On Tue, Mar 10, 2020 at 9:27

A partire da oggi non ci sarà più una “zona rossa”, ma un’Italia unica zona protetta. Il Decreto “Io resto a casa”, firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio Conte e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, estende le misure restrittive di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, limitando gli spostamenti a quelli motivati da comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o ragioni di salute. 

Nell’ambito lavorativo si tratta in particolare delle seguenti disposizioni:

  1. evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da
  1. “comprovate esigenze lavorative [qualora il proprio datore di lavoro non abbia attivato lo smart woring, nda]
  2. situazioni di necessità” [ad esempio, per una visita medica o per assistere i genitori anziani, nda]
  3. spostamenti per motivi di salute. 

È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Una nota del Ministero dell’Interno, diffusa nella serata di domenica, precisa che “gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (di cui è stato fornito il modello) che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli”.La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’art. 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’art. 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica);

  1. Si raccomanda ai datori di lavoro sia pubblici che privati, di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

Sostanzialmente, l’invito implicito è quello di fermare, laddove possibile, le attività, in modo tale da contribuire a diminuire i contatti sociali ed invitando i dipendenti a porsi in congedo o ferie. Allo stato attuale, il godimento delle ferie è condizione imprescindibile per poter accedere a forme di sostegno del reddito quali cassa integrazione ordinaria o in deroga.

  1. Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo per il gestore di predisporre le condizioni per garantire “la possibilità del rispetto della distanza” di un metro. In capo al gestore ricorre l’obbligo di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Ciò significa che sono vietati gli spostamenti all’interno di tutta la nazione che non siano essenziali, quali, ad esempio, quelli dovuti a viaggi di piacere e svago.  

Resta possibile spostarsi per lavoro, e quindi recarsi al lavoro ed effettuare viaggi di lavoro indifferibili, così come proseguirà la distribuzione delle merci.

Controlli verranno effettuati su tutto il territorio nazionale. Chiunque, spostandosi, potrebbe essere fermato e chiamato a rendere conto del perché non si trova presso la sua abitazione.

Si ringrazia lo studio Scoz per la condivisione delle informazioni.

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/