Cosa sono l’Ordine dei Chimici e il Consiglio Nazionale dei Chimici?

5 Febbraio 2016 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Pubblicato il   su https://ilblogdellasci.wordpress.com/2016/01/29/cosa-sono-lordine-dei-chimici-e-il-consiglio-nazionale-dei-chimici/

  

a cura di Fabrizio Demattè* e Andreas Verde*

A questo quesito non è facile rispondere perché si tratta di descrivere delle istituzioni, che, con quasi 90 anni di vita, per gli attuali iscritti sono sempre esistite, mentre per chi non è iscritto possono sembrare cosa astrusa o uno strumento di coltivazione di privilegi.

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Andreas Verde, Claudio Della Volpe, Fabrizio Demattè, Massimo Ferrari, chimici a Trento

Per raccontare queste istituzioni è necessario andare indietro nel tempo fino al lontano 1928, anno in cui lo Stato italiano a mezzo di un Regio Decreto (R.D. del 1° marzo 1928, n. 842) ha inteso di “ordinare” alcune professioni cosiddette “protette”. Protette da chi?

Nel citato Regio Decreto veniva stabilito che le professioni dovevano esser organizzate per proteggere tutta l’utenza da prestatori d’opera senza preparazione e dare ai professionisti con i titoli un codice etico-deontologico da rispettare.

Da qui il concetto di “professione protetta” nel senso che protegge i cittadini utenti da persone che millantano titoli o che interpretano l’etica in maniera personale.

Dai primi decenni del novecento, quindi, la necessità di costituire, da una parte, un Ordine per tenere “in Ordine” le persone che intendono fare il chimico (sono gli attuali Ordini Territoriali); dall’altra, il relativo organismo di rappresentanza istituzionale nazionale che è il Consiglio Nazionale.

Al tempo della costituzione degli Ordini e quindi della figura del Chimico, risultava chiaro che una persona poco preparata non poteva produrre prestazioni professionali come un Chimico. Risultava chiaro che una determinazione analitica errata poteva portare ripercussioni negative su molte persone. Risultava chiaro, al tempo, che un giudizio di conformità ad una norma poteva portare effetti rilevanti sia economici che sociali anche vasti. Oggi, questo rischio è meno evidente e non si associa automaticamente l’attività del chimico alla tutela della salute umana se non quando vi sono degli errori o delle frodi e che queste ultime portano ad accadimenti negativi.

Lo scopo preventivo dell’ordinamento e dell’autoregolamentazione etica svilisce mediaticamente alla luce di questi accadimenti.

L’ordinamento di questi professionisti parte a livello territoriale. Lo Stato demanda attraverso il Ministero di Giustizia il mandato ad un organismo di “autogoverno” costituito a livello territoriale da soli iscritti, che si chiama Ordine dei Chimici territoriale; a volte su base provinciale, altre volte su base interprovinciale, altre ancora su base regionale.

Il Chimico quindi da quel Regio Decreto è solo chi: laureato in chimica (o equipollenti), abilitato dall’esame di Stato, sia iscritto e sia pubblicato nell’ Albo professionale. Solo questi professionisti si possono chiamare “Chimici” come analogamente solo i laureati in medicina, abilitati con Esame di Stato e regolarmente iscritti all’Ordine dei Medici si possono chiamare “medici”.

Ogni Ordine territoriale dei Chimici è presidiato da un Consiglio Direttivo, che è costituito da Chimici del territorio votati dall’assemblea degli iscritti; nel gergo corrente si individua sommariamente l’Ordine territoriale con il Consiglio Direttivo dell’Ordine territoriale.odctaa

Gli Ordini territoriali hanno, dalla loro costituzione, come attività primaria quella di disciplinare la professione tra gli iscritti fungendo da organo di giudizio e sanzionatorio esterno al Tribunale ed autonomo. Inoltre una attività importante e parallela era ed è quella di vigilare le persone non iscritte che abusivamente praticano la professione di Chimico.

Molte altre funzioni ed attività si sono sovrapposte anche per dare concretezza e applicazione ai principi della riforma delle professioni in particolare nell’ultimi anni, trasparenza, formazione, privacy, PEC, assicurazioni, disciplina, firma digitale, per citarne alcune.

Da qualche anno soltanto lo Stato italiano, nella recente riforma delle professioni, ha ritenuto fondamentale distaccare il Consiglio di Disciplina dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Disciplina ora è, infatti, un soggetto autonomo, che viene nominato dal Tribunale di riferimento territoriale su indicazione dell’Ordine Territoriale.

L’indipendenza dei due organi è garanzia di maggior libertà nel verso di una disciplina più libera e legata esclusivamente al codice deontologico. Tra qualche anno si potrà porsi a verifica di questo nuovo assetto per appurare se la riforma avrà prodotto gli effetti attesi.

Non è quindi possibile parlare dell’Ordine dei Chimici e del Consiglio Nazionale dei Chimici senza parlare dei processi disciplinari. Infatti il Consiglio Territoriale, informa, deferisce, invia al Consiglio di Disciplina, il quale, sulla base del Codice Deontologico, giudica e impartisce sanzioni disciplinari o archivia, mentre il Consiglio Nazionale è il secondo grado di giudizio, per gli eventuali ricorsi di iscritti sanzionati.

Il senso di questa norma sta nel fatto che solo i Chimici hanno le competenze tecnico scientifiche per giudicare l’operato di altri Chimici, un Giudice della magistratura ordinaria dovrebbe avvalersi comunque di una commissione di Chimici.

L’Ordine territoriale gestisce anche l’Albo, cioè l’elenco pubblico dei professionisti abilitati. Da qualche anno, per via di una razionalizzazione di propulsione europea, questo “elenco” è unico e nazionale. Anche se ogni Ordine Territoriale cura la propria lista, l’elenco unico si può vedere pubblicamente sul sito www.Chimici.org. Ogni chimico abilitato grazie a questo elenco unico si può trovare sull’elenco delle PEChttps://www.inipec.gov.it/cerca-pec.

L’Ordine Territoriale inoltre, si cura di promuovere eventi formativi per ottemperare all’obbligo di formazione continua.

L’obbligo che più di tutti incombe sul Ordine Territoriale dei Chimici è quello di vigilanza, tra gli iscritti e verso quelli che esercitano abusivamente la professione. Vigilare sulla condotta si declina con la vigilanza sulla formazione, sull’assicurazione, sull’uso del sigillo professionale, sul mantenimento di comportamenti corretti come scritti nel Codice Deontologico che ogni iscritto accetta di rispettare all’atto dell’iscrizione.

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Il Consiglio Nazionale dei Chimici è l’anello di congiunzione tra le decine di Ordini territoriali e l’unico Ministero della Giustizia dello Stato Italia. Esso è per legge un Ente pubblico non economico.

Composto da 15 consiglieri, il Consiglio ha il compito di contrastare l’uso abusivo del titolo di chimico e l’esercizio non autorizzato della professione. Esso è quindi l’organo istituzionale che garantisce alla comunità professionisti qualificati: Chimici in possesso delle conoscenze e delle competenze riconosciute alla legge, che rispondono a norme di deontologia pubblicamente dichiarate e verificate nella loro applicazione.

Il Consiglio ha funzione giurisdizionale rispetto a ricorsi e reclami degli iscritti nei confronti degli Ordini territoriali; esprime inoltre pareri, su richiesta dei Ministeri, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione, oltre ad avere la funzione di referente del Governo in materia di tariffa professionale.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, inoltre, ha la potestà di fornire parere al Ministero vigilante in caso di scioglimento dei singoli Consigli degli Ordini, quando essi non siano in grado di funzionare regolarmente (art. 8 D.Lgs.Lgt. 382/1944). Il Consiglio Nazionale dei Chimici è chiamato in causa anche direttamente dai Chimici qualora il livello territoriale non rispondesse alle norme deontologiche.

Tra gli obiettivi primari che il Consiglio si propone c’è la volontà di rafforzare il peso della figura professionale del chimico nella società italiana.

La varietà territoriale dell’Italia conferisce al Consiglio Nazionale anche una funzione di uniformazione nazionale della gestione di una professione a carattere nazionale.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici può prendersi carico, come dimostrato negli ultimi anni, di incombenze amministrative che spettano agli Ordini territoriali su scala nazionale; attuando economie di scala particolarmente rilevanti come nella creazione di software gestionali, nella convenzione per le PEC, nella convenzione per la firma digitale, per il portale della formazione, nella gestione dell’ INI, per le assicurazioni, ecc.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici è luogo di confronto con gli Ordini territoriali e dovrebbe essere sede di raccolta delle istanze verso livelli superiori dello Stato o con omologi di altre professioni.

Ecco quindi che il Chimico diventa è soggetto a 2 figure istituzionali con ruoli e responsabilità diverse che vivono in continuo interscambio e ne disciplinano l’etica e la deontologia. Il Consiglio Nazionale dei Chimici Infatti può rivedere il Codice deontologico senza necessità che gli Ordini lo recepiscano diventando cogente per tutti i Chimici, ma altresì vero che il CNC è composto con i voti degli Ordini Territoriali.

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Gli Ordini sono istituzioni strane, perché pur avendo poteri attribuitigli dallo Stato sono governati dagli stessi iscritti in base ad un meccanismo democratico di rappresentanza ed autogoverno. Anche il Consiglio Nazionale dei Chimici è eletto dagli Ordini territoriali. Ogni Ordine ha un numero di voti proporzionali agli iscritti rappresentati. Il prossimo 5 febbraio 2016, i consigli degli Ordini Territoriali dei Chimici si riuniranno contemporaneamente, ciascuno nella propria sede, per esprimere le preferenze tra i candidati.

Primo cambio al Consiglio Nazionale dopo il varo della riforma delle professioni, che ha visto forti cambiamenti ed innovazioni con un generale rafforzamento delle tutele del cliente-utente.

Molti attuali consiglieri non potranno ricandidarsi, proprio a causa della riforma, ma alcuni consiglieri potranno esser da ponte verso un nuovo consiglio.

Un’altra particolarità è l’aspetto economico, infatti pur essendo enti non economici dello Stato, amministrano le quote di iscrizione, che per legge gli iscritti devono versare a livello locale e a livello nazionale rispettivamente. Pur esercitando un servizio pubblico gli O.T. e il C.N.C. non ricevono denaro pubblico, se non per specifiche iniziative.

Sono considerati enti pubblici non economici che li distingue quindi da associazioni o sindacati, che hanno altre finalità.

A titolo indicativo il bilancio di esercizio dell’Ordine territoriale di circa 100 iscritti prevede entrate da iscrizioni per ca. € 18.000, mentre il bilancio dcnc2i esercizio del Consiglio Nazionale dei Chimici prevede entrate da iscrizioni per ca. € 700.000.

Questi due organismi quindi lavorano prevalentemente tra i Chimici per elevare la credibilità e l’autorevolezza della figura del Chimico, in particolare nell’attuazione della riforma delle professioni voluta dallo Stato. Questo lavoro per trasparenza, formazione, assicurazioni, verifiche ecc. che ha impegnato gran parte degli ultimi 3 anni, sconta un ritardo di iniziative dei decenni precedenti, ma sperabilmente porterà un miglior servizio ai cittadini.

Certamente la società italiana ha avuto una evoluzione notevole dal 1928 al 2016 ed alcune istituzioni rischiano di diventare inutili se non addirittura dannose se non si ripensano in base ai mutati bisogni della società stessa. Ecco quindi che alla vigilia del rinnovo del Consiglio Nazionale dei Chimici l’augurio che questo sappia interpretare le mutate esigenze della società che sta “proteggendo” e che si sappia evolvere fino a prevedere i bisogni che la società avrà tra qualche anno.

 

Va fatto un momento di autocritica importante. Per la cittadinanza è chiaro cosa sia esclusivo di un ingegnere edile, oppure cosa sia di esclusivo dominio del medico, poco o per nulla è chiaro alla massa quali siano le attività esclusive del Chimico. Gran parte del lavoro degli Organi Territoriali e del Consiglio Nazionale è stato quello di tutelare un “area di esclusività”, che è andata via via assottigliandosi anche per forti invasioni da parte di altre professioni anche non avendone le competenze. Assottigliamento dell’area di competenza non tanto giuridico quanto invece nel senso pratico e nell’immaginario collettivo.

L’intenso lavoro istituzionale di “difesa” ed il forte lavoro interno non ha permesso di rivedere i confini del “area di attività esclusicnc3ve” per un ampiamento ed estensione. E’ anacronistico relegare l’ambito esclusivo dei Chimici alla mera azione analitica e sarebbe opportuno trovare nuovi spazi di esclusività. Nuovi spazi di esercizio della professione come le “valutazioni del rischio chimico” a cui i lavoratori sono esposti, le Schede dati di sicurezza e le normative europee sugli Agenti Chimici e sui trasporti di Agenti Chimici pericolosi, solo per fare alcuni esempi. Vi sono molti ambiti professionali dove si sviluppano nuove attività chimiche troppo spesso esercitate da altri professionisti senza cognizione alcuna delle certezze chimiche e senza “Ordine”.

Al nuovo costituendo Consiglio si affida la speranza di pensare in grande e non solo un pensiero difensivo, ci sono intere generazioni di giovani Chimici, che attendono pazientemente di ritagliarsi un posto dignitoso nella società ed al servizio della stessa.

Nuovi territori professionali dove tornerebbero ad aver senso i principi fondativi di protezione, quasi urgente necessità della difesa della salute del cittadino con autoregolamentazione dei professionisti che esercitano in tali settori.

Ecco quindi che le strutture di ordinamento dei Chimici potrebbero esser maggiormente di servizio ai Chimici allargando le possibilità di esclusività professionale e di aumento in visibilità ed autorevolezza nei confronti della società. Anche questo è un buon auspicio da affidare al nuovo Consiglio Nazionale.

 

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  • Fabrizio Demattè e Andreas Verde, chimici professionisti, sono rispettivamente membro del consiglio e presidente dell’Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige – Sud Tirol (TAA-ST) e da poco sono anche membri della neosezione TAA-ST della Società Chimica Italiana; Andreas è anche presidente protempore della nuova sezione.

Chimici contro il governo sull’insegnamento (2-4-2016)

4 Febbraio 2016 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Chimici contro il governo sull’insegnamento

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[ IL CASO] «Chi sa fa, chi non sa insegna e chi non sa fare e non sa insegnare detta le norme», questo il caustico commento del presidente dei chimici italiani Armando Zingales alla notizia che il Consiglio dei Ministri sta approvando le nuove classi di concorso per l’insegnamento della materia.

E’ da molto tempo che la categoria conduce una battaglia di ampia portata per il riconoscimento della propria qualifica professionale in cattedra, “eppure – sostiene Zingales – ancora una volta si concentra l’attenzione solo agli aspetti meramente gestionali e finanziari della scuola, consentendo l’intercambiabilità di professori con lauree e competenze molto diverse».

Troppo facile ed immediato sostenere la pratica della “chimica ai chimici?” privilegiando, nella definizione degli indirizzi delle classi di concorso, il fattore della preparazione specifica? Domande retoriche da cui il Consiglio Nazionale dei Chimici trae riflessioni amare: «A chi governa il nostro Paese gli effetti sull’efficacia dell’insegnamento interessano poco, l’importante è che sulla carta sia tutto a posto al minor costo».

Inoltre: «Immaginare che discipline scientifiche come la chimica possano essere insegnate da chi ne ha una limitata conoscenza è culturalmente criminale».

(01 febbraio 2016) Fonte: la Repubblica

Relazione obbligatoria delle attività formative

3 Febbraio 2016 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Notizie | di Demattè Fabrizio
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Come è noto all’inizio di quest’anno e per gli anni futuri ogni chimico iscritto dovrà rendicontare l’attività formativa sostenuta nell’anno precedente al fine di ottemperare all’acquisizione dei crediti formativi previsti da regolamento.

La cosiddetta “relazione” passa attraverso uno strumento informatico che risponde al sito “formazione.chimici.it”.

L’ordine regionale dei chimici del Trentino Alto Adige invita pertanto gli iscritti ad entrare nel portale che rimanda al portale COGEAPS ed ad adempiere agli obblighi previsti.

Chi non lo avesse ancora fatto può sempre registrarsi al portale COGEAPS, anche per permettere agli enti accreditati di attribuire i crediti automaticamente ad attività conclusa.

Per ciascuno degli inserimenti fatti dagli iscritti attraverso il portale COGEAPS arriverà nella casella di posta elettronica dell’Ordine un messaggio che segnalerà l’attività svolta in modo che l’Ordine e la Commissione di Valutazione possano prenderne visione e decidere se validarla o meno.

Si segnala inoltre la presenza presso il sito del CNC  di una pagina F.A.Q. ed un form per i quesiti accessibile cliccando qui.
Essendo molteplici gli adempimenti chiediamo agli iscritti di pazientare per le risposte in particolare sulle richieste di esonero che richiedono una decisione consigliare.

dr. chim. Fabrizio Demattè

referente per la formazione dell’Ordine

 

dalla newsletter del Consiglio Nazionale dei Chimici 

INSERIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE NEL PORTALE COGEAPS

Venerdì 22 gennaio è andata finalmente on line la parte del portale della formazione per l’inserimento delle attività formative svolte con soggetti non autorizzati, delle attività equiparate alle attività formative come previsto nella tabella 2 dell’art. 5 del Regolamento per la Formazione Continua Professionale, per le attività svolte nel periodo 19 settembre 2011 – 31 luglio 2014 e per l’inserimento della formazione svolta attraverso lo studio personale così come previsto dall’art. 13.
Per spiegare come si usa questa nuova funzionalità, che sostituisce la necessità di presenterà entro il 30 aprile 2016 la relazione sulla formazione svolta, è stato preparato un video che può essere visto cliccando su questa immagine.

 

Privacy policy Ordine Regionale dei chimici Trentino Alto Adige

17 Gennaio 2016 | 0 commento | in Disposizioni Generali | Notizie | Personale | di Demattè Fabrizio
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Documento:

PRIVACY POLICY dell’Ordine del TAA definitivo

 

PRIVACY POLICY

dell’Ordine dei Chimici del Trentino-Alto Adige/Südtirol

 

 

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Trento

Il Presidente

(dott. Andreas Verde)

Nuovi elementi in tavola periodica

6 Gennaio 2016 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Come spiega bene il Blog della Società Chimica Italiana le nostre tavole periodica dovranno esser aggiornate per comprendere anche gli elementi recentemente scoperti e confermati dalla Jupac. (elementi Z=113, 115, 117, 118).

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Si rimanda al blog SCI per gli approfondimenti.

Confermate le scoperte degli elementi Z=113,115,117,118.

 

Proroga per relazione sulla formazione 2016

5 Gennaio 2016 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Notizie | di Demattè Fabrizio
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Dal CNC ci arriva questa determina di cui riportiamo stralcio.

<<Il termine del 31 gennaio 2016 previsto dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 13, comma 2, lettera b) del Regolamento per la Formazione professionale continua dei professionisti chimici è prorogato alla data del 30 aprile 2016.>>


Ultime ore per i CFP “ordinistici” 2015

30 Dicembre 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Il regolamento della formazione professionale continua dei professionisti chimici è stato approvato dal Ministero della giustizia pubblicato in gazzetta ufficiale del ministero il 16 agosto 2014.  Si trova a questo link . Si aggiungono le linee guida del CNC dell’estate 2015  linee_guida_formazione_20150515.

Certamente è opportuno che ogni iscritto si legga il regolamento. Anche se questo sito/blog  contiene decine di articoli inerenti alla formazione ed a questo regolamento ed alla sua applicazione e il consiglio ha proposto molte attività di divulgazione del regolamento stesso, nessuno potrà sostituirsi all’iscritto nella lettura del medesimo.

Su tutto però ci preme sottolineare l’incombente scadenza dei tre crediti formativi professionali (3CFP) di tipo “ordinistico” che sono comunque obbligatori per tutti anche per quei chimici che sono inseriti in strutture sanitarie e accumulano ECM.

Corre obbligo informare gli iscritti che verificata l’assenza di 3 cfp ordinistici il consiglio direttivo dell’Ordine Regionale del Trentino alto Adige dei Chimici, sarà costretto a inviare la segnalazione al competente Consiglio di Disciplina (interprovinciale con sede in Padova).

Per evitare questa spiacevole formalità in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) esiste una possibilità in extremis, già più volte comunicata ma qui evidenziata.

Con l’iscrizione al portale COGEASP si acquisisce 1 CFP (ordinistico), la procedura si effettua andando su formazione.chimici.it, accedi, registrami. Si sarà reindirizzati al portale COGEASP dove si devono inserire delle informazioni (UNA TANTUM) e dare il consenso privacy per cogeasp.

Attenzione che si intende come “federazione” il CNC, il numero di iscrizione è pubblico si trova cercandosi sul sito www.chimici.org.

Altri due CFP si possono acquisire on line con circa mezz’ora di impegno previa lettura del codice deontologico come già descritto al seguente post, al quale rimandiamo.

La prossima scadenza sarà il 31-1-2016 data entro la quale va presentata la rendicontazione della formazione pregressa attraverso il portale COGEASP raggiungibile attraverso il sito formazione.chimici.it.

Cogliamo l’occasione per augurare un buon 2016

 

dr. chim. Fabrizio Demattè

referente per la Formazione

Ordine Regionale dei Chimici Trentino Alto Adige

 

Auguri e chiusura ufficio

20 Dicembre 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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A tutti gli iscritti e agli utenti dei chimici della regione Trentino Alto Adige i migliori auguri per un S. Natale e un ottimo inizio 2016.

Si informa che i giorni di chiusura della segreteria dell’Ordine sono giovedi 24 dicembre e giovedi 31 dicembre.

 

Il consiglio direttivo dell’Ordine Regionale dei Chimici Trentino Alto Adige

Nuovo modulo unico per iscrizione e trasferimento re-iscrizione e cancellazione

20 Dicembre 2015 | 0 commento | in Archiviati non più in vigore | di Demattè Fabrizio
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In data 21/5/2018 è stato rivisto il modello unico per il cambio delle modalità di pagamento alla Federazione Nazionale Chimici e dei Fisici.

In data 30/3/2017 è stato rivisto il modello unico di raccolta dati per le seguenti operazioni:

  1. PRIMA ISCRIZIONE
  2. ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE
  3. REISCRIZIONE
  4. CANCELLAZIONE

 

Si allega il nuovo modulo per richiesta trasferimento o iscrizione che tiene conto delle modifiche di quota da parte del Consiglio Nazionale dei chimici.

Il modulo è in formato modificabile, va compilato in ogni sua parte e poi consegnato in forma cartacea presso la segreteria.

dal 21/5/2018 formato PDF  Modulo unico iscrizione cancellazione trasferimento 

formato DOC 2018-05-21 Moduli per iscrizione cancellazione trasferimento

 

Codice deontologico emanato dal CNC il 17/7/2015

20 Dicembre 2015 | 0 commento | in Consiglio di disciplina | Organizzazione | Regolamentazione | di Demattè Fabrizio
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 Si riporta l’intero codice deontologico nell’articolo come approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

Disponibili anche i due allegati 
Allegato_A_firma_e_sigillo_20150717_F0100_Approvato_CNC 
Codice deontologico 20150717_F0100

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO

(Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)

 

Visto il Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842 Regolamento per l’esercizio della professione di Chimico, Gazzetta Ufficiale n. 102 del 1 maggio 1928;

Visto il Decreto Legislativo 23.11.1944 n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (2). Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98;

(2) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall’art. 2, D.Lgs. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli Nazionali.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18.8.1990);

Visto l’art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999 – Disposizioni in materia finanziaria e contabile. (GU n.151 del 30.6.1999);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17.8.2001  Suppl. Ordinario n. 212);

Visto il D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29.7.2003  Suppl. Ordinario n. 123);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (GU n.198 del 26.8.2005);

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania. (GU n.261 del 9.11.2007 – Suppl. Ordinario n. 228);

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13.8.2011);

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(GU n.189 del 14.8.2012);

Visto il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (GU n.81 del 6.4.2013);

Visto il Regolamento per la designazione dei componenti del Consigli di disciplina territoriali in attuazione art 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera del 28 novembre 2012;

Visto il Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’attività Contrattuale del Consiglio Nazionale dei Chimici con propria deliberazione del 19 giugno 1999, successivamente modificato ed integrato come appare nel presente testo, con delibere del 3 aprile 2001, 11 dicembre 2001, 28 gennaio 2005, 13, giugno 2008, 26 e 27 ottobre 2012 e 19 e 20 febbraio 2014;

Visto il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici in data 31 maggio e 1 giugno 2013;

Ritenuta l’opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all’osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Chimici;

Adotta Il seguente Regolamento


 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO…………………………………………………………………………………… 1

Art. 1 Ambito di applicazione……………………………………………………. 4

Art. 2 Principi generali……………………………………………………………… 4

Art. 3 Obblighi nei confronti della professione…………………………… 5

Art. 4 Rapporti…………………………………………………………………………. 6

Art. 5 Rapporti con i collaboratori e dipendenti…………………………. 7

Art. 6 Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell’Ordine……………………………………………………………. 7

Art. 7  L’assunzione dell’incarico professionale…………………………. 8

Art. 9 Autonomia professionale e obblighi etici………………………… 10

Art. 10 Segretezza della prestazione professionale……………………. 11

Art. 11 Certificazione della prestazione professionale………………. 11

Art. 15 Provvedimenti disciplinari e sanzionatori…………………….. 13

Art. 16 Pubblicità informativa…………………………………………………. 14

Art. 17 Fiscalità e solidarietà sociale………………………………………… 15

Art. 18 Clausole sostanziali……………………………………………………… 15

Art. 19 Entrata in vigore…………………………………………………………. 16

 

 


Art. 1
Ambito di applicazione

  1. Il Codice deontologico esemplifica le regole di etica professionale che gli iscritti all’Albo dei Chimici sono tenuti a conoscere ed osservare. Si applica ai professionisti Chimici nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente, a presidio dei valori e interessi generali connessi all’attività professionale e nel rispetto dell’ 2233 Codice civile.
  2. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare il Codice deontologico nonché ogni altra legge che disciplini l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale.
  3. Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione.
  4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.
  5. Ai sensi del presente Codice la dizione Chimico comprende sia il Chimico (laurea magistrale e specialistica Vecchio Ordinamento) che il Chimico Iunior (laurea).
  6. L’inosservanza delle presenti regole costituisce infrazione deontologica ed è motivo di attivazione del procedimento disciplinare da parte di Consigli di Disciplina.
  7. Le regole deontologiche si applicano altresì ai tirocinanti iscritti nel registro dei tirocinanti, se istituito.

Art. 2
Principi generali

  1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione.
  2. Il Chimico, nell’esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell’ordinamento dell’Unione Europea e nell’ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
  3. Il Chimico è autonomo ed indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. E’ dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. L’obbligo formativo è assolto attraverso lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo chimico secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
  4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività
  5. È dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività[1].
  6. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.
  7. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
  8. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell’incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità.
  9. Il Chimico, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico secondo scienza e coscienza.
  10. Nell’esercizio della professione il Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale “Chimico” o “Chimico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico “dottore” o “professore” e/o le relative abbreviazioni (Chim. e Chim. Ir), seguito, se ne ha titolo, dal suffisso “EurChem”.

Art. 3
Obblighi nei confronti della professione

  1. L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.
  2. Costituisce illecito disciplinare l’attività professionale esercitata in violazione del presente codice deontologico, in periodo di sospensione, nonché l’uso di un titolo professionale non conseguito e l’uso improprio di titoli.
  3. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione, e/o variazione senza comunicazione, dei propri indirizzi e recapiti nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’Ordine presso cui si è

 

Art. 4
Rapporti

  1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il Chimico s’impegna lealmente a svolgere l’incarico, certificando inoltre la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l’esito della prestazione.
  2. Il Chimico che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall’appartenenza a tale ufficio.
  3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione il Chimico:
    1. si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità
    2. Non fa prevalere rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività
  4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, il Chimico:
    1. si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
    2. non fa apparire come proprie le prestazioni professionali di altri;
    3. qualora debba esprimere pareri professionali sull’opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall’usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all’
  5. Nei rapporti con i colleghi il Chimico:
    1. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e – ove richiesto e per quanto possibile – non nega consigli di natura professionale;
    2. ove il fatto non costituisca reato informa il collega, direttamente, o con la mediazione del Consiglio dell’Ordine, e sempre con la dovuta riservatezza, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
    3. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
    4. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
    5. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso l’ Ordine territorialmente competente
    6. non può divulgare, senza formale autorizzazione scritta dell’avente diritto, scritti o informazioni riservate, ricevute anche casualmente da un collega o da altri professionisti[2].

Art. 5
Rapporti con i collaboratori e dipendenti

  1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il Chimico assicura a essi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.
  2. Il Chimico evita di attribuire responsabilità ai propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità.

 

Art. 6
Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell’Ordine

  1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell’esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale, e dal Consiglio dell’Ordine Territoriale ove è iscritto e riconosce nell’Ordine l’organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l’attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
  2. Il Chimico si rapporta con l’Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.
  3. Il Chimico presta all’Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a esso demandate dalla legge.
  4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza.
  5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell’Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a pubblica divulgazione.
  6. Il Chimico segnala al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
  7. Il Chimico informa il Consiglio dell’Ordine Territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l’attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
  8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell’Ordine Territoriale e del Consiglio di disciplina adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate.
    Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni loro assegnati dal Consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.
  9. E’interesse, ed in alcuni casi obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell’Ordine Territoriale a cui è
  10. Il Chimico deve rendersi disponibile al fine di dare completa attuazione all’ 7, capo III, del Decreto del Ministero della Giustizia 14 novembre 2005, n. 265 “Tirocinio di adattamento”.
  11. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche i relativi recapiti professionali.

Art. 7
L’assunzione dell’incarico professionale

  1. Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l’accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell’
  2. Il Chimico, nell’assunzione dell’incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell’incarico ricevuto.
  3. Il Chimico pattuisce, in forma scritta il compenso all’atto del conferimento dell’incarico, riferendosi a criteri certi.
  4. Il Chimico informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
  5. Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all’innovazione.
  6. A tutela del cliente la legge obbliga il Chimico a dotarsi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della professione. Il Chimico deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale eventualmente adeguandola prima dell’esecuzione dell’incarico stesso.
  7. Il Chimico decide e assume di persona la direzione e l’esecuzione dell’incarico, la predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all’incarico assegnatogli.
  8. La società professionale iscritta all’Albo dei Chimici nel preventivo di accettazione dell’incarico specifica i termini dell’iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l’incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.[3]
  9. Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d’incompatibilità.
  10. Se nel corso dello svolgimento dell’incarico sopravvengono condizioni d’incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto.
  11. Il Chimico non è obbligato a proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
  12. Se nel corso dell’esecuzione della prestazione si evidenzi da parte del committente al Chimico incaricato l’intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità, il Chimico può recedere dall’incarico secondo quanto disciplinato dalla norma.

 

Art. 8
Lo svolgimento dell’incarico professionale

  1. L’esecuzione della prestazione professionale del Chimico è caratterizzata dalla responsabilità personale nei confronti del cliente.
    La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l’esecuzione dell’incarico.
  2. Per quanto prima, il Chimico nell’assumere l’incarico professionale, verifica e assicura che:
    1. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali e economiche;
    2. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
    3. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell’addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi, in particolar modo quelli di natura chimica;
    4. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l’integrità e reperibilità delle informazioni per tutto il tempo necessario;
    5. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, custoditi e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
    6. tutte le attrezzature impiegate siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire la buona qualità dell’attività svolta;
    7. ogni attività sia svolta entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
    8. l’incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l’interesse pubblico.

Art. 9
Autonomia professionale e obblighi etici

  1. Nell’esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento indipendente, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente e/o del cliente.
  2. Il Chimico si astiene dall’assunzione di incarichi al ricorrere di ipotesi di incompatibilità ravvisabili nei rapporti tra progettisti e collaboratori e/o direttore dei lavori nei quali ricorrano motivi di convenienza che lo pongano in conflitto d’interesse, e per tutti i casi previsti all’51 c.p.c.
  3. Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi, oltre a quelli dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della natura, motivo e entità del compenso e abbia rilasciato esplicito assenso.
  4. In particolare il Chimico è tenuto a:
    1. informare il cliente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione richiesta e, all’occorrenza, consigliare lo stesso, proponendo impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria;
    2. effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la buona esecuzione dell’incarico professionale;
    3. conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il cliente a violazioni di legge;
    4. dare al cliente i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle risultanze della prestazione professionale.

Art. 10
Segretezza della prestazione professionale

  1. Il Chimico rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le norme di legge.
    L’obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con il cliente.
  2. Il Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.[4]

Art. 11
Certificazione della prestazione professionale

  1. Gli atti professionali sono formulati dal Chimico in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.

 

  1. Per la stesura dei certificati analitici il Chimico si attiene alle Linee guida di indirizzo del Consiglio Nazionale garantendo, sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione stessa.

 

  1. Allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali è istituito la “firma digitale qualificata” e il “Timbro Professionale”, denominato anche “Sigillo Professionale”; il cui uso, e le specifiche tecniche, sono definite nel “Regolamento sulla firma digitale qualificata e sul sigillo professionale” (Allegato A)

 

Art.12
Incompatibilità [5]

  1. Con particolare riferimento alle cariche ordinistiche ma non limitatamente a queste, oltre ai casi previsti dalla Legge, il Chimico assume l’obbligo di garantire, per tutta la durata del mandato e, in particolare, in caso di contestuale appartenenza ad ulteriori organismi di rappresentanza, l’autonomia e l’obiettività del proprio operato e ciò anche astenendosi dall’intervenire o partecipare alle sedute allorquando la questione dibattuta assuma caratteri tali da compromettere la terzietà e imparzialità richieste dall’incarico ricoperto e/o si ponga in conflitto d’
  2. Il socio professionista non può partecipare a più società Questa incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
  3. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
    1. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta;
    2. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
    3. non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
  4. L’Ordine competente valuta se sia privo del requisito di onorabilità colui nei cui confronti, anche nel primo grado di giudizio, siano state irrogate misure di prevenzione personali o reali.
  5. Le incompatibilità previste si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, i quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società
  6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’Albo o al registro tenuto presso l’Ordine costituiscono illecito disciplinare per la società tra professionisti e per i soci professionisti amministratori della società.

 

Art. 13

 Il chimico dipendente

  1. Fermo restando gli obblighi generali previsti dal presente Codice Deontologico, il Chimico nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell’ente di appartenenza, in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare, mentre il Chimico dipendente privato deve rispettare il Codice etico, comunque denominato, della sua azienda ove non in contrasto con il presente Codice Deontologico.

 

Art. 14

Società tra Professionisti

  1. Il presente codice disciplina la responsabilità del professionista che agisce anche in veste di socio di una Società tra professionisti.
  2. La Società professionale è tenuta a rispondere delle violazioni delle regole deontologiche applicabili ai soci. Nel caso di soci appartenenti a differenti professioni, l’obbligo è vincolante per ogni codice deontologico cui ogni socio è tenuto a rispettare.
  3. Nelle società professionali i singoli professionisti sono tenuti a vigilare che le attività oggetto di riserva professionale siano esclusivamente condotte da professionisti titolati, la mancata vigilanza costituisce autonomo illecito disciplinare.
  4. Se la violazione deontologica commessa dal Socio professionista è conseguente a direttive impartite dalla Società, la responsabilità disciplinare del Socio concorre con quella della Società stessa.

Art. 15
Provvedimenti disciplinari e sanzionatori

  1. Ai sensi dell’ 8 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di Disciplina
  2. Le sanzioni devono essere proporzionali ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione nonché della reiterazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti.
  3. E’ fatto obbligo per l’iscritto di rendersi disponibile ad essere nominato quale componente del Consiglio di Disciplina qualora all’atto del rinnovo dello stesso non sia pervenuta alcuna candidatura o un numero sufficiente di candidature
  4. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto previsto costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell’ Ciascun iscritto deve adoperarsi per il rispetto delle stesse e segnalare al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza che sia in contrasto con le suddette norme.

 

Art. 16
Pubblicità informativa[6]

  1. E’ consentito svolgere, liberamente e con ogni mezzo, pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, il curriculum professionale, e i titoli e qualifiche professionali posseduti, la struttura dello studio i compensi per le prestazioni, purché le informazioni fornite siano trasparenti, veritiere, corrette.
  2. La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
  3. La violazione delle disposizioni costituisce illecito disciplinare oltre ad integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145
  4. Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare e monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.


Art. 17
Fiscalità e solidarietà sociale[7]

  1. L’iscritto deve provvedere, secondo le normative vigenti, agli adempimenti contributivi dovuti agli organi ordinistici nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a carico suo o della forma associativa a cui partecipa secondo le norme vigenti
    Nel caso di comportamenti palesemente dolosi l’iscritto è soggetto a procedimento disciplinare.
  2. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento all’Ordine ed al Consiglio Nazionale dei Chimici del contributo annuo dovuto dagli iscritti.

Art. 18
Clausole sostanziali

  1. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico, sono tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
  2. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico riconoscono che per le violazioni alle presenti regole si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale.
  3. Con l’iscrizione all’Albo, il Chimico accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
  4. Il codice deontologico professionale ha natura regolamentare disciplinare, deve essere rispettato da ogni professionista o società o associazione iscritta al relativo albo ed ogni sua violazione costituisce illecito disciplinare.
  5. L’Ordine ha inoltre il dovere di svolgere attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione del Chimico.
  6. Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi che debbono intendersi comunque prevalenti ed applicabili sempre in senso estensivo.

Art. 19
Entrata in vigore

  1. Il Presente Codice deontologico entra in vigore il ………
    La pubblicazione del Codice deontologico nel Sito ufficiale del Consiglio Nazionale dei Chimici: http://www.chimici.it/ costituisce notifica agli iscritti ai sensi di legge.

[1]  Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ‐ Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14‐8‐2012)

Art. 7 ‐ Formazione continua

  1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista

ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

[2] Articolo 622 codice penale

Rilevazione del Segreto professionale

Chiunque avendo avuto notizia per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto , lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivarne nocumento, con la reclusione fino ad un anno con la multa da lire sessantamila ad un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

[3] Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6‐4‐

2013 )

Art. 4 ‐ Obblighi di informazione

  1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
  2. a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  3. b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  4. c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
  5. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali

di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.

  1. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

[4] Legge 12 novembre 2011, n 183 2Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Art. 10 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

Comma 7 I professionisti sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta (il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate)

[5] Ministero della Giustizia Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n.81 del 6‐4‐

2013 )

Art. 6 – Incompatibilità

  1. L’incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all’Ordine di appartenenza.
  2. L’incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro

effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

  1. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  2. a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento;
  3. b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  4. c) non sia stato cancellato da un Albo professionale per motivi disciplinari.
  5. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
  6. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale.
  7. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’Albo o al registro tenuto presso l’Ordine o il Collegio professionale secondo le

disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

[6] DPR 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i tioli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale ed i compensi richiesti per le prestazioni.

La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve’essere equivoca , ingannevole o denigratoria.

La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145.

[7]Il D.L. 138/2011 ha inserito i commi 2-sexies e 2-septies nell’articolo 12 del decreto che disciplina le sanzioni tributarie non penali (D.lgs. n. 471/1997)

La prima modifica (comma 2-sexies) prevede che, a decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero a Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta dall’Amministrazione finanziaria “in ogni caso” la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.  La seconda modifica (comma 2-septies) dispone la sospensione de qua per tutti i singoli associati per le violazioni commesse  nell’esercizio in forma associata

 

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