Bilancio consuntivo 2015

11 Maggio 2016 | 0 commento | in Bilanci | Notizie | di Demattè Fabrizio
See the full read

Siamo a dare pubblicità al bilancio consuntivo approvato dal consiglio direttivo dell’Ordine dei Chimici in seduta del 18/4/2016 e sottoposto all’assemblea degli iscritti del 11 giugno 2016.

bil. cons. 2015 Ordine dei Chimici del TAA-ST

Incarichi

8 Maggio 2016 | 0 commento | in Consulenti e collaboratori | di Demattè Fabrizio
See the full read

Si da notizia che con delibera di marzo 2016 sono stati conferiti due incarichi di consulenza / collaborazione:

  • A Lorenza Fruet per l’assistenza nella gestione degli adempimenti straordinari e obbligatori in campo della formazione.
  • A Treos Soc. Coop per l’hosting e la manutenzione del sito internet ufficiale.

STOP agli inserimenti

4 Maggio 2016 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | di Demattè Fabrizio
See the full read

Si informano gli iscritti che il limite per l’inserimento dei crediti formativi professionai (CFP) pregressi è scaduto.

ATTENZIONE Gli inserimenti riferiti a crediti precedenti al 31-12-2015  fatti dall’iscritto DOPO LA SCADENZA  non matureranno crediti!!!

Dal 1-5-2016 l’Ordine Regionale dei chimici ha iniziato a vagliare tutti i crediti inseriti, esoneri.

Si ricorda che lo “studio individuale” potrà essere preso in considerazione dall’Ordine solo per l’anno in corso 2016, e saranno sottoposti a verifica come da linee guida CNC con una  relazione che l’iscritto richiedente dovrà tenere presso l’Ordine.

A tale scopo chi ha fatto richiesta di riconoscimento studio individuale verrà contattato per programmare la presentazione.

Nel mese di maggio 2016 contiamo di completare tutta la valutazione.

Per chi nel 2015 non avesse maturato i 3 CFP di tipo “ordinistico” l’ordine è tenuto all’invio al consiglio di disciplina per l’infrazione del regolamento,  in deroga a questo (su indicazione del Consiglio Nazionale dei Chimici) si intende offrire a questi la possibilità di “recupero” con un corso specifico che è in via di programmazione. Questi iscritti riceveranno una apposita comunicazione.

A seguire l’Ordine elaborerà la relazione al Consiglio Nazionale dei Chimici che conterranno tutte le criticità emerse nell’applicazione del regolamento sperimentale in vigore dal agosto 2014.

 

Prima giornata di Spettrometria di Massa isotopica

26 Aprile 2016 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
See the full read

Prima giornata di Spettrometria di Massa isotopica.

9-11 maggio 2016  presso Fondazione E. Mach 

S. Michele All’Adige provincia di Trento 

La Spettrometria di massa isotopica (IRMS) sta guadagnando molto interesse ed è ricca di applicazioni in diversificati campi che vanno dal cibo (tracciabilità, l’autenticazione, ….),al la medicina, l’ecologia, l’ambiente, il patrimonio culturale fino alle geoscienze.

Il 1 ° giorno IRMS inaugura una nuova serie di workshop dedicati alle applicazioni di spettrometria di massa a rapporto isotopico ai diversi campi. Lo scopo è quello di riunire una vasta comunità di scienziati che lavorano nella zona isotopo stabile provenienti da tutta Italia, per favorire la comunicazione tra le discipline e ed il dialogo su questioni simili.

Organizzato in conferenze plenarie, comunicazioni orali e poster, il 1 ° giorno IRMS è una buona occasione per collegare le esigenze industriali e conoscenza accademica e di promuovere incontro, la discussione e la cooperazione tra gli scienziati provenienti da istituzioni pubbliche e private, università e industrie per definire lo stato dell’arte, la strumentazione, le metodologie, le applicazioni e le innovazioni nel campo della spettrometria di massa a rapporto isotopico.

Programma completo:

http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/1IRMSDay/index.html

 

19-4-2016 Nuovo Consiglio Nazionale dei Chimici

22 Aprile 2016 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
See the full read

Insediato in nuovo Consiglio Nazionale dei Chimici

Questa mattina, presso il Ministero della Giustizia in via Arenula a Roma, si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Chimici.
Durante la prima riunione di Consiglio, i 15 eletti hanno provveduto ad assegnare le cariche del Consiglio direttivo. Queste le cariche assegnate:

  • Nausicaa Orlandi , Presidente
  • Damiano Antonio Paolo Manigrassi, Vice Presidente
  • Mauro Bocciarelli , Tesoriere
  • Daniela Maurizi, Segretario

Chi è la nuova Presidentessa del CNC

Nata a Venezia nel 1976 e residente a Padova, ha conseguito nel 2001 la Laurea in Chimica Industriale presso l’Università degli Studi di Padova, ed ha svolto per due anni attività di ricerca presso la Scuola Superiore di Chimica e CNRS (Centro Nazionale Ricerca Scientifica) a Montpellier (Francia). Ha in seguito conseguito un Master biennale in Sistemi Gestione Sicurezza presso l’Università degli Studi di Padova.
Abilitata alla professione di Chimico dal 2002, ha intrapreso la libera professione, partecipando fin da subito alla vita dell’Ordine professionale.
Presso l’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto, ha ricoperto per 8 anni il ruolo di Tesoriere a partire dal 2005, quindi è stata eletta Presidentessa dal 2013 Presidente. Prima delle recenti elezioni era Componente della Commissione Pari Opportunità presso il Consiglio Nazionale dei Chimici.
è Consigliera del Gruppo Giovani Imprenditori presso la Confindustria di Padova.

Scadenza 30/4/2016 e video formazione continua.

13 Aprile 2016 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | di Demattè Fabrizio
See the full read

Il 30 aprile è il termine ultimo per la comunicazione delle attività formative svolte nel periodo 19 settembre 2011-31 dicembre 2015

Ricordiamo a tutti gli iscritti che il prossimo 30 aprile scadono i termini per la presentazione delle attività formative svolte nel periodo che parte dal 19 settembre 2011 fino al 31 gennaio 2015, data di termine del primo periodo di formazione ai sensi del Regolamento per la Formazione Continua Professionale. Gli iscritti i cui Ordini hanno aderito al sistema di rendicontazione delle attività formative attraverso il portale predisposto dal Consiglio Nazionale dei Chimici e raggiungibile all’indirizzo http://formazione.chimici.it possono inserire le attività formative svolte con soggetti non autorizzati (quelle svolte con i soggetti autorizzati così come tutte le attività fatte che prevedevano l’attribuzione dei crediti ECM, sono già automaticamente conteggiate dal sistema senza bisogno di fare niente). Dal portale è inoltre possibile l’inserimento delle attività equiparate alle attività formative come previsto nella tabella 2 dell’art. 5 del Regolamento per la Formazione Confinua Professionale, le attività svolte nel periodo 19 settembre 2011 – 31 luglio 2014 e l’inserimento della formazione svolta attraverso lo studio personale così come previsto dall’art. 13.
Ricordiamo a tutti gli iscritti che è stato predisposto un video con le istruzioni sul funzionamento del portale raggiungibile cliccando su questa immagine.

Circolare CNC: 6-4-2016 Obbligo iscrizione all’Albo dei Chimici dipendenti pubblici e onere pagamento tassa iscrizione. Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici.

10 Aprile 2016 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
See the full read

Oggetto: Obbligo iscrizione all’Albo dei Chimici dipendenti pubblici e onere pagamento tassa iscrizione.

 

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici. Diversi iscritti hanno chiesto chiarimenti circa l’obbligo di iscrizione all’Albo nel caso di pubblici dipendenti e, conseguentemente, su chi debba cadere l’onere del pagamento (Tassa di iscrizione e contributo al Consiglio Nazionale). Per una esauriente risposta è necessario considerare diverse circostanze che concorrono a definire i contorni della questione. La prima circostanza riguarda il momento dell’assunzione del dipendente della P.A. ed in particolare se in tale momento è stata richiesta l’iscrizione all’Ordine. In questo caso l’iscrizione è elemento irrinunciabile in quanto requisito su cui si basa il rapporto di lavoro (Cfr in tal senso parere del Ministero della Salute che si allega). Tale punto è già stato ampiamente trattato nel parere di questo Consiglio prot. 616/14/cnc/fta dell’11 dicembre 2014, al quale ci si riporta integralmente. Ciò premesso appare opportuno specificare se sia attuale o meno la previsione di cui all’ art. 7 del Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842, “Regolamento per l’esercizio della professione di chimico” “Gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l’esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell’albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell’albo. I suddetti impiegati, nei casi in cui sia ammessa la loro iscrizione nell’albo, sono soggetti alla disciplina del comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell’albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera. “ Occorre rilevare preliminarmente che la norma in esame è anteriore alla Costituzione e pertanto appare ragionevole porsi il quesito se tale divieto sia o meno compatibile con l’assetto Costituzionale vigente. Ma, come è ovvio, tale funzione è di esclusiva competenza della Corte Costituzionale ove a ciò attivata nelle forme di rito.

SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 – 00187 ROMA – Tel. 06.47883819 – Fax 06.47885904 – cnc@chimici.it – cod. Fisc. 80409880582 – p.IVA: 09388731003
Tuttavia, il diritto positivo è intervenuto ad innovare la fattispecie oggetto dell’art. 7 del R.D: 842/1928: da ultimo il Decreto Legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, ed il conseguente DPR n. 137/2012, n 2012, nel disporre che l’accesso alla professione è libero e che sono vietate le limitazioni non fondate sui motivi espressamente indicati nelle medesime norme, hanno rimosso anche il divieto di iscrizione all’Albo dei chimici contenuto nell’art. 7 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842. Pertanto non vi può essere dubbio alcuno che è consentita, e quindi non può essere vietata, l’iscrizione al suddetto Albo dei chimici pubblici dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti per legge dalle disposizioni vigenti in materia. I pubblici dipendenti iscritti all’Albo, potranno senz’altro svolgere l’attività professionale nell’interesse dell’ente di appartenenza, ma sarà l’ente datore di lavoro a stabilire se potranno esercitare anche la libera professione, alla luce della normativa applicabile allo specifico rapporto di lavoro. La Suprema Corte a SS.UU – Sentenza 23 marzo 2012, n. 11545 con la quale ha risolto un contrasto giurisprudenziale in merito al reato di esercizio abusivo della professione, fornendo una estensiva interpretazione all’articolo 348 del codice di penale, specificando il principio di diritto secondo cui è configurabile la fattispecie penale in oggetto, non solo per il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva ad una determinata professione, ma anche per il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una certa professione. E’ superfluo precisare che gli atti professionali di cui trattasi sono esclusivamente quelli aventi rilevanza esterna. Va quindi affrontato il nodo della rilevanza esterna dell’atto da parte di pubblici dipendenti e le possibili casistiche: a) l’atto professionale è firmato da un Chimico e tale atto viene trasmesso all’esterno, accompagnato o no da altra firma: Un atto professionale è tale quando è svolto in condizione di “libertà” la definizione normativa di “liberta professionale” e, di conseguenza di “libero professionista”, è novellata, tra gli altri, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 30: “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131”. Il suddetto D. Lgs al Capo II – Principi fondamentali – reinterpreta alla luce dell’evoluzione della società cosa si debba intendere per libertà professionale e quindi come debba qualificarsi il libero professionista. L’art. 2 recita infatti: “Nell’esercizio dell’attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata .. . . da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro “. L’art. 3 specifica: “L’esercizio dell’attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia del professionista”. Spetta agli Ordini territoriali verificare che sia rispettata la libertà professionale. La violazione di tale libertà può avvenire anche solo facendo intendere che l’atto è compiuto da altra persona, in tal caso, chi fa apparire volutamente una sua partecipazione all’atto, partecipazione che certamente non è la mera trasmissione dell’atto, potrebbe ben incorrere nella violazione dell’articolo 479 codice penale, che punisce “il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. E’ bene quindi che l’Ordine territoriale a tutela della collettività, che ha diritto a conoscere chi è il professionista responsabile – avendone titolo – dell’atto professionale, inviti la P.A. a separare chiaramente l’atto professionale che fa fede all’esterno dalla trasmissione dello stesso, il cui significato altro non è che l’attestazione che l’atto è stato compiuto all’interno della struttura pubblica. Ove tale indicazione non venisse accolta, esisterebbero fondati motivi per segnalare gli atti all’ Autorità Giudiziaria. b) altro caso è quando l’atto non è stato materialmente compiuto da chi lo firma e che ha titolo per firmare, In questo caso il Chimico che firma si avvale di soggetti qualificati che operano sotto la diretta responsabilità di chi firma, che ne assume ogni onere civile e penale verso l’esterno. In tal caso il personale sottoposto non producendo atti verso l’esterno non necessità del titolo di Chimico C) l’ultimo caso è quando l’atto non è stato materialmente compiuto da chi lo firma, e quest’ultimo non possiede il titolo per firmare. In questo caso chi firma non può trincerarsi dietro la facoltà di avvalimento di soggetti qualificati, non avendo titolo per assumere alcuna diretta responsabilità dell’atto professionale. In tal caso non si possono nutrire dubbi sulla circostanza che sussistono plurime violazione di norme penali, in quanto la posizione di chi firma senza la prescritta abilitazione ed iscrizione all’ Albo, configura con certezza la violazione di legge (esercizio abusivo della professione di Chimico). Ma, ove in aggiunta all’esercizio abusivo della professione, la presunta attività che vuole farsi apparire con la sottoscrizione, fa sì che il soggetto ottenga vantaggi economici o di carriera, potrebbe incorrere nella violazione dell’art. 323 del Codice penale, oltre al richiamato reato di cui all’art 479 CP. Questo Consiglio Nazionale ritiene doveroso richiamare l’attenzione di Presidenti e Consiglieri degli Ordini territoriali sul fatto che, stante la natura di Pubbliche Amministrazioni degli Ordini Professionali, nella delineata ipotesi di cui alla lettera c), essi soggiacciono all’obbligo si denunciare senza indugio i fatti (e gli atti) alla Autorità Giudiziaria, onde di evitare di incorrere, essi stessi, nei rigori di cui all’art. 361 del Codice penale 1 Quale conseguente corollario di quanto sopra esposto si deve concludere che, ove esista obbligo di iscrizione nell’Albo professionale, derivante dalla circostanza che l’atto che il Chimico compie ha autonoma rilevanza esterna e che lo stesso compie gli atti professionali nell’esclusivo interesse della P.A, detta iscrizione all’Ordine (che ha peraltro lo scopo di garantire la formazione professionale, formazione che deve garantire il rispetto dell’ art.97 della Costituzione) ad avviso di questo Consiglio è un onere della P.A., come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 7776/2015. Viene peraltro riferito, che in alcune Pubbliche Amministrazioni, facendo anche riferimento ad un parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF-RGS-prot:79309 del 19.10.2015), il Dirigente responsabile oppone netto rifiuto al pagamento/rimborso delle tasse e contributi di iscrizione all’Albo, asserendo che gli esiti di sentenza si applichino esclusivamente ai ricorrenti. 1 Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

In tali circostanze non è inopportuno richiamare detti Pubblici funzionari alla primaria responsabilità di adottare una condotta, nella gestione del Bilancio dell’Amministrazione, che non costituisca danno o maggior danno per l’Amministrazione. In altri termini la resistenza opposta all’attuazione di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati espone l’Amministrazione stessa a nuovi e successivi ricorsi sulla stessa materia, che sono destinati con certezza quasi matematica a vede soccombente l’Amministrazione, con costi ben maggiori dell’adesione pacifica alla richiesta dei dipendenti aventi titolo. Tale comportamento, pertanto, sarà sottoposto a cura dell’Ordine territoriale alla competente sezione della Corte dei Conti affinché venga rilevato il danno erariale causato dal Dirigente con la sua condotta. Nelle superiori considerazioni è il parere di questo Consiglio
Il Relatore Il Presidente Dott. Chim. Eugenio Cottone Prof. Chim. Armando Zingales

20160406_231_Obbligo iscrizione dip.PA e pagamento tassa iscrizione MINISTERO DELLA SALUTE. Parere a IPASVI iscrizione Albo docx

Borsa di studio specializzazione medica per chimici

7 Aprile 2016 | 0 commento | in Opportunità | di Demattè Fabrizio
See the full read

La Provincia Autonoma di Trento attraverso l’Azienda Provinciale Servizi Sanitari mette a disposizione  una borsa di studio per specializzazione di chimici in ambito clinico diagnostico.

I dettagli nel bando che si trova al presente link.

http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Notizie/Bando-specializzazione-personale-sanitario-laureato-non-medico

COMUNICAZIONE IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA LA GESTIONE DEI CONFLITTI E LA NEGOZIAZIONE (Verona)

3 Aprile 2016 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
See the full read

Corso di formazione

COMUNICAZIONE IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA LA GESTIONE DEI CONFLITTI E LA NEGOZIAZIONE

Programma:

  • Comunicare per negoziare, per presentare la propria attività professionale a potenziali clienti e a clienti attuali
  • Comunicare per gestire un conflitto con clienti, fornitori, dipendenti, tra colleghi
  • Comunicare aspetti di sicurezza
  • La comunicazione, la percezione, la prima impressione, il linguaggio ed il feedback
  • L’ascolto: come ascoltare, come farsi ascoltare
  • Martedì  03 Maggio 2016 – Verona

Docente: Dott. Andreas Verde, esperto in consulenza sulla gestione di impresa, organizzazione del lavoro e di gestione e coordinamento delle risorse umane. Ha maturato esperienza pluriennale e consolidata nei ruoli di A.D. e Business Developer presso importanti realtà industriali.

Obiettivi : Il corso è rivolto a professionisti, dirigenti, responsabili aziendali e a RSPP Attraverso una modalità esperienziale, i partecipanti acquisiranno i principi base per la gestione di un conflitto in ambito lavorativo e gli strumenti per migliorare la propria negoziazione.

Quota di iscrizione: 61,00 € (soli crediti CFP) I prezzi si intendono comprensivi di IVA al 22%

 

Modulo di iscrizione:

AGGIORNAMENTI del 10-4-2015

locandina_Il ruolo del professionista la gestione dei conflitti e la negoziazione_03052016

SCHEDA DI ISCRIZIONE_corso03052016

 

Obblighi formativi Chimici TAA

28 Marzo 2016 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Notizie | di Demattè Fabrizio
See the full read

Trento 29-4-2016
Queste comunicazioni servono agli iscritti raccogliendo e informazioni già date attraverso le newsletter del CNC e attraverso molti post sul nostro sito ufficiale www.chimicitaa.it.
Molti quesiti posti al direttivo da parte degli iscritti, in particolare sulla formazione, dimostrano la difficoltà creata dalla riforma delle professioni ma anche una certa “pigrizia” a leggere le comunicazioni inviate a più riprese.
In un tempo dove la comunicazione verso gli iscritti è notevolmente incrementata questa pigrizia non incontrerà ulteriore indulgenza.
Ricordiamo a tutti gli iscritti (nessuno è escluso) l’obbligo di entrare nel portale formazione.chimici.it (dopo registrazione per chi non l’avesse ancora fatta).
  • Per chi non esercita effettivamente la professione, dentro il portale COGEASP (al quale si arriva attraverso formazione.chimici.it) è attiva la possibilità di fare richiesta di esenzione dall’obbligo formativo (che non esenta dai 3 CFP ordinistici). Ovviamente su questa dichiarazione sarà esercitato il dovere di verifica/vigilanza da parte del Consiglio Direttivo a tutela di chi la formazione e l’aggiornamento lo persegue. Si ricorda che l’esenzione non congela i CFP che verranno comunque scalati.
  • Ci sarà la possibilità di verificare i CFP già maturati in precedenza come pure gli ECM. L’ordine dei chimici TAA ha inviato al CNC tutti i corsi già erogati negli anni passati e il CNC ci ha assicurato che provvederanno all’inserimento automatizzato. Ad oggi non sono stati ancora caricati e molti iscritti li stanno inserendo. Vi invitiamo ad attendere per non vedere successivamente rifiutati i CFP “doppi”.
  • Nel portale COGEAPS si trova la possibilità di fare richiesta di approvazione di “auto-formazione”, questa può dare origine al riconoscimento fino a 30 CFP. Per chi ha già compilato il CENSIMENTO ed ha inserito i titoli delle conferenze verrà contattato da una persona incaricata per programmare il calendario delle “conferenze”. Solo a seguito di queste conferenze e del parere del Consiglio Direttivo verranno erogati i CFP per autoformazione.
  • Per chi non lo avesse ancora compilato il CENSIMENTO, atto dovuto a tutti gli iscritti (fuori ogni tempo limite), può recuperare la comunicazione e compilarlo per esser contattato/contattata. Si ricorda inoltre che in assenza di liberatoria scritta al trattamento dei dati personali la segreteria potrà comunicare solamente a mezzo PEC.
  • Si ricorda che il limite inderogabile per l’inserimento delle informazioni sulla formazione pregressa è il 30 aprile 2016. Dopo tale data il Consiglio Direttivo, in applicazione dei suoi doveri dovrà indirizzare al Consiglio di disciplina coloro che non fossero in regola con gli obblighi di formazione.
Gli obblighi che ci vengono imposti dallo Stato in quanto Chimici iscritti all’Ordine non sono pochi, il Consiglio Direttivo ha messo in atto tutte le risorse disponibili per dare supporto ai propri iscritti, e raccoglierà le criticità di questo sistema nella relazione che invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici previsto per legge, ma intende applicare pienamente il regolamento attualmente in vigore.
Nella speranza di superare questo momento transitorio con il minor dispendio di energie da parte di tutti confidiamo nella vostra fattiva collaborazione.
Cordiali saluti
dott. chim. Fabrizio Dematté
referente per la formazione
Ordine Regionale dei Chimici TAA

primo<   2324252627282930313233   >ultima