre a quelle esplicitamente previste dalla norma, sono le
seguenti:
1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;
2) l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività;
3) la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;
4) la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e
per tipologia di prestazione professionale.
5) la c.d. Deeming Clause, cioè la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze
suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale
sinistro anche se lo stesso dovesse sorgere in un tempo successivo;
6) la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l’obbligo per l’ Assicuratore di tenere coperto un sinistro che
derivi da circostanze note prima della stipula della Polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a
condizione che nel momento dell’errore/omissione l’Assicurato disponga di valida copertura
assicurativa.;
7) la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferire all’anno, la previsione di
tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per
gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrino le condizioni 
“essenziali” senza le quali, cioè, il contratto non può ritenersi adeguato alla tutela dei Chimici. Le 
clausole 5, 6 e 7, rappresentano comunque una garanzia e tendono a ridurre in modo sostanziale 
eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa. 
Ciò premesso, il Consiglio Nazionale dei Chimici, al fine di soddisfare le esigenze degli iscritti
all’Albo di adempiere all’obbligo previsto dalla legge di stipulare adeguata Polizza professionale ha
analizzato, sulla base dei suddetti criteri, alcune proposte pervenute da diversi operatori del settore,
interloquendo con gli stessi per definire e migliorarne i contenuti.
I testi delle proposte di polizza esaminate sono disponibili nel sito internet del Consiglio:
www.chimici.it alla sezione “Servizi agli iscritti”.
 Distinti saluti.
 Il Presidente
 Prof. Chim. Armando Zingales
Il 7 agosto 2013 il Consiglio nazionale dei Chimici ha emesso una nuova circolare con le precisazioni  in merito ai chimici dipendenti, che sono la maggioranza dei chimici iscritti.

Fondamenti di igiene industriale corso nov. 2013

2 Agosto 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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“Fondamenti di igiene industriale”

Corso di formazione: “Fondamenti di igiene industriale” si svolgerà a Milano dal 11 al 15 novembre 2013.
Il corso fornisce le informazioni di base per svolgere la professione di igienista industriale ed è rivolto a chi affronta per la prima volta il tema dell`igiene industriale e a chi intende approfondire e rendere sistematiche le competenze variamente acquisite nella propria esperienza lavorativa.

Il corso risponde ai requisiti formativi richiesti dal regolamento ICFP per candidarsi all`esame di Igienista Industriale (www.icfp.it)

Numero massimo di partecipanti: 30  

Clicca sul link per scaricare il programma:

http://www.aidii.it/gestione/funzioni/blob_out.php?id_blob=510&download ;

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa AIDII 02.20240956 congressi@aidii.it

cordiali saluti, segreteria AIDII

 AIDII Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali – via G.B. Morgagni 32 – Milano

Formazione continua obbligatoria per Chimici nuovo regolamento 19/7/2013

31 Luglio 2013 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Links | Notizie | di Demattè Fabrizio
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In applicazione del Decreto che riorganizza le professioni e che diventa “operativo” dal 14 agosto 2013 sono state emesse le regole per la gestione della formazione obbligatoria e continua dei chimici.

Si tratta di un sistema a punti , tutti i chimici partono con un quantitativo di punti che va a scalare nel tempo e che va “ripristinato” frequentando corsi , seminari, gruppi di lavoro  ecc.

Sarà l’Ordine territoriale di competenza che gestirà i crediti e che accrediterà le attività formative, proposte dallo stesso ordine o dagli iscritti stessi che chiederanno riconoscimento delle attività formative svolte.

Maggiori dettagli nel documento allegato.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta del 19 e 20 luglio 2013 ha approvato il “Regolamento per la Formazione Continua per i Chimici“.

Il testo è stato inviato al Ministro vigilante per l’acquisizione del parere, così come previsto dall’art.7 “Formazione continua” del DPR 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento_formazione_continua_chimici-19_luglio_2013

Coordinatore Formazione Ordine dei Chimici

dott. chim. Fabrizio Dematte’

Candidature a membro del consiglio di disciplina interregionale

25 Luglio 2013 | 0 commento | in Consiglio di disciplina | Notizie | di Demattè Fabrizio
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OGGETTO: autocandidatura a membro del consiglio di disciplina

Gentile iscritta e gentile iscritto, come già comunicato uno dei cambiamenti in atto nel sistema ordinistico è quello di disgiungere le attività disciplinari da quelle gestionali e promozionali dell’Ordine.  A tale scopo l’Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige, viste le ridotte dimensioni ed il ridotto bilancio economico, ha deciso di intraprendere la strada prospettata dalla norma di collaborazione con ordini limitrofi nella istituzione di Consigli di disciplina interregionali.  Pertanto  una volta istituito il consiglio di disciplina interregionale sarà competente per tutte le questioni disciplinari di tutto il territorio degli ordini coinvolti.

Con la presente siamo a chiedere disponibilità a fare parte di questo consiglio a tutti gli iscritti, come si legge di seguito nei pochi articoli estratti dal  DPR e dalle decisioni del CNC, la carica è incompatibile a quella di consigliere, nel segno di una maggior imparzialità e distacco al fine di rendere il giudizio più libero.

La sede dell’istituendo consiglio  sarà probabilmente il Tribunale di Padova ma non è ancora stato definito.

L’invito che rivolgiamo a tutti gli iscritti è quello di fornire la propria disponibilità a fare parte di una “rosa di candidati” che l’attuale Consiglio direttivo presenterà, in numero da definire, al  Presidente del Trinunale, che avrà l’ultima parola sulla la commissione.

La candidatura può giungere a mezzo PEC personale/professionale a ordine.trentinoaltoadige@pec.chimici.org entro il giorno 8 agosto 2013.

Cordiali saluti

Il Presidente

dott. chim. Andreas Verde

______________________________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(12G0159)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono  istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni

disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu’ di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica.

3. Ferma l’incompatibilita’ tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede e’ composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e’ chiamato a designare. I criteri in base ai quali e’ effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianita’ anagrafica.

5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale.

 

Consiglio Nazionale dei Chimici – Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina

territoriali dell’Ordine dei Chimici, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della

repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 28 NOVEMBRE 2012

Pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 2 del 31/01/2013.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine dei Chimici, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica

7 agosto 2012, n. 137.

Art. 4

(Requisiti onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.

2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

 

_________________________________________________________________________________________

Modulo di autocandidatura 

 MODULO DA INVIARE

Bando per contributi per professionisti entro 29-7-2013 Provincia Autonoma di Trento

9 Luglio 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Ci giunge, la pubblicazione di un bando per contributi alle attività dei professionisti.  Il link a tutta la documentazione è questo: http://www.trentinosviluppo.it/Contenuti-istituzionali/Bandi-Appalti/Bandi/Criteri-e-modalita-per-la-concessione-dei-contributi-in-attuazione-dell-art.10-della-L.P.-10-2012-Interventi-straordinari-per-la-qualificazione-e-l-innovazione-delle-professioni   Inoltre si comunica che, in applicazione all’art. 10 L.p. 10/2012, sono stati aperti i tempi per la presentazione delle domande di contributo per i professionisti, che saranno gestite da Trentino Sviluppo S.p.A. Le domande potranno essere presentate entro lunedì 29 luglio 2013.

Sono ammessi alla valutazione: a)        progetti per l’avvio di attività e servizi professionali innovativi anche ad elevata qualificazione in grado di operare nel mercato, anche internazionale; b)        progetti riguardanti attività e servizi professionali esistenti, volti a modificarne in forma rilevante e innovativa le modalità organizzative e/o la qualità e la specializzazione. Le informazioni sono reperibili: – sul sito di Trentino sviluppo http://www.trentinosviluppo.it sotto la voce “bandi e appalti”, che si trova in alto; – sul sito della Provincia http://www.modulistica.provincia.tn.it cercando per “argomento” e scegliendo la voce “contributi ai professionisti” e come sotto argomento “Concessione contributi per la qualificazione e l’innovazione delle professioni in attuazione dell’art. 10 della L.p. 10/12”. In particolare possono beneficiare dei contributi i professionisti, singoli, associati o aggregati in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni che: – intendano avviare una nuova attività o servizio professionale innovativo oppure riorganizzare e/o ri-programmare in modo innovativo un’attività o un servizio professionale già avviato; – abbiano sede nel territorio della provincia di Trento; – non abbiano in corso procedure concorsuali e siano in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsto dalla normativa vigente; – rispettino le disposizioni vigenti per l’esercizio dell’attività o del servizio professionale; – siano costituiti in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni ovvero si costituiscano entro 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo; – non accedano ad altri incentivi pubblici per lo stesso progetto. I professionisti di cui al comma 1 possono appartenere sia alle professioni ordinistiche che a quelle non organizzate in ordini e collegi. Ai fini dei presenti criteri, si stabilisce che: a) per professione si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, comprese le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile e con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme; non rientrano altresì le attività svolte in forma d’impresa per le quali sono previsti gli interventi di cui alla L.p. 6/1999; b) per giovani professionisti si intendono persone fisiche che al giorno della scadenza della domanda di contributo non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico

28 Giugno 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Si segnala  la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 19 giugno 2013,  recante “Approvazione della tipologia della Scuola di specializzazione in  valutazione e gestione del rischio chimico”, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013

Il rischio chimico è inteso come la valutazione complessiva dei rischi sull’uomo e sull’ambiente secondo il REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach). E’ quindi importante sapere che il corso di cui in oggetto non è ristretto alla Valutazione Rischio Chimico  imposta dal decreto legislativo 81 del 2008 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Alcuni stralci del testo

…Considerato che le tematiche inerenti la valutazione e la gestione del rischio chimico sono fondamentali per la gestione e l’applicazione di norme a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente; Ritenuto necessario approvare la tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico per la formazione di figure professionali capaci di valutare e gestire i rischi derivanti dalla produzione, immissione sul mercato ed uso di prodotti chimici, nonché i rischi legati all’intero ciclo di vita dei prodotti destinati ad
usi specifici e coperti dalle normative di settore; …

L’accesso alla Scuola è consentito ai laureati delle Lauree Magistrali delle classi (e
lauree equiparate, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009):
ƒ LM06 Lauree Magistrali in Biologia
ƒ LM07 Lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie
ƒ LM08 Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali
ƒ LM09 Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
ƒ LM13 Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale
ƒ LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica
ƒ LM26 Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza
ƒ LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
ƒ LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia
ƒ LM42 Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria
ƒ LM54 Lauree Magistrali in Scienze Chimiche
ƒ LM60 Lauree Magistrali in Scienze della Natura
ƒ LM61 Lauree Magistrali in Scienze della Nutrizione Umana
ƒ LM69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie

ƒ LM70 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari 

ƒ LM71 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale 

ƒ LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
ƒ LM86 Lauree Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
ƒ LM/SNT4 Lauree Magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Organizzazione del corso
Il corso di Specializzazione è organizzato in moduli di insegnamento per un totale di 120 CFU.

DM 19-6-2016 CORSO DI SECIALIZZAZIONE SUL REACH

Seminario sulla proprietà industriale 4-7-2013

21 Giugno 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Prosegue il ciclo di incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Trento  in materia di  Proprietà Industriale con il seminario, che si terrà nella mattinata del 4 luglio 2013, intitolato “PROFILI ECONOMICI, FISCALI E CONTRATTUALI DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE”.

La Proprietà industriale  sta assumendo sempre maggiore rilevanza economica e rappresenta una parte significativa del valore d’impresa: diventa, dunque, fondamentale comprendere come può essere valutato e valorizzato il potenziale legato a questi asset.

Nel corso del seminario verranno affrontati, con taglio operativo, i profili più significativi della tematica, anche con la partecipazioni di qualificati “attori” territoriali.

Al termine dell’incontro è possibile  usufruire di colloqui individuali  con gli esperti (prof. Granieri e dott.ssa Tomasulo), previa prenotazione.

 

La partecipazione al seminario è gratuita; per motivi organizzativi si chiede l’invio della scheda di iscrizione, possibilmente, entro il 2 luglio 2013.

 

PROGRAMMA-INVITO SEMINARIO 4 LUGLIO 2013

 

Legge 4, 2013 le professioni non protette e le associazioni professionali “miste”

17 Giugno 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Testo della LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

Istituisce e regola le professioni non protette, quindi quelle non regolamentate da Ordini professionali.

Regolamenta le associazioni professionali, gli studi associati e le situazioni “miste” dove siano presenti membri di Ordini professionali e professionisti  non appartenenti ad ordini .

 

Legge_14_gennaio_2013_n.4

30° Congresso Nazionale AIDII 26-28/06/2013

17 Giugno 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Il 30° Congresso Nazionale di Igiene Occupazionale ed Ambientale AIDII si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2013 presso il Museo Ferrari di Maranello (MO).

Il Congresso è accreditato ECM: 10,5 crediti per le figure professionali del Medico, Biologo, Chimico, Fisico e Tecnico della prevenzione.

Clicca sul link per scaricare il programma completo

http://www.aidii.it/gestione/funzioni/blob_out.php?id_blob=500&download

Attività preliminari gratuite in programma il giorno 26 giugno a partire dalle ore 9:00:

Seminario formativo gratuito “Responsabilità sociale d’impresa”

Corso Tecnico-pratico per RSPP/ASPPLa valutazione e la gestione dei rischi relativi ad attività lavorative nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”. La partecipazione al corso è gratuita e riservata ai primi 30 RSPP/ASPP regolarmente iscritti al 30° Congresso Nazionale, che ne faranno richiesta. Le iscrizioni al corso chiuderanno il giorno 18 giugno. Il Corso è accreditato per RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi  – 8 crediti formativi.

Per informazioni:

Segreteria Organizzativa AIDII

Cristina Grignani e Chiara Sala

Tel: 02.20240956 – Fax 02.20241784

congressi@aidii.it – www.aidii.it

Sistema elettorale dell’Ordine dei Chimici

9 Giugno 2013 | 0 commento | in Regolamentazione | di Demattè Fabrizio
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L’Ordine dei chimici territoriale si dota fin dalla sua istituzione di organi di autogoverno, vari e norme sono state emanate fino ad arrivare ad un Decreto del Presidente della repubblica datato 2015 che regola per vari ordini le operaizoni di voto sia degli enti locali che dei Consigli Nazionali.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.169
(G.U. n. 198 del 26-8-2005)
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi
di ordini professionali.

REGOLAMENTO ORDINI 20050708_DPR_1691

 

Va inoltre sottolineata la precisazione inserita nel “Decreto Milleproroghe” del 2011 LEGGE 26 febbraio 2011 , n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia  tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

il Decreto Milleproroghe con l’articolo ” “4-octies. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.”prevede l’aumento da due a tre dei mandati consentiti ai consiglieri degli Ordini. Il DPR 169/2005 che tratta del sistema elettorale degli Ordini degli architetti PPC, degli ingegneri, degli agronomi e di professioni consentiva ai consiglieri degli Ordini in carica di stare in Consiglio per un massimo di due mandati

10-2011 LEGGE MILLEPROROGHE

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