Dal 1 ° marzo 2014, è attuato il nuovo regolamento in materia di esportazione ed importazione di sostanze chimiche molto pericolose, il Prior Informed Consent (PIC) regolamento (UE) n. 649/2012 .

Il regolamento sull’assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, “PIC”, regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l’importazione e l’esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE. Il suo scopo consiste nel promuovere la condivisione delle responsabilità e la cooperazione nel commercio internazionale delle sostanze chimiche pericolose, nonché nel tutelare la salute umana e l’ambiente fornendo ai paesi in via di sviluppo le informazioni su come immagazzinare, trasportare, utilizzare e smaltire sostanze chimiche pericolose in tutta sicurezza.

Tale regolamento attua, all’interno dell’Unione europea, la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

Il regolamento PIC si applica alle sostanze chimiche vietate o soggette a restrizioni rigorose di cui all’allegato I, contenenti sostanze chimiche industriali, pesticidi e biocidi, per esempio benzene, cloroformio, atrazina e permetrina. L’esportazione di queste sostanze chimiche è soggetta a due tipi di requisiti: notifica dell’esportazione e consenso esplicito.

Il regolamento PIC vale anche per le sostanze chimiche di cui è vietata l’esportazione ai sensi dell’allegato V e per l’imballaggio e l’etichettatura di tutte le sostanze chimiche esportate, dovendo l’imballaggio e l’etichettatura conformarsi alla pertinente legislazione dell’UE.

Le sostanze chimiche all’interno di droghe, materiali radioattivi, rifiuti, armi chimiche, alimenti e additivi alimentari, mangimi, organismi geneticamente modificati e prodotti farmaceutici (tranne disinfettanti, insetticidi e antiparassitari) sono disciplinate da altre norme dell’UE e, pertanto, non rientrano nell’ambito del regolamento PIC.

Inoltre il regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.

Il regolamento PIC sarà applicabile a decorrere dal 1° marzo 2014. A partire da questa data, l’ECHA sarà responsabile degli aspetti amministrativi e tecnici del nuovo regolamento. Il compito principale dell’Agenzia sarà quello di elaborare e inviare notifiche di esportazione ai paesi d’importazione non appartenenti all’UE, oltre a tenere una banca dati delle notifiche e dei consensi espliciti dei paesi d’importazione.

L’ECHA fornirà anche assistenza e orientamento tecnico e scientifico per l’industria, le autorità nazionali designate sia dell’UE che dei paesi terzi, nonché per la Commissione europea.

 

FONTE http://echa.europa.eu/it/regulations/prior-informed-consent/understanding-pic

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/