Si riporta per intero la circolare del Consiglio Nazionale dei Chimici che ribadisce i ruoli e i confini di competenza del sistema ordinistico italiano per i Chimici. In calce al post il link al documento originale.
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SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003
SEDE LEGALE: via Arenula 71 (Ministero della Giustizia) – 00186 Roma
Prot.: 680/15/cnc/fta
Roma, 27 novembre 2015
Ai Presidenti
a tutti i Consiglieri
di tutti gli Ordini dei Chimici
Loro sedi
Oggetto: Rispetto dei ruoli e delle funzioni
Il Consiglio Nazionale ritiene necessario richiamare la vostra attenzione sulla circostanza, che purtroppo si ripete troppo spesso, per cui singoli iscritti indirizzano lettere (o e-mail o addirittura PEC) al Consiglio Nazionale, a tutti gli Ordini, e in alcuni casi ad una pluralità di iscritti di uno o più Ordini Territoriali, non rispettando le regole e le competenze previste nell’ambito ordinistico.
Inoltre, troppe volte, anche la forma con cui queste esternazioni vengono esposte, è chiaramente ultronea rispetto al diritto di critica che, naturalmente, viene riconosciuto a ciascuno degli iscritti.
Spesso, infatti, i toni e le parole trascendono a tal punto i limiti del lecito che sorge il dubbio sulla consapevolezza dell’autore circa i reati che un tale atteggiamento può rilevare, quali l’ingiuria (Art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.) e/o la tentata estorsione (art. 629 c.p.), dal momento che con tali missive si intende far cambiare l’orientamento o le decisioni del Consiglio Nazionale minacciando azioni giudiziarie o altre iniziative a livello amministrativo.
Il Consiglio Nazionale respinge con fermezza e sdegno tali inconsulti atteggiamenti pregando tutti i Consigli Territoriali di aver cura di significare ai propri iscritti, in occasione dell’assemblee annuali o in altre forme ritenute opportune, che non saranno ulteriormente tollerate, senza puntuale reazione in sede disciplinare e – se del caso – giudiziaria, iniziative lesive del Consiglio Nazionale e di chi lo rappresenta o ne fa parte.
Va ricordato che, fra i doveri dell’iscritto, sanciti dal vigente codice deontologico (articolo 6), vi è quello (c. 1) di attenersi alle direttive alle prescrizioni legittimamente dettate nell’esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio dell’Ordine Territoriale.
In relazione ai ruoli e agli obblighi, merita un ulteriore richiamo la circostanza che nel vigente ordinamento, il codice deontologico della professione è unico, deliberato dal Consiglio Nazionale e non soggetto a variazioni o integrazioni da parte degli OT. Al riguardo si faccia riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 26810 del 20 dicembre 2007, che, con riferimento al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale di pari livello del Consiglio Nazionale dei chimici, afferma:
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“Si deve pertanto enunciare il seguente principio di diritto, in applicazione dell’art 384 c.p.c., come sostituito dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40: “le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità”.
Trattandosi di fonti normative integrative del precetto legislativo, a tutta evidenza non è possibile che queste vengano dettate da organi amministrativi quali sono gli Ordini Territoriali.
Nella stessa direzione va intesa l’istituzione dell’Albo unico nazionale che ha chiaramente riaffermato la competenza disciplinare del Consiglio Nazionale su tutti gli iscritti: non è ulteriormente pensabile, quindi, che, per una stessa violazione deontologica, si possa/debba considerare qual è la giurisdizione (diversa da un’altra) vigente per il singolo iscritto.
La legittimità delle direttive assunte dal Consiglio Nazionale è garantita, oltre che dal fatto che si tratta di un Organo composto da quindici membri con pari diritti e doveri, anche dal fatto che esiste un Collegio dei Revisori, in cui due membri su tre sono presidenti di Ordini Territoriali, oltre che dall’esistenza del potere di controllo del Ministero vigilante.
A questo si aggiunga che le attività del Consiglio sono sistematicamente oggetto di comunicazione agli OT e, eventualmente, anche direttamente agli iscritti, in relazione alle argomentazioni trattate.
In relazione a talune di queste esternazioni è però necessario ribadire alcuni punti fermi:
1) per il funzionamento del Consiglio Nazionale, è imposto agli iscritti il pagamento del contributo annuale obbligatorio. E’ bene ricordare che il Consiglio Nazionale non si limita al pagamento degli stipendi o all’esercizio del potere giudiziario, ma svolge tutte quelle funzioni di rappresentanza della professione a livello nazionale ed internazionale che lo stesso Consiglio programma annualmente.
Tra queste rientrano, senza eccezione, le spese per la comunicazione istituzionale, per la diffusione della cultura chimica e professionale, la formazione, la partecipazione a organizzazioni e associazioni ritenute strategiche dal Consiglio stesso nonché le immobilizzazioni patrimoniali necessarie o comunque utili al funzionamento dell’Organo e al raggiungimento delle finalità e dei programmi;
2) Sebbene il Bilancio del Consiglio Nazionale non sia soggetto ad approvazione degli iscritti, ed il Consiglio Nazionale non sia soggetto al controllo della Corte dei Conti (Corte Costituzionale sentenza n. 470/1997 del 16-30 dicembre 1997, G.U. 1° serie speciale n. 1 del 7/1/1998), per prassi, ogni anno, il bilancio viene dettagliatamente illustrato nell’ambito della conferenza dei Presidenti degli OT. Deve essere precisato che ciò è effettuato, esclusivamente, per motivi di trasparenza, poiché a nessun soggetto può essere delegato il potere di deliberare sull’entità di una imposta cui è tenuto per legge.
3) Ancora, viene ingiunto da singoli iscritti al Consiglio Nazionale di provvedere a ipotetici adempimenti, quale il commissariamento di un Ordine Territoriale, dimenticando che l’eventuale nomina di un commissario è atto eccezionale che compete esclusivamente al Ministero vigilante, verso il quale il Consiglio Nazionale ha soltanto un potere di segnalazione dello stato di fatto oggettivo che può giustificare il provvedimento.
Anche in questo caso, la ripetuta ingiunzione a compiere atti che non competono al Consiglio Nazionale, costituisce evidente turbamento del naturale rapporto tra iscritto e Organo di governo, che può presentare risvolti disciplinari ricorrendo uno specifico personale interesse del singolo, quand’anche le minacce di deferimento dei consiglieri Nazionali in altre sedi non costituiscano reato (art. 629 C.P.);
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4) In relazione a tutto quanto sopra, a molti iscritti e molti OT, sfugge la circostanza che sia il CNC, sia gli OT, sono pubbliche amministrazioni e quindi soggetti agli obblighi, ai doveri ma anche ai privilegi della P.A. Tra gli obblighi degli O.T. vi è la fondamentale tenuta degli Albi, che lungi da essere da mera operazione di editoria o di somma sottrazione di soggetti, ma configura un obbligo di vigilanza su chi, pur avendone obbligo di iscrizione, a tale obbligo si sottrae.
Orbene tale sottrazione come evidenziato dalla nota n. 502 del 7 settembre u.s. di questo CNC configura il delitto di cui all’art. 348 del codice penale. La qualificazione di delitto comporta l’obbligo di denuncia per chiunque rivestendo in quel momento il ruolo di Pubblico Ufficiale venga a conoscenza di casi che possono presentare i caratteri di una ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, e pertanto diviene un obbligo effettuare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (art.331 c.p.p.).
I consiglieri di un OT che, nell’esercizio delle loro funzioni venissero a conoscenza della circostanza che un soggetto, ancorché provvisto di abilitazione, compie atti tipici della professione senza essere
iscritto all’Albo, sono tenuti a presentare formale denuncia all’ Autorità giudiziaria.
In conclusione, nel significare queste considerazioni il Consiglio Nazionale intende ribadire con chiarezza e fermezza il ruolo fondamentale che, sia il CNC che gli Ordini Territoriali, hanno a tutela della professione del Chimico come previsto dalle norme vigenti e i conseguenti limiti nell’espressione del dissenso.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales
2015-11-27 Circolare da pubblicare 20151127_680_Ruoli_e_competenze_del_CNC
About Fabrizio Demattè
Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/
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