TRASMETTIAMO LA DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI IN MERITO ALLA COMPETENZA DEI NOSTRI ISCRITTI IN MATERIA DI IMPIANTI.

 

 

Prot.: 177/14/cnc/fta Roma, 10 aprile 2014

 

A tutti gli Ordini territoriali

Loro sedi

 

 

Oggetto: Competenza dei laureati in Chimica ed in Chimica Industriale in materia di sicurezza degli impianti.

 

E’ stato posto a questo Consiglio il quesito sulla competenza sulla competenza dei laureati in Chimica ed in Chimica Industriale in materia di sicurezza degli impianti.

 

Tale competenza è, senza limitazioni o specificazioni, espressamente prevista dal DPR 328/2001: ”

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,che all’art. 36,

lett. h) stabilisce che formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti la “verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46”.

 

Quanto sopra è altresì ribadito dal D.Lgs. 37/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino

delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” che all’art. 4 lett. a) prevede tra i requisiti tecnico professionali idonei al fine dell’ istallazione degli impianti di cui all’art.

1 della normativa in esame il “diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta”, fra i quali rientrano indubbiamente i diplomi di laurea in

chimica e chimica industriale.

 

La specificità del Titolo viene determinata, così come stabilito in concreto con il Ministero dell’Interno, dal Consiglio Nazionale della professione che ne ha piena titolarità.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha stabilito e ribadisce che i laureati in Chimica ed in Chimica Industriale hanno competenza in materia di sicurezza degli impianti e su ogni atto inerente e conseguente.

 

Per completezza corre l’obbligo di evidenziare che il pubblico funzionario che interpreti in modo difforme quanto stabilito dalla vigente normativa si espone ad essere adito dinanzi alla competente Autorità giudiziaria da chiunque veda leso il proprio legittimo interesse  

 

Distinti saluti.

Il Presidente

Prof. Chim. Armando Zingales

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/