Nel seguente documento viene sviscerata la figura del chimico dipendente di ente pubblico:

– si configurano i casi dove sia possibile ipotizzare l’esercizio abusivo della professione;

– si danno indicazioni sul mantenimento dell’iscrizione

– si danno indicazioni sul’ onere economico del mantenimento di iscrizione con annessa formazione, assicurazione ecc ecc.

– si chiarisce che anche i dipendenti pubblici che “nei fatti” esercitano la professione di chimico debbano essere iscritti all’ordine e debbano esser soggetti al codice deontologico.

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CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot: 616/14/cnc/fta                                                                                           Roma, 11 dicembre 2014

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28 novembre 2014 su oneri di
iscrizione all’Albo nel caso di chimici dipendenti.

E’ stato posto a questo Consiglio il quesito circa la determinazione del soggetto su cui deve gravare l’onere della spesa di iscrizione all’Ordine dei Chimici nel caso di pubblici dipendenti.

Si deve preliminarmente richiamare la definizione normativa di “libertà professionale” e, di conseguenza di “libero professionista”, novellata, tra gli altri, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 30: “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131”.

Tale D.Lgs al Capo II — Principi fondamentali — reinterpreta alla luce della evoluzione della società cosa si debba intendere per libertà professionale e quindi come debba qualificarsi il libero professionista. Recita, infatti, l’ art. 2: “Nell’esercizio dell’attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata …. da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro”.

E l’art. 3 specifica: “L’esercizio dell’attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia del professionista”.

Si evince chiaramente che la libertà professionale è un valore incomprimibile tale che l’esercizio dell’attività professionale in forma di lavoro dipendente deve svolgersi secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia effettiva del professionista.

In ambito Comunitario la libera professione è regolata dalle norme contenute nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e in particolare, gli artt. 49-55 (Libertà di stabilimento), artt. 56-62 (Libera prestazione di servizi), artt. 101-109 (Concorrenza).

In tale corpus normativo la libera professione si configura quale prestazione di un servizio immateriale di elevato valore e dal carattere spiccatamente intellettuale, sulla base di una formazione (universitaria) di alto livello, caratterizzata dall’interesse pubblico del servizio prestato, dall’indipendenza professionale ed economica nell’esercizio delle funzioni, dalla prestazione resa a titolo personale — sotto la propria responsabilità — e in modo professionalmente indipendente.

E ancora, qualifica la “libera” professione l’esistenza di un particolare rapporto di fiducia tra committente e prestatore di servizi, la prevalenza dell’interesse del prestatore a offrire un’assistenza ottimale rispetto all’interesse a ottenere il massimo (lecito) guadagno e, infine, l’ottemperanza a regole professionali e deontologiche precise e rigorose.

 

 

Da quanto sopra esposto deriva che non riveste alcuna rilevanza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, il fatto che l’esercizio di una professione “liberale” (libera professione) sia svolta in forma autonoma o quale dipendente da soggetto pubblico o privato.

Pertanto l’attività svolta si qualifica quale professione liberale ed in tal senso quale attività “libero professionale” se il soggetto che la esercita è in possesso del titolo abilitativo a svolgere la professione di Chimico (a seguito del superamento dell’Esame di Stato o del riconoscimento da parte dello Stato Italiano della equipollenza del titolo posseduto in altro Stato); è regolarmente iscritto all’Albo professionale (che esercita il controllo deontologico) e gli è garantita la piena libertà nelle valutazioni relative all’atto professionale, a fronte della specifica assunzione di (personale) responsabilità.

La sottoscrizione dell’atto professionale da parte del professionista attesta che tali condizioni cogenti sono soddisfatte.

Deve essere rilevato che in assenza di tali requisiti (in particolare la responsabilità personale), e in carenza di ulteriori norme, si sarebbe potuto creare una società (a responsabilità limitata) in cui il professionista assumesse se stesso quale lavoratore subordinato “non” libero professionista: in tal modo si sarebbero vanificate le garanzie a tutela del pubblico interesse.

Prima dell’avvento del D. Lgs 30/2006 che ha ridisegnato la figura del libero professionista nel senso sopra prospettato, il legislatore proprio per evitare l’elusione delle norme deontologiche (ma anche per motivi di diversa natura, assolutamente non condivisibili) aveva previsto con l’art 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata) il divieto di costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella dello studio associato, società, istituti,uffici, agenzie od enti, che svolgessero attività professionale.

Il legislatore nel 2006 con il suo intervento ha ben chiarito che il professionista dipendente di ente pubblico o privato è vincolato in modo preferenziale ma non esclusivo nei confronti dell’ente che lo ha incardinato nella sua pianta organica, mentre da un punto di vista della deontologia il professionista risponde sempre all’Ordine al quale deve essere iscritto per esercitare mansioni professionali (e così ad esempio il chimico dipendente pubblico che venisse per qualunque ragione radiato dall’albo dei chimici potrà restare all’interno dell’amministrazione con qualsiasi tipo di mansioni ad eccezione di quella di chimico).

Delineata la figura del “libero professionista” quale esercente la professione liberale, ne discende che chiunque eserciti tale professione in qualunque forma, autonoma o dipendente, deve ottemperare all’obbligo di iscrizione all’ Albo dell’Ordine professionale, rispettare i conseguenti obblighi di legge e di regolamento, quali quelli relativi (ad esempio) all’assicurazione obbligatoria e alla formazione continua professionale. Obbligo, quest’ultimo, che questo Consiglio ha regolamentato con proprio atto: “Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i professionisti Chimici” (Boll. Uff. Min. Giustizia Anno C30(XV, n. 15, 15 agosto 2014).

Nel merito del quesito posto va quindi ribadita la necessità di iscrizione all’Ordine e del mantenimento di tale requisito per il libero professionista “dipendente”, in particolar modo nel caso in cui tale previsione era contenuta nel Bando di concorso o tra i requisiti dell’incarico, essendo tale elemento fondamentale per il mantenimento del rapporto di lavoro, come evidenziato nella nota prot. 0641362 del Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Civile del 21 Settembre 2012 (che si allega) e come facilmente comprensibile ove si consideri, a titolo esemplificativo, il semplice ruolo di autista che assunto come tale in quanto titolare di patente auto ritenesse poi di non rinnovarla.

 

A maggior chiarimento si precisa che ove il Bando di concorso o i requisiti dell’incarico non prevedessero il possesso dell’Abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine, il soggetto che svolge la prestazione lavorativa non può essere qualificato “libero professionista o professionista liberale” e, quindi, non può assumere responsabilità né sottoscrivere atti professionali, quali, per il chimico, certificati di analisi e valutazioni in materia di chimica pura e applicata. Se il datore di lavoro, successivamente all’assunzione, richiede l’esecuzione di atti che si qualificano come “professionali” del chimico, deve “contestualmente” assicurare al dipendente, quale che sia la qualifica interna all’organizzazione, la necessaria autonomia e libertà nell’esecuzione dell’atto professionale e quest’ultimo deve provvedere a certificare/autocertificare il possesso dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Chimici e il rispetto dei conseguenti regolamenti (ad es, Formazione professionale continua).

In carenza di ciò risulta perseguibile per esercizio abusivo della professione chi svolgono la prestazione e per concorso nel medesimo reato (ove non ricorra il caso di violenza privata) il responsabile gerarchico che l’ha pretesa.

Infine, con riferimento al quesito circa la determinazione del soggetto su cui deve gravare l’onere della spesa di iscrizione all’Ordine dei Chimici (e della formazione continua professionale) nel caso di professionisti (pubblici) dipendenti, deve essere chiarito che questo Consiglio Nazionale non ha titolo ad esprimersi in merito se non nei termini in cui ogni qual volta un determinato requisito “soggettivo” (quale l’iscrizione all’Albo professionale) è richiesto per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, ne deve essere garantito, dal soggetto stesso, il possesso per tutta la durata del rapporto.

Nulla esclude, come segnalato dallo stesso Ministero della Difesa nella citata nota, che sulla base di una contrattazione pattizia di natura sindacale, il datore di lavoro e il dipendente possano trovare un diverso accordo sulla ripartizione di tali spese o sulla loro rifusione.

In particolare, per quanto riguarda le spese relative alla formazione continua professionale giova richiamare il decimo “considerato” posto in premessa del citato Regolamento per la formazione continua per i professionisti chimici, “ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

PQM

nelle considerazioni esposte è il parere del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il Relatore                                                                                    Il Presidente

Dott. Chim. Eugenio Cottone                                                                            Prof. Chim. Armando Zingales

 

SI ALLEGA IL DOCUMENTO OORIGINALE IN PDF

20141211_Parere CNC su oneri iscrizione all’Albo dipendenti

 

 

 

Demattè Fabrizio

About Fabrizio Demattè

Consigliere dell'Ordine Trentino Alto Adige dal 2009, referente per la formazione ECM, già referente per il GdL REACH/CLP. https://www.chimicodematte.net/