Sono ammessi alla valutazione: a) progetti per l’avvio di attività e servizi professionali innovativi anche ad elevata qualificazione in grado di operare nel mercato, anche internazionale; b) progetti riguardanti attività e servizi professionali esistenti, volti a modificarne in forma rilevante e innovativa le modalità organizzative e/o la qualità e la specializzazione. Le informazioni sono reperibili: – sul sito di Trentino sviluppo
http://www.trentinosviluppo.it sotto la voce “bandi e
appalti”, che si trova in alto; – sul sito della Provincia
http://www.modulistica.provincia.tn.it cercando per “argomento” e scegliendo la voce “contributi ai professionisti” e come sotto argomento “Concessione contributi per la qualificazione e l’innovazione delle professioni in attuazione dell’art. 10 della L.p. 10/12”. In particolare possono beneficiare dei contributi i professionisti, singoli, associati o aggregati in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni che: – intendano avviare una nuova attività o servizio professionale innovativo oppure riorganizzare e/o ri-programmare in modo innovativo un’attività o un servizio professionale già avviato; – abbiano sede nel territorio della provincia di Trento; – non abbiano in corso procedure concorsuali e siano in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsto dalla normativa vigente; – rispettino le disposizioni vigenti per l’esercizio dell’attività o del servizio professionale; – siano costituiti in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni ovvero si costituiscano entro 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo; – non accedano ad altri incentivi pubblici per lo stesso progetto. I professionisti di cui al comma 1 possono appartenere sia alle professioni ordinistiche che a quelle non organizzate in ordini e collegi. Ai fini dei presenti criteri, si stabilisce che: a)
per professione si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, comprese le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile e con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme; non rientrano altresì le attività svolte in forma d’impresa per le quali sono previsti gli interventi di cui alla L.p. 6/1999; b)
per giovani professionisti si intendono persone fisiche che al giorno della scadenza della domanda di contributo non abbiano compiuto il
trentacinquesimo anno di età.