Dal 14/11/2013 è stato fatto proprio dal’Ordine TAA il nuovo codice deontologico proposto dal CNC contenente tutte le recenti modifiche inerenti alla riforma delle professioni. Se ne da pubblicazione sul sito e si invitano gli iscritti a prenderne visione, ricordando che il codice deontologico è l’oggetto della vigilanza su ogni iscritto da parte della cittadinanza, della giustizia in cui l’ordine stesso è inserito.

 

CODICE DEONTOLOGICO
DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO
(Approvato nella seduta CNC del 31 maggio-1 giugno 2013  e dal Consiglio dell’Ordine Chimici TAA del 14-11-2013)

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il Codice Deontologico disciplina la professione di Chimico, esso ha valore di riferimento per l’esercizio della disciplina che la legge affida all’Ordine professionale, nel rispetto delle norme di legge.
2. Ai sensi del presente Codice la dizione Chimico comprende sia il Chimico (laurea magistrale) che il Chimico Iunior (laurea triennale).
Art. 2
Principi generali
1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione.
2. Il Chimico, nell’esercizio della professione agisce con senso di responsabilità, applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e nell’ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
3. Il Chimico è autonomo e indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. Al fine di garantire la qualità della prestazione e conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale continuo, è fatto obbligo al Chimico,diseguire corsi di aggiornamento, acquisendo i relativi crediti formativi professionali (CFP e/o in ECM).
4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi naturanella sua attività professionale.
5. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse
6. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilitàdi ogni atto finalizzato al compimento dell’incarico; ove siavvalga delle prestazionidi terzi ne garantisce comunque il controllo, la
responsabilità.
7. Il Chimico nello svolgimento della propria attività utilizza i mezzi disponibili ed idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico secondo scienza e coscienza.
8. Nell’esercizio della professione Il Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale “Chimico” o “Chimico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo
accademico “dottore” o “professore” e/o le relative abbreviazioni.

Art. 3
Rapporti
1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il Chimico s’impegna lealmente a svolgere l’incarico, certificando inoltre la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l’esito della prestazione.
2. Il Chimico che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall’appartenenza a tale ufficio.
3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione il Chimico:
a. si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale. Ilprofessionista che sia in rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, non deve utilizzare o valutare tale circostanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività professionale..
4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, il Chimico:
a. si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
b. non fa apparire come proprie le prestazioni di altri;
c. qualora debba esprimere pareri professionali sull’opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall’usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni
esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all’opera.
5. Nei rapporti con i colleghi il Chimico:
a. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e – ove richiesto – non nega consigli di natura professionale per quanto possibile;
b. informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza ove il fatto non costituisca reato, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
c. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
d. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
e. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso gli Ordini territorialmente competenti;

Art. 4
Rapporti con i collaboratori e dipendenti
1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il Chimico assicura a essi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.
2. Il Chimico evita di responsabilizzare i propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità.

Art. 5
Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell’Ordine

1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell’esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale,e dal Consiglio dell’Ordine Territoriale ove è iscritto e riconosce nell’Ordine l’organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l’attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
2. Il Chimico si rapporta con l’Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale .
3. Il Chimico presta all’Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a esso demandate dalla legge.
4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza.
5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a pubblica divulgazione.
6. Il Chimico segnala al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
7. Il Chimico informa il Consiglio dell’Ordine Territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l’attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell’Ordine Territoriale, adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate.
Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni loro assegnati dal consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i  Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.
9. E’ un obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell’Ordine Territoriale a cui è iscritto.
10. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche i relativi recapiti professionali.

Art. 6
L’assunzione dell’incarico professionale
1. Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza;l’accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
2. Il Chimico, nell’assunzione dell’incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell’incarico ricevuto.
3. Il Chimico pattuisce in forma scritta il compenso all’atto del conferimento dell’incarico, riferendosi a criteri certi.
4. Il Chimico informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
5. Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all’innovazione.
6. In accordo con quanto previsto dalla norma, il Chimico, a tutela del cliente, è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione Il Chimico deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
7. Il Chimico decide e assume di persona la direzione e l’esecuzione dell’incarico, la predisposizione  dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all’incarico assegnatogli.
8. Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d’incompatibilità.
Se nel corso dello svolgimento dell’incarico sopravvengono condizioni d’incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto.
9. Il Chimico non è obbligato a proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
10. Se nel corso dell’esecuzione della prestazione si evidenzi da parte del committente al Chimico incaricato l’intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità, il Chimico può recedere dall’incarico secondo quanto disciplinato dalla norma.

Art. 7
Lo svolgimento dell’incarico professionale
1. L’esecuzione della prestazione professionale del Chimico è caratterizzata dalla responsabilità personale nei confronti del cliente.
La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l’esecuzione dell’incarico.
2. Per quanto prima, il Chimico nell’assumere l’incarico professionale, verifica e assicura che:
a. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali e economiche;
b. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
c. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell’addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi, in particolar modo quelli di natura chimica;
d. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l’integrità e reperibilità delle informazioni per tutto il tempo necessario;
e. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, immagazzinati e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
f. tutte le attrezzature impiegate siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire laqualità dell’attività svolta;
g. ogni attività sia svolta entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
h. l’incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l’interesse pubblico.

Art. 8
Autonomia professionale e obblighi etici
1. Nell’esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento indipendente, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente e/o del cliente.
2. Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi, oltre a quelli dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della natura, motivo e entità del compenso e abbia rilasciato esplicito assenso.
3. In particolare il Chimico è tenuto a:
a. informare il cliente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione richiesta e, all’occorrenza, consigliare lo stesso, proponendo impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria;
b. effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la buona esecuzione
dell’incarico professionale;
c. conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il cliente a violazioni di legge;
d. dare al cliente i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle risultanze della prestazione professionale.

Art. 9
Segretezza della prestazione professionale
1. Il Chimico rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le norme di legge.
L’obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con il cliente.
2. Il Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.

Art. 10
Certificazione della prestazione professionale
1. Gli atti professionali sono formulati dal Chimico in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.
2. Per la stesura dei certificati analitici il Chimico, in linea generale, si attiene al “Regolamento per la certificazione analitica” garantendo, sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione professionale stessa.
3. Allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali è istituito il“Timbro Professionale”, denominato anche “Sigillo Professionale”; il cui uso, e le specifiche tecniche, sono definite nel  “Regolamento sul Sigillo Professionale”.

Art. 11
Il chimico dipendente pubblico
1. Il chimico nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell’ente di appartenenza, ed in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare.

Art. 12
Società tra Professionisti
1. Il seguente codice norma la responsabilità del professionista che agisce in veste di socio di una Società tra professionisti.
Il Socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell’Ordine al quale è iscritto, la Società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine al quale risulta iscritta per la violazione del Codice specifico riguardante le Società tra Professionisti.
2. Se la violazione deontologica commessa dal Socio professionista è conseguente a direttive impartite dalla Società la responsabilità disciplinare del Socio concorre con quella della Società stessa.

2013 Codice denontologico

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/