FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

30 Novembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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DAL SITO DELLA FEDERAZIONE  FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA | Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici (chimicifisici.it)

FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

  • formazione

Il 31.12.2022 si chiude il triennio formativo 2020-2022, il primo triennio che ha visto Chimici e Fisici effettivamente e pienamente coinvolti per tutto il periodo nella formazione ECM in quanto professionisti sanitari secondo la normativa vigente.

L’art.16 quater del D.LGS. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua ECM costituisca requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o di libero professionista, in enti pubblici o privati, in azienda, a prescindere dall’ambito sanitario o meno dell’attività svolta. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce, inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Codice Deontologico illecito disciplinare e come tale può essere sanzionato.

Dal punto di vista formale, inoltre, la formazione continua viene valutata e considerata anche in contesti peritali o conteziosi, nonché ai fini di risarcimento di danni a livello assicurativo.

 

Ed è proprio questo aspetto che è variato con l’emendamento approvato dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR) relativo all’articolo 10 della legge Gelli, per il quale non è prevista copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale a decorrere dal triennio formativo 2023-2025. In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio (si inizierà proprio dal triennio formativo 2023-2025)*.

 

Lo scorso 30 giugno 2022 è terminato il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019. Nel contempo il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-2022 ed ha reso disponibili alle Federazioni Nazionali ed agli Ordini gli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili. Lo stato del singolo professionista è verificabile non solo dall’iscritto direttamente accedendo al portale CoGeAPS ma anche dall’Ordine territoriale sempre tramite la medesima piattaforma.

 

Pertanto si invitano tutti gli iscritti a verificare tramite il portale CoGeAPS il proprio stato di certificabilità dei crediti relativi al triennio concluso 2017-2019 ed in fase di conclusione 2020-2022. Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo in corso e non essendo previste deroghe questa data è da considerarsi perentoria.

 

Merita ricordare che i professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali (es. autoformazione) e segnalare a CoGeAPS crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.

 

Infine si ricorda che per i  “Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” è possibile purché soddisfino i requisiti previsti nella specifica delibera in termini di volume economico chiedere l’esonero dalla formazione continua. A far data dal 14.12.2021 CoGeAPS per coloro che hanno compiuto il 70esimo anno di età ha disposto in automatico l’esonero. Si raccomanda pertanto – qualora si ricorra in questa categoria – di verificare di essere in possesso dei requisiti per l’esonero della formazione ed in caso contrario di rettificare la propria posizione direttamente accedendo alla piattaforma CoGeAPS.

 

*Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte dalle strutture pubbliche e private in base all’art.10 della legge Gelli sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente in regime di libera professione. La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S..

 

25 Novembre 2022
Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/

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