Chimica e COVID: A due anni dall’inizio dell’emergenza

1 Marzo 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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“Chimica e COVID: A due anni dall’inizio dell’emergenza”, 2 marzo 2022, ore 14-17, organizzato dalla Commissione Rapporti con l’Industria della SCI, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica.

Seguito dell’evento dicembre 2020, intitolato “La Chimica ai tempi del COVID: Sfide e Risposte”.

Il programma (allegato) è organizzato in tre sessioni in sequenza, rivolte ad aspetti della pandemia che riguardano l’Industria Chimica.

l’Ambiente e Vaccini/Farmaci

Per collegarsi è sufficiente usare il link https://www.youtube.com/watch?v=U1uJlTrE3XU

 

Comitato scientifico e organizzatore costituito da

M. Galimberti (Politecnico Milano),

A. Albunia (Borealis),

G. Costantino (Uni Parma),

M. Cozzolino (ENI),

G. Farinola (Uni Bari),

G. Ferrari (Mapei),

P. Ciambelli (Uni Salerno)

SCI - Chimica e COVID. A due anni dalll'inizio dell'emergenza. 2 Marzo 2022

Report trasparenza e piano triennale 2022

28 Gennaio 2022 | 0 commento | in Altri contenuti - Corruzione | Altri contenuti - Dati ulteriori | Amministrazione Trasparente | Attività e procedimenti | Homepage | Notizie | Performance | di Demattè Fabrizio
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Secondo gli obblighi di trasparenza e anticorruzione si pubblicano i seguenti documenti.

Piano-Triennale-2021
Monitoraggio-Attuazione-2021

DL 26 novembre 2021, n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – F.A.Q.

24 Gennaio 2022 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Oggetto: DL 26 novembre 2021, n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – F.A.Q.

A valle dell’incontro del 18/01/2022 riguardante l’applicazione del DL 172/2021, al fine di coordinare le attività  derivanti dallo stesso sulla base delle casistiche rappresentante si trasmette una prima disamina di quesiti e relativi riscontri sulla base dell’attuale normativa vigente.


1) Il termine minimo di somministrazione della dose booster è stato abbassato da 5 a 4 mesi: i professionisti vengono
ancora considerati inadempienti al 151° giorno dalla somministrazione della seconda dose oppure al 121° giorno?

Su questa questione si attendono le determinazioni del Ministero e le indicazioni che provengono dalla piattaforma
nazionale DGC, la quale al momento tiene conto dei 5 mesi.


2) Un iscritto ha completato il ciclo vaccinale primario ma non ha la terza dose deve essere sospeso?

Deve essere sospeso solo in caso siano passati più di 150 giorni dalla somministrazione della seconda (e pertanto sia
presente nella piattaforma nell’elenco di coloro che non sono in regola con l’obbligo vaccinale) e solo se l’iscritto non
abbia fornito l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della terza dose, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o
comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

3) il Consiglio territoriale può prendere in considerazione un’autocertificazione che attesti il malfunzionamento del sistema
di prenotazione per giustificare la mancata somministrazione del vaccino?

Gli artt. 46 e ss del DPR 445/2000 dispongono che alcune qualità, stati personali o fatti possano essere certificati con
un’autodichiarazione, elencando gli ambiti per i quali tale autodichiarazione possa essere resa. Il malfunzionamento di
una infrastruttura della P.A. non rientra tra gli ambiti autocertificabili, ma soprattutto, non è una esimente prevista dalla
legge tra quelle che consentono il differimento della vaccinazione. Tale evento potrebbe essere preso in considerazione
dal Consiglio dell’Ordine ed avere effetti sulle sospensioni degli iscritti solo se fosse un fatto notorio, ovvero se il
malfunzionamento fosse conclamato, persistente e ammesso dalla stessa P.A. che gestisce il sistema.

4) I Consigli territoriali hanno doveri di controllo delle certificazioni presentate?
I Consigli territoriali non possono entrare nel merito delle certificazioni, in quanto di esclusiva competenza del medico di
medicina generale, l’Ente però deve accertarsi che il contenuto della certificazione rispetti il dettato della norma, nel
senso che devono avere ad oggetto esclusivamente l’accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate, con esclusione, pertanto, di qualsiasi altra ipotesi.

5) La piattaforma nazionale DGC considera “1” (regolari) coloro che hanno contratto il Covid e dispongono di certificato di
guarigione o sono considerati inadempienti? Allo stesso modo come considera coloro che si sono vaccinati all’estero?

La piattaforma nazionale, ad oggi, non prende in considerazione le guarigioni ma solo le vaccinazioni, pertanto i guariti
vengono considerati inadempienti. I soggetti residenti in Italia o all’estero che abbiano compiuto il ciclo vaccinale con
uno dei vaccini riconosciuti dall’EMA/AIFA sono considerati adempienti e qualora non siano correttamente registrati
potranno dare prova contraria di aver adempiuto all’obbligo. Mentre coloro ai quali sono stati somministrati vaccini non
riconosciuti dall’EMA/AIFA sono considerati a tutti gli effetti inadempienti, senza possibilità di prova contraria.

6) È possibile revocare la sospensione sulla base degli esiti delle verifiche sulla piattaforma nazionale DGC senza che
l’iscritto abbia inviato una specifica comunicazione al riguardo? Se no, è possibile utilizzare la piattaforma per controllare
eventuali autodichiarazioni degli iscritti, evitando quindi di richiedere loro l’invio di documenti quali certificato
vaccinale/green pass/certificato MMG di differimento per guarigione?

È sempre possibile revocare la sospensione sulla base di un esito positivo da parte della piattaforma, tuttavia si riscontra
un ritardo tra l’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale e la registrazione in piattaforma che può avvenire anche
con 48 ore di ritardo, lo strumento principale per la revoca è la comunicazione dell’iscritto.

7) I nuovi Decreti in materia di vaccinazione (D.L. 1/2022) hanno qualche effetto anche su quanto previsto in termini di
obbligo vaccinale per i professionisti sanitari?

La nuova normativa si limita ad estendere alla generalità dei cittadini sopra i 50 anni quello che è già un obbligo per tutti
gli operatori sanitari.

8) Che documentazione può essere presa in considerazione ai fini dell’esenzione o del differimento dell’obbligo vaccinale?
Possono essere presi in considerazione solamente i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della
Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-cov-2.

Per quanto attiene l’Ordine lo stesso è tenuto a chiedere ai fini di differimento per guarigione il certificato rilasciato dal
medico di medicina generale che attesti la data dell’avvenuta guarigione dal COVID-19 ed il differimento dell’obbligo
vaccinale ex articolo 4, comma 2, Decreto-legge n. 44/2021 così convertito in Legge n. 76/2021, come sostituito dal
Decreto-legge 172/2021, oppure il certificato di dimissioni dal SSN con attestazione della data di guarigione e del
differimento dell’obbligo vaccinale ex articolo 4, comma 2, Decreto-legge n. 44/2021 così convertito in Legge n. 76/2021,
come sostituito dal Decreto-legge 172/2021

Mentre ai fini di esenzione l’Ordine richiede la certificazione di esenzione dalla vaccinazione antiSARS-CoV-2 / COVID-19
in conformità alla circolare del Ministero della Salute prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e ss.mm.ii.

9) L’Ordine può accettare l’attestato di fine isolamento o l’attestato di guarigione dal Covid come documento per effettuare
la revoca? qual è la validità del certificato? entro quanto tempo l’iscritto dovrà sottoporsi a vaccinazione per non
incorrere nella sospensione?

L’Ordine dovrebbe accettare solo i certificati del Medico di medicina generale che attesti la guarigione e disponga il
differimento della somministrazione del vaccino ad una data certa (vedi sopra). Qualora un certificato di guarigione non
contenga la data di differimento occorre far riferimento alle circolari del Ministero della salute in materia (l’ultima in
ordine di tempo con riferimento ai guariti e alla dose booster è la n. 0059207 del 24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P)

10) I sospesi possono continuare i corsi di formazione ECM?
I sospesi continuano i corsi di formazione, anche al fine di non incorrere in un’ulteriore motivo di sospensione . L a
Commissione nazionale formazione continua ha infatti evidenziato che la sanzione della sospensione comminata dagli
Ordini delle professioni sanitarie non fa venire meno l’assolvimento dell’obbligo formativo. Pertanto i professionisti
sospesi, anche se per mancata vaccinazione, potranno iniziare e continuare a seguire i corsi ECM fermo restando che la
partecipazione agli eventi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

AGGIORNAMENTI E ECM dicembre 2021

21 Dicembre 2021 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Si riportano i punti salienti inerenti alla formazione permanente continua ECM inviate dalla Federazione Nazionale.

• possibilità di riconoscimento come autoformazione di corsi formativi non realizzati da provider ECM:
la CNFC ha stabilito che gli Ordini e le Federazioni, nel prevedere le ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni, ne diano comunicazione alla
Commissione trasmettendo il documento “ULTERIORE TIPOLOGIA DI AUTOFORMAZIONE” all’indirizzo  PEC ecm@pec.agenas.it  I moduli da utilizzarsi ed i criteri di riconoscimento sono disponibili al seguente link. Relativamente agli eventi correlati al triennio precedente ed in corso, si invitano pertanto gli Ordini a trasmettere ad Agenas l’elenco dei corsi riconosciuti validi dall’Ordine territoriale, che abbiano i requisiti indicati negli allegati riportati nel link, in ottica di permettere ai propri iscritti di vedere riconosciuta l’autoformazione.

(Gli ordini possono quindi anticipatamente informare anticipatamente AGENAS di quali eventi formativi intendono riconoscere come formativi nel 10% di autoformazione ammessa)

• spostamento dei crediti ai trienni precedenti:
ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti
acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.

• spostamento dei crediti ai trienni precedenti – modalità d’ufficio:
per i professionisti che non si sono avvalsi, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

• professionisti sanitari che hanno compiuto almeno 70 anni:
per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM, tenendo conto di quanto previsto della delibera della CNFC del 04.02.2021 (“…omissis…ai fini dell’applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2  del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro…omissis…”). Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

• disposizioni al fine di evitare un doppio riconoscimento di crediti per il medesimo evento:
la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90
giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è
comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Relativamente alle scadenze correlate all’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 e 2017-2019 si ricorda che ai fini del computo e dello spostamento dei crediti il termine non prorogato dalla CNFC resta il 31.12.2021. Sono attualmente in corso delle proposte emendative per una possibile proroga normativa, presentate dalle Federazioni, che si auspicano vengano accolte

 

Provincia autonoma di Trento 1000 incarichi di professionisti nella pubblica Amministrazione 11-11-2021

11 Novembre 2021 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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nota a Ordini professionali x 1000 esperti a firma Nicoletti_Livello1

Tipologie di professionisti ed esperti corrispondenti ai gruppi di procedure individuati nel Decreto

11 Novembre 2021 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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lista figure professionali

ESTRATTO PNRR inerente ai Chimici e Fisici 11-11-2021

11 Novembre 2021 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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ESTRATTO PNRR
B. Buona amministrazione
Le riforme e gli investimenti programmati hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici,
rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e
imprese. Obiettivi – In primo luogo, l’azione mira a semplificare e accelerare attraverso interventi
da realizzare in tempi rapidi le procedure direttamente collegate all’attuazione del PNRR. Alcune di
queste procedure sono già state individuate con le associazioni imprenditoriali e condivise con le
Regioni, l’UPI e l’ANCI, nell’ambito dell’agenda per la semplificazione. I colli di bottiglia già
individuati riguardano in particolare la VIA statale e quella regionale, l’autorizzazione dei nuovi
impianti per il riciclo dei rifiuti, le procedure autorizzatorie per le energie rinnovabili e quelle per
assicurare l’efficientamento energetico degli edifici e la rigenerazione urbana (edilizia urbanistica)
nonché le Conferenze di servizi per l’approvazione dei progetti e le infrastrutture per la transizione
digitale. Più in generale, l’investimento e l’azione di riforma perseguono i seguenti obiettivi
specifici: • Ridurre dei tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle
che prevedono l’intervento di una pluralità di soggetti, quale presupposto essenziale per accelerare
gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa • Liberalizzare, semplificare (anche mediante
l’eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare, e uniformare le procedure, quali
elementi indispensabili per la digitalizzazione e la riduzione di oneri e tempi per cittadini e imprese
• Digitalizzazione delle procedure amministrative per edilizia e attività produttive, per migliorare
l’accesso per cittadini e imprese e l’operatività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per
l’Edilizia (SUAP e SUE) attraverso una gestione efficace ed efficiente del back-office, anche
attraverso appositi interventi migliorativi della capacità tecnica e gestionale della PA •
Monitoraggio degli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e loro
comunicazione, al fine di assicurarne la rapida implementazione a tutti i livelli amministrativi, e
contemporaneamente la corretta informazione ai cittadini Modalità di attuazione – La
pianificazione di dettaglio e il coordinamento operativo delle attività e la verifica dell’attuazione
sono assicurati da un tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art. 2 della Intesa sancita in Conferenza
Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali (art. 15 DL n.76 del 2020) che ha l’adottato l’agenda
per la Semplificazione. Il tavolo tecnico è composto da cinque rappresentanti designati dalla
Conferenza delle Regioni, tre designati da ANCI e UPI e quattro designati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica. Le attività di coordinamento e segreteria tecnica sono assicurate dall’Ufficio
per la semplificazione e la sburocratizzazione del DFP. L’ Agenda prevede: • La mappatura dei
procedimenti e delle attività e dei relativi regimi vigenti • L’individuazione del catalogo dei nuovi
regimi, l’eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse
generale, l’eliminazione degli adempimenti non necessari o che non utilizzano le nuove tecnologie,
l’estensione Scia, il silenzio assenso, la comunicazione e l’adozione di regimi uniformi condivisi
con Regioni e Comuni • La completa reingegnerizzazione in digitale e semplificazione di un set di
200 procedure critiche, selezionate sulla base della consultazione degli stakeholder Il risultato
atteso finale è quello di avere per la prima volta in Italia un catalogo completo uniforme e
aggiornato di tutte le procedure e dei relativi regimi, con piena validità giuridica su tutto il
territorio nazionale (almeno 600 procedimenti), La stessa attività di reingegnerizzazione verrà
realizzata in modo sistematico su tutti i procedimenti. Completa il processo la modulistica
standardizzata online e la digitalizzazione dei procedimenti per edilizia e attività produttive. Per
superare le difficoltà che cittadini e imprese devono affrontare nei rapporti con le amministrazioni
centrali e locali, è in corso un lavoro di definizione di standard tecnici comuni di interoperabilità
(back-end), in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Digitale, per realizzare una piena
ed effettiva attuazione del principio “once-only”. L’esercizio prevede il pieno coinvolgimento delle
amministrazioni centrali e locali nell’ambito di un comune accordo interistituzionale già in essere
con la Conferenza unificata, nonché la messa a punto di meccanismi di monitoraggio e
coinvolgimento dei cittadini, con l’obiettivo di rivedere le norme sulle banche dati di interesse
nazionale, di assicurarne il costante aggiornamento delle informazioni e l’affidabilità delle
funzioni e dell’esercizio. Per supportare l’implementazione di queste attività a livello di
amministrazioni locali è previsto il ricorso a uno strumento di assistenza tecnica (TA) equivalente
alla creazione di un pool di 1.000 esperti. I pool opereranno con il coordinamento delle
amministrazioni regionali, che provvederanno, anche sentita l’ANCI e l’UPI, ad allocarne le
attività presso le amministrazioni del territorio (Uffici Regionali, amministrazioni comunali e
provinciali) in cui si concentrano i colli di bottiglia nello specifico contesto. L’azione del TA
svolgerà i seguenti compiti: • Supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure
complesse (ad esempio VIA e altre valutazioni ambientali, infrastrutture, urbanistica, edilizia,
paesaggio, ecc.) e a ogni altra attività utile alla velocizzazione degli iter procedurali
Supporto al recupero dell’arretrato • Assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione
dei progetti, la cui migliore qualità consentirà di accelerare i tempi di esame • Supporto alle
attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure Sono, infine, previste
azioni specifiche per introdurre iniziative di benchmarking nelle amministrazioni centrali, regionali
e nei grandi comuni, al fine di promuovere misurazioni delle prestazioni orientate ai risultati
ottenuti (outcome-based performance), introducendo specifici incentivi alle performance a essi
collegati e mettendo in pratica gli istituti contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 che mirano a
valorizzare il contributo offerto dai dipendenti ai processi di innovazione, revisione organizzativa e
miglioramento della qualità dei servizi, sia in termini economici che attraverso l’accesso a percorsi
formativi altamente qualificati. A questo scopo è altresì prevista una riforma degli Organismi
Indipendenti di Valutazione. Tempi di attuazione – Le misure fast track saranno approvate nel 2021
con l’approvazione di un decreto-legge a maggio 2021, contenente gli interventi urgenti di
semplificazione, non solo a carattere trasversale, ma anche settoriale. Il lavoro di semplificazione e
quello di riduzione degli oneri burocratici proseguirà, in modo progressivo e costante, fino al 2026,
insieme all’azione sul miglioramento della performance amministrativa.
Investimento 2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance
Le azioni di riforma relative alla semplificazione e alla velocizzazione di alcune specifiche
procedure amministrative propedeutiche all’implementazione del PNRR necessiteranno di un
adeguata capacità e supporto tecnico (“force de frappe” amministrativa, per ridisegno/reingegnerizzazione delle attività in perimetro, set-up dei meccanismi di monitoraggio dei tempi di
attraversamento e dell’impatto della digitalizzazione). È creata una task force temporanea (3
anni) di circa 1.000 professionisti a supporto delle amministrazioni che, in particolare, si
occuperà di: fare uno screening e produrre un catalogo completo delle procedure amministrative in
perimetro/prioritizzate; identificarne i regimi di esercizio target; re-ingegnerizzare e semplificare le
procedure, rivedendole in ottica digitale, estendendo i meccanismi di silenzio-assenso ove
possibile, adottando gli strumenti Notifica Certificata (SCIA) e un approccio di semplificazione
della comunicazione. Circa 200 procedure critiche saranno semplificate/ridefinite entro il 2023, e
600 entro la fine del PNRR. In questo contesto, particolare attenzione sarà dedicata alle procedure
per l’edilizia e le attività produttive e all’operatività degli sportelli unici (SUAP, SUE),
ridisegnando i relativi processi e assicurando l’interoperabilità delle informazioni tra
amministrazioni. Tale azione verrà svolta in stretto coordinamento con Dipartimento per la
Transizione Digitale/ AGID e in linea con Single Digital Gateway Europeo anche al fine di
garantire la diffusione di punti unici di accesso sul territorio. Al fine di valutare l’efficacia di questi
interventi di semplificazione e favorire il confronto con i cittadini, sarà sviluppato un nuovo,
trasparente, sistema di monitoraggio dei tempi di attraversamento delle procedure per tutte le
amministrazioni pubbliche. In ultimo, sarà introdotto un nuovo sistema di performance
management per i dipendenti della PA, con chiari indicatori di performance e incentivi dedicati alle
amministrazioni più efficaci.

 

 

 

 

 

estratto PNRR

Concorso per chimici al MUSE

26 Settembre 2021 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Opportunità | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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CONCORSI FUNZIONARI E ASSISTENTI MUSEALI TRENTO MUSE

Il MUSE di Trento, dunque, ha bandito due concorsi volti all’assunzione di funzionari e assistenti museali. Le figure professionali da selezionare sono le seguenti:

 

8 FUNZIONARI MUSEALI nei seguenti indirizzi tra cui:

  • 1° indirizzo (2 posti): Indirizzo Steam: A.1 Fisica e chimica (1 posto), A.2 Matematica e coding (1 posto).

https://www.ticonsiglio.com/museo-scienze-muse-trento-concorso-assistenti-museali/ 

Scuola di Specializzazione in VGRC uniPD

26 Settembre 2021 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Si annuncia della pubblicazione del Bando per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico dell’Università degli Studi di Padova (quarto ciclo, l’A.A. 2021/22).

Il Bando e le relative informazioni sulle modalità di ammissione alla Scuola sono invece disponibili presso il sito web:
http://www.unipd.it/corsi/scuole-specializzazione/scuole-specializzazione-bandi-graduatorie

La scuola è diretta dal prof. Andrea Tapparo (in fotografia) che è stato moderatore del convegno Patrocinato dall’Ordine nel 2018

XIX CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI 25, 26 e 27 novembre 2021

21 Settembre 2021 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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XIX CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI – SAVE THE DATE

in occasione dell’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Federazione Nazionale
degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha organizzato il XIX Congresso Nazionale dei Chimici e dei
Fisici “in-nova-re” che avrà luogo a Verona nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2021.

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