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Linea guida per gli Ordini Territoriali dei Chimici per l’applicazione del regolamento per la formazione continua professionale.

Il 16 agosto 2014 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il
Regolamento per la formazione continua ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 n° 137 per i
professionisti chimici.
Nel corso delle riunioni e dei confronti che si sono svolti durante il periodo di gestazione del
Regolamento, la cui prima versione fu inoltrata a tutti gli Ordini Territoriali il 14 maggio
2013, sono emerse alcune criticità e difficoltà di applicazione e di interpretazione che
questa linea guida cerca di chiarire in via interpretativa. Si ritiene che il Regolamento possa
essere sottoposto ad una revisione generale alla luce di quanto emergerà durante la sua
effettiva applicazione e che la stessa sia opportuna in vicinanza della scadenza del periodo
transitorio previsto per il 31 dicembre 2017. Deve anche essere messo in evidenza che al
Tavolo della formazione istituito in sede della Rete delle Professioni Tecniche, alla quale
afferiscono altre 8 professioni insieme ai Chimici, è emersa la volontà di lavorare ad un
Regolamento comune e uguale per tutti che renda più evidente il riconoscimento reciproco
delle attività formative organizzate sia dagli Ordini Territoriali delle singole professioni che
dai provider della formazione autorizzati dai 9 Consigli Nazionali in modo che i
professionisti possano scegliere le attività di formazione da fare all’interno di una gamma di
proposte più ampia possibile.
Indice linea guida applicazione Regolamento formazione
Valore dei crediti per le frazioni di ora…………………………………………………………………………2
Crediti conseguiti per le attività di docenza………………………………………………………………….3
Partecipazione parziale ad un evento formativo…………………………………………………………….3
Gestione degli esoneri……………………………………………………………………………………………….4
Esonero a cavallo di due anni solari…………………………………………………………………………4
Congedo parentale………………………………………………………………………………………………..4
Dottorato di ricerca e scuole di specializzazione……………………………………………………….6
Residenza all’estero………………………………………………………………………………………………7
Servizio militare o servizio civile…………………………………………………………………………….7
Attività di formazione data in outsourcing da parte degli OT…………………………………………..7
Dimissioni e reiscrizione……………………………………………………………………………………………8
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Valore dei crediti per le frazioni di ora
Nel Regolamento per la formazione continua dei professionisti Chimici l’art. 3 comma 5
prevede che l’unità di misura della formazione permanente è il Credito Formativo
Professionale (CFP) che equivale, in generale, a 1 ora di attività formativa. Non è prevista la
possibilità di riconoscere una frazione di un credito nel caso in cui l’evento duri una frazione
di ora. Si raccomanda quindi ai provider di organizzare eventi che abbiano durata multipla
intera di un’ora.
Tuttavia nella tabella 2 dell’art. 5 è previsto che per le attività di docenza venga riconosciuto
un credito per ogni ora o frazione di ora di intervento di docenza.
Si ritiene quindi di poter utilizzare questo criterio per il riconoscimento dei crediti:
• riconoscimento di 0 CFP se la partecipazione è inferiore a 45 minuti
• riconoscimento di 1 CFP se la partecipazione è inferiore a 1 ora e 45 minuti
• riconoscimento di 1 CFP per ogni ora di partecipazione con arrotondamento al
numero inferiore quando la partecipazione è inferiore a 30 minuti oltre l’ora ed
arrotondamento superiore per partecipazione uguale o superiore a 30 minuti oltre
l’ora.
Crediti conseguiti per le attività di docenza
La tabella 2 di cui all’art. 5 del Regolamento per la formazione continua professionale
prevede che il professionista chimico che partecipa in qualità di docente a convegni,
seminari, ecc. abbia diritto ad un CFP per ogni ora o frazione di ora di intervento. Questi
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CFP si vanno ad aggiungere a quelli maturati nel caso il professionista partecipi come
discente all’evento formativo. Nel caso in cui l’evento duri 4 ore avrà quindi diritto ai 4
crediti come partecipante più uno per ogni ora o frazione nel quale ha svolto il ruolo di
docente.
Quindi nel caso in cui un professionista chimico svolga attività di docenza per un’ora in un
evento che ne duri quattro e partecipi a tutto l’evento, gli saranno riconosciuti 5 CFP, 4 come
discente ed 1 come docente.
Partecipazione parziale ad un evento formativo
Nel caso in cui un iscritto ad un evento formativo partecipi solo ad una parte dell’evento
formativo firmando l’uscita sul foglio presenza in anticipo rispetto all’orario effettivo di
coclusione, il sistema informatico presente su http://formazione.chimici.it, differentemente
da quanto detto nella fase di realizzazione dello stesso e di quanto previsto nel periodo di
prova, permette la registrazione di un numero di crediti inferiore a quelli stabiliti in fase di
inserimento dell’evento da parte del provider. Il numero di crediti maturato verrà conteggiato
secondo quanto definito nel paragrafo Valore dei crediti per le frazioni di ora.
Gestione degli esoneri
Art. 6
1. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio
dell’Ordine territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti
formativi da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dai soggetti formatori secondo
quanto previsto all’art. 7 comma 1 o direttamente dall’interessato in allegato alla dichiarazione di cui al
comma 2 dell’art. 7.
2. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di
impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il
compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire
vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti
nei primi sei anni di vita del bambino verranno effettuati dal Consiglio dell’Ordine territoriale acquisite
il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei
Chimici.
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3. Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in
qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall’obbligo
formativo al Consiglio dell’Ordine territoriale competente. In caso di accoglimento dell’istanza
l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
4. Nei casi previsti al comma 1 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto
impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla
dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 7. Esonero a cavallo di due anni solari
Nel caso in cui il periodo di esonero di cui ai paragrafi seguenti ricadesse a cavallo di due
anni, l’anno di validità per l’esenzione dei crediti sarà quello in cui il periodo di esonero
risulta maggiore.
Ad esempio se l’esonero è riferito al periodo tra settembre 2015 e gennaio 2016, l’esenzione
dell’obbligo ad acquisire CFP sarà valida per l’anno 2015. Congedo parentale
Nel Regolamento, in maniera non corretta, si parla della sola maternità mentre più
correttamente si deve far riferimento al congedo parentale.
Il CNC ha fatto proprio il documento elaborato dalla Commissione Pari Opportunità istituita
in seno al Consiglio che in data 9 gennaio 2015 ha prodotto il documento allegato a queste
linee guida. Le indicate “integrazioni” non possono essere inserite all’interno del
Regolamento senza il passaggio obbligatorio che la revisione del testo necessita presso il
Ministero della Giustizia. Quanto contenuto nel documento della CPO può essere invece
essere preso in considerazione in questa linea guida.
Si ritene che sia corretto procedere, nel periodo transitorio dl 1 agosto 2014 al 31 dicembre
2017, in attesa della revisione del Regolamento, nel modo descritto di seguito in caso di
richiesta di esonero per maternità o paternità ed in caso di adozione o affido da parte di un
iscritto:
• In deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del regolamento per la formazione
continua dei professionisti chimici in caso di richiesta di esonero per maternità o
paternità i crediti da acquisire vengono ricalcolati nel modo seguente:
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◦ solo per i casi di maternità, nell’anno solare in cui ricadano i tre mesi antecedenti
alla data del parto o dalla di data di accertamento della sussistenza di una
gravidanza a rischio alla data del parto
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2017 vengono detratti 0 crediti;
◦ per il primo anno di età del bambino
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2017 vengono detratti 0 crediti;
◦ dopo il primo anno di vita del bambino e fino al compimento dei tre anni
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 5 crediti;
▪ nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 6 crediti ;
▪ nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 vengono detratti 8 crediti;
◦ da tre anni e fino al compimento dei quattro anni
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 10 crediti;
▪ nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 12 crediti ;
▪ nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 vengono detratti 16 crediti;
◦ da quattro e fino al compimento dei cinque anni
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 15 crediti;
▪ nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 18 crediti ;
▪ nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 vengono detratti 24 crediti;
◦ da cinque e fino al compimento dei sei anni
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 20 crediti;
▪ nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 24 crediti ;
▪ nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 vengono detratti 32 crediti;
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• in deroga a quanto previsto all’art. 3 comma 3 del regolamento per la formazione
continua dei professionisti chimici in caso di richiesta di esonero per adozione o
affido, i crediti da conseguire vengono rideterminati con le stesse modalità di cui ai
punti a partire dalla data del provvedimento di adozione o di affido e fino al
compimento dei sei anni di età del bambino, diminuiti di 5 crediti per il primo anno
dall’ingresso del bambino in famiglia;
• ad ogni attività formativa a cui il Professionista Chimico in congedo parentale
partecipi nell’arco di tempo intercorrente dai tre mesi antecedenti la nascita del figlio
o dall’accertamento o dall’adozione o dall’affido di un bambino e fino al
compimento del primo anno, verrà riconosciuto il doppio dei CFP attribuiti per
l’attività formativa. Dottorato di ricerca e scuole di specializzazione
I professionisti chimici che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione universitaria
post laurea (corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento previsti e
disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novemnre 1999 n° 509), sono esonerati
dall’acquisizione dei CFP per il periodo di frequenza. Residenza all’estero
Il professionista che risieda stabilmente per un periodo all’estero può chiedere l’esonero
parziale dall’obbligo di aggiornamento professionale al Consiglio dell’Ordine territoriale
competente inviando copia del certificato di iscrizione all’AIRE. Durante tale periodo, in
deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del regolamento per la formazione continua
dei professionisti chimici, vengono detratti 10 CFP. A tali crediti nel periodo dal 1 agosto
2014 al 31 dicembre 2017 il professionista chimico può provvedere attraverso lo studio
individuale.
Il professionista che risieda temporanemente all’estero può chiedere l’esonero parziale
dall’obbligo di aggiornamento professionale al Consiglio dell’Ordine territoriale presentando
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un documento comprovante il suo stato. Durante tale periodo, in deroga a quanto previsto
dall’art. 3 comma 3 del regolamento per la formazione continua dei professionisti chimici,
vengono detratti 20 CFP. A tali crediti nel periodo dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2017 il
professionista chimico può provvedere attraverso lo studio individuale. Servizio militare o servizio civile
I professionisti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986 n° 958 o delle disposizioni in materia di servizio
civile di cui alla legge 6 marzo 2001 n° 64, sono esonerati dall’obbligo di aggiornamento a
condizione che presentino la documentazione comprovante la facoltà di esonero. L’esonero
è valido per tutto il perido in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle
predette disposizioni.
Attività di formazione data in outsourcing da parte degli OT
Il meccanismo per permettere a soggetti diversi dagli Ordini Territoriali di proporre attività
formativa per i professionisti, richiede esplicitamente che questi soggetti vengano autorizzati
dai Consigli Nazionali. Non è prevista per questa operazione nessuna surroga a favore di
altri, quindi neppure a favore degli Ordini Territoriali.
Il meccanismo che abbiamo proposto per l’autorizzazione di questi, che abbiamo chiamato
provider della formazione, mutuando il linguaggio del sistema dell’Educazione Continua in
Medicina ECM, prevede un iter con la richiesta che questi abbiano dei requisiti il cui
possesso viene controllato da parte del Ministero della Giustizia chiamato a dare il proprio
parere vincolante, ed il pagamento di un diritto di segreteria.
La possibilità che alcuni provider aggirino la procedura è scorretto almeno dal punto di vista
della concorrenza tra soggetti che competono nel mercato della formazione.
È chiaro che alcuni degli Ordini Territoriali non hanno le risorse, né umane né economiche,
per farsi carico dell’organizzazione di un numero di eventi congruo con le esigenze dei
professionisti chimici iscritti al Albo e possano ricorrere allo sfruttamento di risorse esterne. Il
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CNC ritiene che ciò possa essere fatto accordandosi con uno ed uno solo di questi soggetti
esterni e solo e a condizione che l’OT abbia dimostrato, nel corso degli anni, di non avere
avuto la forza di organizzare eventi formativi di aggiornamento. Ci riferiamo a quegli Ordini
dove il numero degli iscritti è inferiore a 100. La scelta del provider esterno deve avvenire
attraverso una gara.
Dimissioni e reiscrizione
Nel caso in cui un professionista chimico decida di cancellarsi dall’Ordine e
successivamente decida di iscriversi di nuovo, vale il principio che i crediti si conteggiano a
partire dalla data dell’esame di stato e la loro detrazione avviene al termine di ogni anno
solare, anche se il professionista non è iscritto (il portale della formazione tiene traccia della
posizione anche dopo la cancellazione).
Nel caso in cui, ad esempio, le dimissioni avvengano il 31 dicembre 2017 ed il
professionista abbia a quella data 145 cfp, il 1° gennaio 2018 i suoi crediti diventerebbero
95 ed il 1° gennaio 2019 45. Se si riiscrivesse il 5 gennaio 2019 e non avesse nel frattempo
fatto attività formative, il suo saldo cfp sarebbe a quel punto di 45 cfp e potrà da subito
iniziare lo svolgimento dell’attività professionale.
Se invece si riiscrivesse il 2 gennaio 2021, o successivamente, i suoi CFP sarebbero a zero1
(avendo avuto anche la sottrazione per l’anno 2019) e non potrebbe fare attività
professionale fino a quando non acquisisse 25 CFP. Se verrà confermata la previsione che è
stata inserita nel regolamento relativamente al periodo transitorio, nel quale è previsto che
30 CFP possono essere conseguiti attraverso lo studio personale, basterà che il professionista
dimostri di aver fatto quelli per tornare in attività.
1 Non è previsto che si possa andare sotto zero.

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP, RTD. https://www.chimicodematte.net/