Bilancio Consuntivo 2021 e previsionale 2022

29 Aprile 2022 | 0 commento | in Bilanci | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
Bilancio
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Si da pubblicazione dei bilanci previsionale 2022 e consuntivo 2021.

bilancio 2021
preventivo 2022

Bonus ECM acquisisci fino a 10 ECM e ne troverai altri 10 per il prossimo triennio.

29 Aprile 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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A questo link si trova l’informazione riguardante il bonus. In estrema sintesi se un professionista sanitario acquisisce formazione in merito a  “vaccini e strategie vaccinali” e di “sperimentazioni cliniche” nel triennio 2020-21-22, si troverà un pari credito aggiuntivo nel triennio 2023-24-25.

 

FORMAZIONE – CNFC DELIBERA IN MATERIA DI “VACCINI E STRATEGIE VACCINALI” E DI “SPERIMENTAZIONI CLINICHE” | Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici (chimicifisici.it)

EPAP: rivalsa dal 2% al 4%

20 Aprile 2022 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Secondo la Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2022, data in cui decorre l’efficacia del Regolamento stesso:

tra le principali novità del Regolamento, si segnala l’incremento della aliquota per il calcolo del contributo integrativo che cresce dal 2% al 4%.

L’aumento del contributo integrativo e’ stato richiesto dall’Ente quale atto doveroso per adeguare le prestazioni, previdenziali ed assistenziali che eroga l’EPAP: difatti il 2% di maggiorazione del contributo integrativo e’ destinato al montante dell’iscritto che lo avra’ prodotto, come espressamente indicato dall’articolo 4, comma 6, lettera b del “nuovo” Regolamento per l’attuazione delle attivita’ statutarie di EPAP.

E’ importante segnalare che tale maggiorazione dovra’ essere applicata su tutte le fatture emesse dagli iscritti a far data dal 16 aprile 2022, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e corrispondentemente tale importo aggiuntivo derivante dalla maggiorazione verra’ riversato dall’Ente sul montante dell’iscritto che ha emesso la fattura.

Per favorire la lettura del nuovo Regolamento troverai sul sito, una breve SINTESI PER FAVORIRE LA LETTURA DEL REGOLAMENTO DELL’ENTE (cliccaqui).

Contributi Trentini per formazione universitaria specialistica 2022

4 Marzo 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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S128/2022/22.10.2-2022-2/FB-LC
Oggetto: contributi per formazione universitaria specialistica
Per opportuna conoscenza e divulgazione ai possibili interessati, si comunica che sono aperti i termini per l’assegnazione di contributi finanziari da parte della Provincia Autonoma di Trento, per
la frequenza di una scuola di specializzazione dell’area sanitaria, a favore di laureati in fisica e in chimica, residenti in provincia di Trento, ammessi al primo anno delle scuola nell’anno
accademico 2021/2022.
Il bando e la relativa modulistica, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 262 di data 25 febbraio 2022, sono reperibili sul sito www.provincia.tn.it sezione modulistica e sul sito
www.trentinosalute.net sezione “Dal Dipartimento”.
Si fa presente che il termine per la presentazione delle domande è il giorno 12 aprile 2022.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL

Chimica e COVID: A due anni dall’inizio dell’emergenza

1 Marzo 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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“Chimica e COVID: A due anni dall’inizio dell’emergenza”, 2 marzo 2022, ore 14-17, organizzato dalla Commissione Rapporti con l’Industria della SCI, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Ingegneria Chimica.

Seguito dell’evento dicembre 2020, intitolato “La Chimica ai tempi del COVID: Sfide e Risposte”.

Il programma (allegato) è organizzato in tre sessioni in sequenza, rivolte ad aspetti della pandemia che riguardano l’Industria Chimica.

l’Ambiente e Vaccini/Farmaci

Per collegarsi è sufficiente usare il link https://www.youtube.com/watch?v=U1uJlTrE3XU

 

Comitato scientifico e organizzatore costituito da

M. Galimberti (Politecnico Milano),

A. Albunia (Borealis),

G. Costantino (Uni Parma),

M. Cozzolino (ENI),

G. Farinola (Uni Bari),

G. Ferrari (Mapei),

P. Ciambelli (Uni Salerno)

SCI - Chimica e COVID. A due anni dalll'inizio dell'emergenza. 2 Marzo 2022

Report trasparenza e piano triennale 2022

28 Gennaio 2022 | 0 commento | in Altri contenuti - Corruzione | Altri contenuti - Dati ulteriori | Amministrazione Trasparente | Attività e procedimenti | Homepage | Notizie | Performance | di Demattè Fabrizio
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Secondo gli obblighi di trasparenza e anticorruzione si pubblicano i seguenti documenti.

Piano-Triennale-2021
Monitoraggio-Attuazione-2021

DL 26 novembre 2021, n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – F.A.Q.

24 Gennaio 2022 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Oggetto: DL 26 novembre 2021, n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali – F.A.Q.

A valle dell’incontro del 18/01/2022 riguardante l’applicazione del DL 172/2021, al fine di coordinare le attività  derivanti dallo stesso sulla base delle casistiche rappresentante si trasmette una prima disamina di quesiti e relativi riscontri sulla base dell’attuale normativa vigente.


1) Il termine minimo di somministrazione della dose booster è stato abbassato da 5 a 4 mesi: i professionisti vengono
ancora considerati inadempienti al 151° giorno dalla somministrazione della seconda dose oppure al 121° giorno?

Su questa questione si attendono le determinazioni del Ministero e le indicazioni che provengono dalla piattaforma
nazionale DGC, la quale al momento tiene conto dei 5 mesi.


2) Un iscritto ha completato il ciclo vaccinale primario ma non ha la terza dose deve essere sospeso?

Deve essere sospeso solo in caso siano passati più di 150 giorni dalla somministrazione della seconda (e pertanto sia
presente nella piattaforma nell’elenco di coloro che non sono in regola con l’obbligo vaccinale) e solo se l’iscritto non
abbia fornito l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della terza dose, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o
comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

3) il Consiglio territoriale può prendere in considerazione un’autocertificazione che attesti il malfunzionamento del sistema
di prenotazione per giustificare la mancata somministrazione del vaccino?

Gli artt. 46 e ss del DPR 445/2000 dispongono che alcune qualità, stati personali o fatti possano essere certificati con
un’autodichiarazione, elencando gli ambiti per i quali tale autodichiarazione possa essere resa. Il malfunzionamento di
una infrastruttura della P.A. non rientra tra gli ambiti autocertificabili, ma soprattutto, non è una esimente prevista dalla
legge tra quelle che consentono il differimento della vaccinazione. Tale evento potrebbe essere preso in considerazione
dal Consiglio dell’Ordine ed avere effetti sulle sospensioni degli iscritti solo se fosse un fatto notorio, ovvero se il
malfunzionamento fosse conclamato, persistente e ammesso dalla stessa P.A. che gestisce il sistema.

4) I Consigli territoriali hanno doveri di controllo delle certificazioni presentate?
I Consigli territoriali non possono entrare nel merito delle certificazioni, in quanto di esclusiva competenza del medico di
medicina generale, l’Ente però deve accertarsi che il contenuto della certificazione rispetti il dettato della norma, nel
senso che devono avere ad oggetto esclusivamente l’accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate, con esclusione, pertanto, di qualsiasi altra ipotesi.

5) La piattaforma nazionale DGC considera “1” (regolari) coloro che hanno contratto il Covid e dispongono di certificato di
guarigione o sono considerati inadempienti? Allo stesso modo come considera coloro che si sono vaccinati all’estero?

La piattaforma nazionale, ad oggi, non prende in considerazione le guarigioni ma solo le vaccinazioni, pertanto i guariti
vengono considerati inadempienti. I soggetti residenti in Italia o all’estero che abbiano compiuto il ciclo vaccinale con
uno dei vaccini riconosciuti dall’EMA/AIFA sono considerati adempienti e qualora non siano correttamente registrati
potranno dare prova contraria di aver adempiuto all’obbligo. Mentre coloro ai quali sono stati somministrati vaccini non
riconosciuti dall’EMA/AIFA sono considerati a tutti gli effetti inadempienti, senza possibilità di prova contraria.

6) È possibile revocare la sospensione sulla base degli esiti delle verifiche sulla piattaforma nazionale DGC senza che
l’iscritto abbia inviato una specifica comunicazione al riguardo? Se no, è possibile utilizzare la piattaforma per controllare
eventuali autodichiarazioni degli iscritti, evitando quindi di richiedere loro l’invio di documenti quali certificato
vaccinale/green pass/certificato MMG di differimento per guarigione?

È sempre possibile revocare la sospensione sulla base di un esito positivo da parte della piattaforma, tuttavia si riscontra
un ritardo tra l’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale e la registrazione in piattaforma che può avvenire anche
con 48 ore di ritardo, lo strumento principale per la revoca è la comunicazione dell’iscritto.

7) I nuovi Decreti in materia di vaccinazione (D.L. 1/2022) hanno qualche effetto anche su quanto previsto in termini di
obbligo vaccinale per i professionisti sanitari?

La nuova normativa si limita ad estendere alla generalità dei cittadini sopra i 50 anni quello che è già un obbligo per tutti
gli operatori sanitari.

8) Che documentazione può essere presa in considerazione ai fini dell’esenzione o del differimento dell’obbligo vaccinale?
Possono essere presi in considerazione solamente i casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della
Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-cov-2.

Per quanto attiene l’Ordine lo stesso è tenuto a chiedere ai fini di differimento per guarigione il certificato rilasciato dal
medico di medicina generale che attesti la data dell’avvenuta guarigione dal COVID-19 ed il differimento dell’obbligo
vaccinale ex articolo 4, comma 2, Decreto-legge n. 44/2021 così convertito in Legge n. 76/2021, come sostituito dal
Decreto-legge 172/2021, oppure il certificato di dimissioni dal SSN con attestazione della data di guarigione e del
differimento dell’obbligo vaccinale ex articolo 4, comma 2, Decreto-legge n. 44/2021 così convertito in Legge n. 76/2021,
come sostituito dal Decreto-legge 172/2021

Mentre ai fini di esenzione l’Ordine richiede la certificazione di esenzione dalla vaccinazione antiSARS-CoV-2 / COVID-19
in conformità alla circolare del Ministero della Salute prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e ss.mm.ii.

9) L’Ordine può accettare l’attestato di fine isolamento o l’attestato di guarigione dal Covid come documento per effettuare
la revoca? qual è la validità del certificato? entro quanto tempo l’iscritto dovrà sottoporsi a vaccinazione per non
incorrere nella sospensione?

L’Ordine dovrebbe accettare solo i certificati del Medico di medicina generale che attesti la guarigione e disponga il
differimento della somministrazione del vaccino ad una data certa (vedi sopra). Qualora un certificato di guarigione non
contenga la data di differimento occorre far riferimento alle circolari del Ministero della salute in materia (l’ultima in
ordine di tempo con riferimento ai guariti e alla dose booster è la n. 0059207 del 24/12/2021-DGPRE-DGPRE-P)

10) I sospesi possono continuare i corsi di formazione ECM?
I sospesi continuano i corsi di formazione, anche al fine di non incorrere in un’ulteriore motivo di sospensione . L a
Commissione nazionale formazione continua ha infatti evidenziato che la sanzione della sospensione comminata dagli
Ordini delle professioni sanitarie non fa venire meno l’assolvimento dell’obbligo formativo. Pertanto i professionisti
sospesi, anche se per mancata vaccinazione, potranno iniziare e continuare a seguire i corsi ECM fermo restando che la
partecipazione agli eventi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

AGGIORNAMENTI E ECM dicembre 2021

21 Dicembre 2021 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Si riportano i punti salienti inerenti alla formazione permanente continua ECM inviate dalla Federazione Nazionale.

• possibilità di riconoscimento come autoformazione di corsi formativi non realizzati da provider ECM:
la CNFC ha stabilito che gli Ordini e le Federazioni, nel prevedere le ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni, ne diano comunicazione alla
Commissione trasmettendo il documento “ULTERIORE TIPOLOGIA DI AUTOFORMAZIONE” all’indirizzo  PEC ecm@pec.agenas.it  I moduli da utilizzarsi ed i criteri di riconoscimento sono disponibili al seguente link. Relativamente agli eventi correlati al triennio precedente ed in corso, si invitano pertanto gli Ordini a trasmettere ad Agenas l’elenco dei corsi riconosciuti validi dall’Ordine territoriale, che abbiano i requisiti indicati negli allegati riportati nel link, in ottica di permettere ai propri iscritti di vedere riconosciuta l’autoformazione.

(Gli ordini possono quindi anticipatamente informare anticipatamente AGENAS di quali eventi formativi intendono riconoscere come formativi nel 10% di autoformazione ammessa)

• spostamento dei crediti ai trienni precedenti:
ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti
acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.

• spostamento dei crediti ai trienni precedenti – modalità d’ufficio:
per i professionisti che non si sono avvalsi, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

• professionisti sanitari che hanno compiuto almeno 70 anni:
per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM, tenendo conto di quanto previsto della delibera della CNFC del 04.02.2021 (“…omissis…ai fini dell’applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2  del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro…omissis…”). Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

• disposizioni al fine di evitare un doppio riconoscimento di crediti per il medesimo evento:
la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90
giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è
comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Relativamente alle scadenze correlate all’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 e 2017-2019 si ricorda che ai fini del computo e dello spostamento dei crediti il termine non prorogato dalla CNFC resta il 31.12.2021. Sono attualmente in corso delle proposte emendative per una possibile proroga normativa, presentate dalle Federazioni, che si auspicano vengano accolte

 

Provincia autonoma di Trento 1000 incarichi di professionisti nella pubblica Amministrazione 11-11-2021

11 Novembre 2021 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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nota a Ordini professionali x 1000 esperti a firma Nicoletti_Livello1

Tipologie di professionisti ed esperti corrispondenti ai gruppi di procedure individuati nel Decreto

11 Novembre 2021 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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lista figure professionali

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