Convegno chimici ad Abano Terme PD 16-7-2015

30 Giugno 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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8.45 Registrazione partecipanti

9.15 Saluto delle autorità e presentazione della giornata

Prima sessione dei lavori

09.30 Rapporto di prova e certificato di analisi, similitudini – differenze

Dott. Tiziano Bonato – Consigliere Ordine Interprovinciale Chimici del Veneto

10.00 Risvolti ed interpretazioni in ambito giuridico del certificato di analisi

Avv. Francesco Pasquino – Studio legale Pasquino e associati – Foro di Vicenza

10.30 Tavola rotonda

«Il certificato di analisi ed il rapporto di prova nei diversi contesti»

Moderatore Dott. Nausicaa Orlandi – Presidente Ordine Interprovinciale Chimici Veneto

Prof. Armando Zingales – Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici

Dott. Federico Pecoraro – Vice Direttore del Dipartimento Laboratori di prova di ACCREDIA

Dott. Alessandro Benassi – Direttore Dipartimento Ambiente Regione Veneto

Dott.ssa Viviana Del Tedesco – Sostituto Procuratore presso Tribunale di Udine

Avv. Stefano Trubian – Foro di Treviso

11.30 Pausa caffè

Seconda sessione dei lavori

12.00 Articoli, giocattoli, tessuti in ambito Reach…

….il chimico a garanzia della salute

Dott.ssa Rosa Draisci – Direttore del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto

Superiore della Sanità

12.30 La chimica nell’attività a tutela della salute di NAS Carabinieri

NAS Carabinieri

13.00 Pausa Pranzo

14.00 Siamo quello che mangiamo…il chimico a tutela degli alimenti

Dott. Roberto Angeletti – Direttore SCS2 – Chimica – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

14.30 Gli strumenti della cosmetica… ….il chimico a garanzia della loro sicurezza e funzionalità

Dott. Luigi Rigano – Cosmetologo – Direttore dell’Istituto ISPE di Milano

15.00 Il chimico nelle scienze forensi

Capitano dei Carabinieri Giuliano Iacobellis – RIS di Parma

15.30 La chimica, la tossicologia e la criminologia

Dott.ssa Roberta Bruzzone – Psicologa esperta in scienze Forensi e Criminologa

16.00 La gestione delle molestie olfattive: lavoro per chimici

Prof. Pierluigi Barbieri – Presidente dell’Ordine dei Chimici di Trieste

16.30 Tavola rotonda con i relatori della seconda sessione

«Prerogative del chimico nei diversi settori disciplinari»

Moderatore Alessandra Mercanzin – redattore 7Gold Telepadova

18.30 Dibattito e Chiusura lavori

Nausicaa Orlandi, Elena Alberton, Giorgio Romanello,

Tiziano Bonato, Pierpaolo Orlandi, Lauro Pavanello

_____________________________

ISCRIZIONE AL CONVEGNO IN MODALITA’ ON LINE

Accedere al sito dell’evento http://www.chimicaesalute.chimiciveneto.it

Entrare nel sito con la voce “registrazione”, successivamente cliccare la voce “Login” del menù e selezionare “Registrazione sito” per caricare i propri dati, richiesti ai fini del rilascio dei crediti CFP. Vi verrà inviata una mail dal sito con un link di verifica, una volta completata la procedura che confermerà la vostra iscrizione con relativo nome utente (mail di riferimento da voi data) e password da voi scelta, potrete effettuare il login e registrarvi per gli eventi desiderati.

Verbale e materiale didattico Assemblea formativa del 6-6-2015

20 Giugno 2015 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Notizie | di Demattè Fabrizio
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A seguito della partecipata assemblea e dei momenti formativi si pubblica alcuni documenti ad uso dei partecipanti e di carattare divulgativo.

VERBALE ASSEMBLEA ISCRITTI ORDINE CHIMICI TAA 6-6-2015

foto assemblea

ATTIVITà DI FORMAZIONE:

chimico liberamente dipendente presentazione

ridotto REACH CLP GENERALE ed OPPORTUNITA PER CHIMICI demattè

reach -clp- AUTORITA COMPETENTE

 

Assemblea annuale iscritti 6-6-2015

26 Maggio 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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A tutti i Colleghi Iscritti

Loro recapiti

 

Oggetto: Assemblea generale dell’Ordine dei Chimici del Trentino – Alto Adige

 

Cari Colleghi, vi invito cordialmente a partecipare all’Assemblea generale dell’Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige, che si terrà

 

sabato 06 giugno 2015 ad ore 03.00 in prima convocazione e

 

SABATO 06 GIUGNO 2015 AD ORE 09.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

 

presso la sede dell’Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige in Via Zambra 14, a Trento.

 

Ordine del Giorno

 

  1. Relazione del Presidente
  2. Lettura ed approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2014 (pubblicato sul sito dell’Ordine)
  3. Illustrazione bilancio preventivo esercizio 2015
  4. Interventi degli Iscritti

 

Alla riunione seguiranno, a partire dalle 10.15, due sessioni di corsi di formazione continua professionale di un’ora ciascuna, con test finale.

 

Il programma proposto e il seguente:

 

  • 09.00-10.00  Assemblea Iscritti
  • 10.00-10.15  Coffe pause
  • 10.15-11.15  Corso: “Il chimico liberamente dipendente, le tutele delle libertà professionale del chimico dipendente e la centralità del codice deontologico rispetto al contratto di lavoro” (1+1 CFP ordinistici)
  • 11.15-12.15  Corso: “argomento REACH” (titolo esatto ancora in via di definizione. Segue aggiornamento sul sito dell’Ordine) (1+1 CFP)

ISCRIZIONE AI CORSI SUL NUOVO PORTALE    http://formazione.chimici.it/

  • Dalle 12.15   Rinfresco

Per motivi organizzativi inerenti alle attività formative e per il servizio di ristoro è richiesta prenotazione a mezzo email all’indirizzo della segreteria ordine.trentinoaltoadige@chimici.org.

Il Presidente

(dott. chim. Andreas Verde)

 

Linea guida per gli Ordini Territoriali dei Chimici per l’applicazione del regolamento per la formazione continua professionale.

24 Maggio 2015 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | di Demattè Fabrizio
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 Attenzione testo aggiornato in settembre

linee_guida_formazione_20150910

 

 

Testo in pdf:  linee_guida_formazione_20150515

Linea guida per gli Ordini Territoriali dei Chimici per l’applicazione del regolamento per la formazione continua professionale.

Il 16 agosto 2014 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il
Regolamento per la formazione continua ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 n° 137 per i
professionisti chimici.
Nel corso delle riunioni e dei confronti che si sono svolti durante il periodo di gestazione del
Regolamento, la cui prima versione fu inoltrata a tutti gli Ordini Territoriali il 14 maggio
2013, sono emerse alcune criticità e difficoltà di applicazione e di interpretazione che
questa linea guida cerca di chiarire in via interpretativa. Si ritiene che il Regolamento possa
essere sottoposto ad una revisione generale alla luce di quanto emergerà durante la sua
effettiva applicazione e che la stessa sia opportuna in vicinanza della scadenza del periodo
transitorio previsto per il 31 dicembre 2017. Deve anche essere messo in evidenza che al
Tavolo della formazione istituito in sede della Rete delle Professioni Tecniche, alla quale
afferiscono altre 8 professioni insieme ai Chimici, è emersa la volontà di lavorare ad un
Regolamento comune e uguale per tutti che renda più evidente il riconoscimento reciproco
delle attività formative organizzate sia dagli Ordini Territoriali delle singole professioni che
dai provider della formazione autorizzati dai 9 Consigli Nazionali in modo che i
professionisti possano scegliere le attività di formazione da fare all’interno di una gamma di
proposte più ampia possibile.
Indice linea guida applicazione Regolamento formazione
Valore dei crediti per le frazioni di ora…………………………………………………………………………2
Crediti conseguiti per le attività di docenza………………………………………………………………….3
Partecipazione parziale ad un evento formativo…………………………………………………………….3
Gestione degli esoneri……………………………………………………………………………………………….4
Esonero a cavallo di due anni solari…………………………………………………………………………4
Congedo parentale………………………………………………………………………………………………..4
Dottorato di ricerca e scuole di specializzazione……………………………………………………….6
Residenza all’estero………………………………………………………………………………………………7
Servizio militare o servizio civile…………………………………………………………………………….7
Attività di formazione data in outsourcing da parte degli OT…………………………………………..7
Dimissioni e reiscrizione……………………………………………………………………………………………8
– 2 –
Valore dei crediti per le frazioni di ora
Nel Regolamento per la formazione continua dei professionisti Chimici l’art. 3 comma 5
prevede che l’unità di misura della formazione permanente è il Credito Formativo
Professionale (CFP) che equivale, in generale, a 1 ora di attività formativa. Non è prevista la
possibilità di riconoscere una frazione di un credito nel caso in cui l’evento duri una frazione
di ora. Si raccomanda quindi ai provider di organizzare eventi che abbiano durata multipla
intera di un’ora.
Tuttavia nella tabella 2 dell’art. 5 è previsto che per le attività di docenza venga riconosciuto
un credito per ogni ora o frazione di ora di intervento di docenza.
Si ritiene quindi di poter utilizzare questo criterio per il riconoscimento dei crediti:
• riconoscimento di 0 CFP se la partecipazione è inferiore a 45 minuti
• riconoscimento di 1 CFP se la partecipazione è inferiore a 1 ora e 45 minuti
• riconoscimento di 1 CFP per ogni ora di partecipazione con arrotondamento al
numero inferiore quando la partecipazione è inferiore a 30 minuti oltre l’ora ed
arrotondamento superiore per partecipazione uguale o superiore a 30 minuti oltre
l’ora.
Crediti conseguiti per le attività di docenza
La tabella 2 di cui all’art. 5 del Regolamento per la formazione continua professionale
prevede che il professionista chimico che partecipa in qualità di docente a convegni,
seminari, ecc. abbia diritto ad un CFP per ogni ora o frazione di ora di intervento. Questi
– 3 –
CFP si vanno ad aggiungere a quelli maturati nel caso il professionista partecipi come
discente all’evento formativo. Nel caso in cui l’evento duri 4 ore avrà quindi diritto ai 4
crediti come partecipante più uno per ogni ora o frazione nel quale ha svolto il ruolo di
docente.
Quindi nel caso in cui un professionista chimico svolga attività di docenza per un’ora in un
evento che ne duri quattro e partecipi a tutto l’evento, gli saranno riconosciuti 5 CFP, 4 come
discente ed 1 come docente.
Partecipazione parziale ad un evento formativo
Nel caso in cui un iscritto ad un evento formativo partecipi solo ad una parte dell’evento
formativo firmando l’uscita sul foglio presenza in anticipo rispetto all’orario effettivo di
coclusione, il sistema informatico presente su http://formazione.chimici.it, differentemente
da quanto detto nella fase di realizzazione dello stesso e di quanto previsto nel periodo di
prova, permette la registrazione di un numero di crediti inferiore a quelli stabiliti in fase di
inserimento dell’evento da parte del provider. Il numero di crediti maturato verrà conteggiato
secondo quanto definito nel paragrafo Valore dei crediti per le frazioni di ora.
Gestione degli esoneri
Art. 6
1. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il Consiglio
dell’Ordine territoriale, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti
formativi da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dai soggetti formatori secondo
quanto previsto all’art. 7 comma 1 o direttamente dall’interessato in allegato alla dichiarazione di cui al
comma 2 dell’art. 7.
2. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di
impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il
compimento dell’anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire
vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti
nei primi sei anni di vita del bambino verranno effettuati dal Consiglio dell’Ordine territoriale acquisite
il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei
Chimici.
– 4 –
3. Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in
qualsiasi altra modalità, l’attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall’obbligo
formativo al Consiglio dell’Ordine territoriale competente. In caso di accoglimento dell’istanza
l’esonero decorre dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
4. Nei casi previsti al comma 1 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto
impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla
dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 7. Esonero a cavallo di due anni solari
Nel caso in cui il periodo di esonero di cui ai paragrafi seguenti ricadesse a cavallo di due
anni, l’anno di validità per l’esenzione dei crediti sarà quello in cui il periodo di esonero
risulta maggiore.
Ad esempio se l’esonero è riferito al periodo tra settembre 2015 e gennaio 2016, l’esenzione
dell’obbligo ad acquisire CFP sarà valida per l’anno 2015. Congedo parentale
Nel Regolamento, in maniera non corretta, si parla della sola maternità mentre più
correttamente si deve far riferimento al congedo parentale.
Il CNC ha fatto proprio il documento elaborato dalla Commissione Pari Opportunità istituita
in seno al Consiglio che in data 9 gennaio 2015 ha prodotto il documento allegato a queste
linee guida. Le indicate “integrazioni” non possono essere inserite all’interno del
Regolamento senza il passaggio obbligatorio che la revisione del testo necessita presso il
Ministero della Giustizia. Quanto contenuto nel documento della CPO può essere invece
essere preso in considerazione in questa linea guida.
Si ritene che sia corretto procedere, nel periodo transitorio dl 1 agosto 2014 al 31 dicembre
2017, in attesa della revisione del Regolamento, nel modo descritto di seguito in caso di
richiesta di esonero per maternità o paternità ed in caso di adozione o affido da parte di un
iscritto:
• In deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del regolamento per la formazione
continua dei professionisti chimici in caso di richiesta di esonero per maternità o
paternità i crediti da acquisire vengono ricalcolati nel modo seguente:
– 5 –
◦ solo per i casi di maternità, nell’anno solare in cui ricadano i tre mesi antecedenti
alla data del parto o dalla di data di accertamento della sussistenza di una
gravidanza a rischio alla data del parto
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2017 vengono detratti 0 crediti;
◦ per il primo anno di età del bambino
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2017 vengono detratti 0 crediti;
◦ dopo il primo anno di vita del bambino e fino al compimento dei tre anni
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 5 crediti;
▪ nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 6 crediti ;
▪ nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 vengono detratti 8 crediti;
◦ da tre anni e fino al compimento dei quattro anni
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 10 crediti;
▪ nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 12 crediti ;
▪ nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 vengono detratti 16 crediti;
◦ da quattro e fino al compimento dei cinque anni
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 15 crediti;
▪ nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 18 crediti ;
▪ nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 vengono detratti 24 crediti;
◦ da cinque e fino al compimento dei sei anni
▪ per il periodo 1 agosto 2014 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 20 crediti;
▪ nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 vengono detratti 24 crediti ;
▪ nel periodo 1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 vengono detratti 32 crediti;
– 6 –
• in deroga a quanto previsto all’art. 3 comma 3 del regolamento per la formazione
continua dei professionisti chimici in caso di richiesta di esonero per adozione o
affido, i crediti da conseguire vengono rideterminati con le stesse modalità di cui ai
punti a partire dalla data del provvedimento di adozione o di affido e fino al
compimento dei sei anni di età del bambino, diminuiti di 5 crediti per il primo anno
dall’ingresso del bambino in famiglia;
• ad ogni attività formativa a cui il Professionista Chimico in congedo parentale
partecipi nell’arco di tempo intercorrente dai tre mesi antecedenti la nascita del figlio
o dall’accertamento o dall’adozione o dall’affido di un bambino e fino al
compimento del primo anno, verrà riconosciuto il doppio dei CFP attribuiti per
l’attività formativa. Dottorato di ricerca e scuole di specializzazione
I professionisti chimici che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione universitaria
post laurea (corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento previsti e
disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novemnre 1999 n° 509), sono esonerati
dall’acquisizione dei CFP per il periodo di frequenza. Residenza all’estero
Il professionista che risieda stabilmente per un periodo all’estero può chiedere l’esonero
parziale dall’obbligo di aggiornamento professionale al Consiglio dell’Ordine territoriale
competente inviando copia del certificato di iscrizione all’AIRE. Durante tale periodo, in
deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del regolamento per la formazione continua
dei professionisti chimici, vengono detratti 10 CFP. A tali crediti nel periodo dal 1 agosto
2014 al 31 dicembre 2017 il professionista chimico può provvedere attraverso lo studio
individuale.
Il professionista che risieda temporanemente all’estero può chiedere l’esonero parziale
dall’obbligo di aggiornamento professionale al Consiglio dell’Ordine territoriale presentando
– 7 –
un documento comprovante il suo stato. Durante tale periodo, in deroga a quanto previsto
dall’art. 3 comma 3 del regolamento per la formazione continua dei professionisti chimici,
vengono detratti 20 CFP. A tali crediti nel periodo dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2017 il
professionista chimico può provvedere attraverso lo studio individuale. Servizio militare o servizio civile
I professionisti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio
militare di cui alla legge 24 dicembre 1986 n° 958 o delle disposizioni in materia di servizio
civile di cui alla legge 6 marzo 2001 n° 64, sono esonerati dall’obbligo di aggiornamento a
condizione che presentino la documentazione comprovante la facoltà di esonero. L’esonero
è valido per tutto il perido in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle
predette disposizioni.
Attività di formazione data in outsourcing da parte degli OT
Il meccanismo per permettere a soggetti diversi dagli Ordini Territoriali di proporre attività
formativa per i professionisti, richiede esplicitamente che questi soggetti vengano autorizzati
dai Consigli Nazionali. Non è prevista per questa operazione nessuna surroga a favore di
altri, quindi neppure a favore degli Ordini Territoriali.
Il meccanismo che abbiamo proposto per l’autorizzazione di questi, che abbiamo chiamato
provider della formazione, mutuando il linguaggio del sistema dell’Educazione Continua in
Medicina ECM, prevede un iter con la richiesta che questi abbiano dei requisiti il cui
possesso viene controllato da parte del Ministero della Giustizia chiamato a dare il proprio
parere vincolante, ed il pagamento di un diritto di segreteria.
La possibilità che alcuni provider aggirino la procedura è scorretto almeno dal punto di vista
della concorrenza tra soggetti che competono nel mercato della formazione.
È chiaro che alcuni degli Ordini Territoriali non hanno le risorse, né umane né economiche,
per farsi carico dell’organizzazione di un numero di eventi congruo con le esigenze dei
professionisti chimici iscritti al Albo e possano ricorrere allo sfruttamento di risorse esterne. Il
– 8 –
CNC ritiene che ciò possa essere fatto accordandosi con uno ed uno solo di questi soggetti
esterni e solo e a condizione che l’OT abbia dimostrato, nel corso degli anni, di non avere
avuto la forza di organizzare eventi formativi di aggiornamento. Ci riferiamo a quegli Ordini
dove il numero degli iscritti è inferiore a 100. La scelta del provider esterno deve avvenire
attraverso una gara.
Dimissioni e reiscrizione
Nel caso in cui un professionista chimico decida di cancellarsi dall’Ordine e
successivamente decida di iscriversi di nuovo, vale il principio che i crediti si conteggiano a
partire dalla data dell’esame di stato e la loro detrazione avviene al termine di ogni anno
solare, anche se il professionista non è iscritto (il portale della formazione tiene traccia della
posizione anche dopo la cancellazione).
Nel caso in cui, ad esempio, le dimissioni avvengano il 31 dicembre 2017 ed il
professionista abbia a quella data 145 cfp, il 1° gennaio 2018 i suoi crediti diventerebbero
95 ed il 1° gennaio 2019 45. Se si riiscrivesse il 5 gennaio 2019 e non avesse nel frattempo
fatto attività formative, il suo saldo cfp sarebbe a quel punto di 45 cfp e potrà da subito
iniziare lo svolgimento dell’attività professionale.
Se invece si riiscrivesse il 2 gennaio 2021, o successivamente, i suoi CFP sarebbero a zero1
(avendo avuto anche la sottrazione per l’anno 2019) e non potrebbe fare attività
professionale fino a quando non acquisisse 25 CFP. Se verrà confermata la previsione che è
stata inserita nel regolamento relativamente al periodo transitorio, nel quale è previsto che
30 CFP possono essere conseguiti attraverso lo studio personale, basterà che il professionista
dimostri di aver fatto quelli per tornare in attività.
1 Non è previsto che si possa andare sotto zero.

Online la piattaforma per la gestione della formazione per i Professionisti Chimici

15 Maggio 2015 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Notizie | di Demattè Fabrizio
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Il consiglio Nazionale dei chimici, ha predisposto la piattaforma per la gestione dei crediti formativi profesisonali (CFP).

Si raccomanda di leggere tutti gli articoli precedenti sul nuovo regolamento inerente alla formazione permanente obbligatoria  ( in vigore dal 1928).

Ci scusiamo con gli iscritti che non troveranno da subito i corsi effettuati dal Ordine territoriale Trentino Alto Adige nel 2014, ma essendo operazione complessa e laboriosa, basata su lavoro volontario, necessita di più tempo del previsto. 

Si rimanda al video del consigliere nazionale dott. chim. Valter Ballantini  di pochi minuti di cui link per capire come muoversi all’interno del portale.

Il referente per la formazione

dott. chim. Fabrizio Demattè

 

 

Online la piattaforma per la gestione della formazione per i Professionisti Chimici

Da pochi giorni è disponibile per la consultazione la piattaforma online per la formazione continua professionale dei Chimici.
Il nuovo portale è raggiungibile dall’indirizzo formazione.chimici.it. Da quando abbiamo dato la notizia venerdì scorso la registrazione al portale è stata fatta solo da un centinaio di professionisti. Vogliamo per questo ricordarvi che la mancata registrazione non permetterà al vostro Ordine territoriale di registrare i vostri crediti.

Guardate qui il video di presentazione del portale.

 

Paola Bradamante, Chimica e Pittrice a Bolzano

12 Maggio 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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03_Paola Bradamante cartolina retro 01_Paola Bradamante poster 02_Paola Bradamante cartolina fronte

Giochi della chimica 2015 a Trento

12 Maggio 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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fonte: https://chimicatrento.wordpress.com/2013/12/04/i-giochi-della-chimica-2012/

I giochi della chimica, fase Nazionale delle Olimpiadi, si svolgeranno in tutte le Regioni sabato 09 maggio 2015 alle ore 10.00, l’Istituto M. Buonarroti organizzerà la gara per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, le premiazioni si svolgeranno sabato 23 maggio 2015 alle ore 10 nell’aula magna “prof. Mario Mattedi” dell’Istituto Tecnico Industriale, Via B. Acqui Trento.

Dal 28 al 29 maggio 2015 si svolgerà la finale Nazionale a Frascati (Roma)mentre la prova di selezione per la formazione della squadra olimpica italiana si terrà il 30 maggio 2015. La squadra selezionata parteciperà alla 47^ edizione dell’International Chemistry Olympiad ad Baku (Azerbaijan) dal 20 al 29 luglio 2015 (http://icho2015.msu.az).

Donne nella chimica, a Lucia Banci e Roberta Sessoli il premio internazionale IUPAC

12 Maggio 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Fonte: NEWS UNIFI

Le due scienziate fiorentine uniche italiane a ricevere l’onorificenza nel 2015

A Lucia Banci e Roberta Sessoli il premio internazionale IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), l’organizzazione non governativa internazionale nota per la sua attività di standardizzazione della nomenclatura chimica, che dal 2011 ha assegnato un riconoscimento a 46 donne che si sono distinte nel settore della chimica pura e applicata.

Le due docenti fiorentine sono le uniche italiane a ricevere l’onorificenza nel 2015. La cerimonia per il conferimento è prevista il prossimo agosto a Busan (Corea del Sud).

Lucia Banci, ordinario di Chimica generale e inorganica e direttore del Centro di Risonanze Magnetiche (CERM), ha al suo attivo più di 340 articoli scientifici e la partecipazione in numerosi progetti e società scientifiche internazionali. La sua ricerca si è focalizzata sulla biologia strutturale in soluzione mediante spettroscopia di risonanza magnetica nucleare ad alta risoluzione e sulla vaccinologia strutturale.

Roberta Sessoli, docente di Chimica Generale e Inorganica presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, è autrice di 300 articoli in riviste internazionali. La sua attività di ricerca, che riguarda le relazioni fra la chimica di coordinazione e la fisica della materia condensata, si è focalizzata sull’indagine dei materiali magnetici di origine molecolare. Sessoli ha fatto parte del Scientific Advisory Council dell’Unione Europea, l’organo di consulenza del presidente José Manuel Barroso della Commissione Europea sui temi della scienza e della ricerca.

Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015

19 Aprile 2015 | 0 commento | in Bilanci | Pagamenti | di Demattè Fabrizio
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Ogni anno si fanno i bilanci economici e “sociali” dell’attività dell’Ordine , qui di seguito si riportano i bilanci Consuntivo del 2014 e preventivo 2015.

I seguenti bilanci saranno presentati nella prossima assemblea annuale.

Prima ancora della legge sulla trasparenza sono stati pubblicati i bilanci sul sito dove si possono trovare anche quelli precedenti.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CHIMICI DEL TRENTINO ALTO ADIGE

19 Aprile 2015 | 0 commento | in Regolamentazione | di Demattè Fabrizio
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Il consiglio direttivo dell’Ordine dei chimici del Trentino Alto Adige si è dato un regolamento per la gestione interna.

Se ne da pubblicazione di seguito in formato PDF ad uso dei consiglieri ed ad utilità di chi volesse svolgere questo servizio in futuro.

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CHIMICI
DEL TRENTINO ALTO ADIGE
Regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Chimici
TITOLO I (Disposizioni Generali) Art. 1 (Oggetto e finalità) Art. 2 (Interpretazione) Art. 3 (Sede delle adunanze)
TITOLO II (Funzionamento del Consiglio) Capo I (Convocazione del Consiglio)
Art. 4 (Riunioni del Consiglio) Art. 5 (Convocazione)
Art. 6 (Ordine del giorno)
Capo II (Ordinamento delle adunanze) Art. 7 (Deposito degli atti) Art. 8 (Numero legale)
Capo III (Disciplina delle Adunanze) Art. 9 (Comportamento dei consiglieri) Art. 10 (Disciplina delle sedute)
Capo IV (Svolgimento delle sedute) Art. 11 (Sedute del Consiglio) Art. 12 (Segretario verbalizzante) Art. 13 (Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno) Art. 14 (Comunicazioni del Presidente) Art. 15 (Modalità degli interventi) Art. 16 (Mozione d’ordine) Art. 17 (Richiesta della parola per fatto personale) Art. 18 (Questioni pregiudiziali e sospensive) Art. 19 (Presentazione di risoluzioni ed emendamenti) Art. 20 (Trattazione ricorsi) Art. 21 (Richiesta di votazione per parti separate) Art. 22 (Chiusura della discussione) Art. 23 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni) Art. 24 (Votazione di risoluzioni ed emendamenti) Art. 25. (Votazione per parti separate) Art. 26 (Forma delle votazioni) Art. 27 (Votazione segreta per schede) Art. 28 (Esito delle votazioni) Art. 29 (Efficacia delle deliberazioni)
Capo V (Processi verbali) Art. 30 (Compilazione dei verbali) Art. 31 (Annotazioni a verbale) Art. 32 (Registrazione audio delle sedute) Art. 33 (Struttura del verbale) Art. 34 (Approvazione del verbale)
TITOLO III (Diritti e doveri dei Consiglieri ) Capo I (Diritti)
Art. 35 (Diritto d’iniziativa) Art. 36 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
Art. 37 (Presentazione di mozioni e risoluzioni)
Pag. 2 di 15
Capo II (Doveri)
Art. 38 (Rispetto del Regolamento) Art. 39 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)
TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio di Presidenza) Capo I (Organi del Consiglio)
Art. 40 (Organi del Consiglio di Presidenza)
Capo II (Presidenza del Consiglio di Presidenza) Art. 41 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio di Presidenza) Art. 42 (Vicepresidente, Segretario, Consiglio di Presidenza) Art. 43 (Compiti del Consiglio di Presidenza) Art. 44 (Convocazione del Consiglio di Presidenza)
Capo III (Commissioni consiliari) Art. 45 (Commissioni consiliari) Art. 46 (Composizione delle Commissioni consiliari e dei Referenti per area tematica) Art. 47 (Funzioni delle Commissioni consiliari e dei Referenti unici) Art. 48 (Funzionamento delle Commissioni e dei Referenti unici)
TITOLO V (Accesso ai documenti amministrativi) Art. 49 (Ambito di applicazione) Art. 50 (Documento amministrativo) Art. 51 (Misure organizzative) Art. 52 (Procedimento di accesso formale) Art. 53 (Responsabile del procedimento di accesso) Art. 54 (Accoglimento della richiesta di accesso formale e modalità di accesso) Art. 55 (Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi) Art. 56 (Non accoglimento della richiesta di accesso) Art. 57 (Categoria di atti sottratti al diritto di accesso) Art. 58 (Norma di chiusura)
TITOLO VI (Gestione amministrativa, contabile e finanziaria)
Art. 59 (Gestione amministrativa)
TITOLO VII (Norme Finali)
Art. 60 (Modifiche al Regolamento)
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TITOLO I (Disposizioni Generali)
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Chimici del Trentino Alto Adige, in attuazione del potere di autogoverno dell’organo collegiale, salvo quanto stabilito da norme di rango superiore.
Art. 2
(Interpretazione)
1. Quando si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio con propria deliberazione anche seduta stante, ispirandosi ai principi generali.
2. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Art. 3
(Sede delle adunanze)
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del Consiglio.
2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale.
TITOLO II (Funzionamento del Consiglio)
Capo I
(Convocazione del Consiglio)
Art. 4
(Riunioni del Consiglio)
1. Il Consiglio si riunisce:
a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l’ordine del giorno;
b) su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
2. Salvo casi di necessità e urgenza l’avviso di convocazione, contenente la data, l’ora, il luogo e l’Ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri per posta elettronica certificata (PEC), email personale del Presidente con conferma di ricezione, fax o in alternativa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della seduta.
3. A tale scopo i consiglieri comunicano per iscritto alla segreteria l’indirizzo Pec, la email personale, il numero di fax ed il recapito presso il quale deve essere inviata la convocazione. Eventuali variazioni, comunicate allo stesso modo, avranno validità a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento da parte della Segreteria del Consiglio.
4. In caso di urgenza l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è inviato per PEC, per email personale con conferma di ricezione, per telegramma al domicilio dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione. In tal caso gli argomenti da trattare non devono essere in numero superiore a cinque.
5. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta vi sia sufficiente materia da trattare, di regola ogni due mesi, ad eccezione del mese di agosto.
Art. 5
(Convocazione)
1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per data di iscrizione all’Albo.
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3. Nel caso previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), la convocazione è disposta dal Presidente per una data compresa entro i sessanta giorni successivi alla richiesta. L’inerzia del Presidente è trattata come assenza o impedimento.
4. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E’ convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili. In entrambi i casi le convocazioni devono avvenire mediante avviso scritto con le modalità ed i tempi di cui all’articolo 4.
5. La convocazione per la seduta successiva ad altra seduta può avvenire anche mediante annuncio da parte del Presidente, al termine della seduta, con precisazione del giorno, dell’ora della seduta successiva ed eventualmente del relativo ordine del giorno, se già definito. I consiglieri assenti al momento dell’annuncio devono essere comunque convocati dal Presidente con le modalità indicate nell’articolo 4.
Art. 6
(Ordine del giorno)
1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l’ordine del giorno. Oltre quanto stabilito dall’articolo 14 del D.L. 23 novembre 1944, n. 382, possono essere oggetto di trattazione gli argomenti che abbiano attinenza con i problemi delle professioni e della professione di chimico in particolare.
2. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente che elenca gli argomenti da trattare con numeri progressivi. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta da quattro consiglieri il Presidente iscrive al primo punto dell’ordine del giorno l’esame delle questioni proposte.
3. I consiglieri possono chiedere l’inserimento all’O.d.G. di specifici argomenti facendoli pervenire al Presidente almeno 7 giorni prima della data prefissata per la seduta del Consiglio, inviando, se necessario, documenti debitamente compilati con la relativa richiesta di inserimento.
4. Gli argomenti di ordinaria amministrazione vengono raggruppati nella voce “Varie”, di cui deve essere distribuito l’elenco all’inizio della seduta.
5. La voce “Eventuali” è ammessa per la trattazione degli argomenti di cui si è resa nota e necessaria la trattazione in tempo successivo alla convocazione del Consiglio. Anche delle “Eventuali” deve essere fornito l’elenco all’inizio della seduta.
6. Con esclusione degli atti dovuti, riferibili ad atti esecutivi, pagamenti di tasse, imposte, contributi e similari, l’inserimento di altri punti nell’O.d.G. deve essere assunto all’unanimità dei componenti del Consiglio.
7. La durata complessiva degli argomenti da trattare deve essere valutata dal Presidente in modo da permettere una esauriente discussione nel rispetto dei tempi previsti per l’adunanza.
Capo II (Ordinamento delle adunanze)
Art. 7
(Deposito degli atti)
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno due giorni prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque devono essere tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.
2. Gli atti e i documenti istruttori rilevanti relativi agli argomenti da trattare vengono inviati in forma digitale o in copia ai consiglieri almeno due giorni prima della seduta.
Art. 8
(Numero legale)
1. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda una presenza qualificata.
3. Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche per teleconferenza (audio o audio-video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Il Consigliere che intende intervenire in teleconferenza deve darne comunicazione al Segretario.
4. Decorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all’ordine del giorno ad un’altra seduta.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.
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Capo III (Disciplina delle Adunanze)
Art. 9
(Comportamento dei consiglieri)
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti relativi alla funzione, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta e se del caso rinviarla ad altra data.
Art. 10
(Disciplina delle sedute)
1. Le sedute del Consiglio dei Chimici non sono pubbliche. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella sala delle adunanze, se non autorizzata dal Consiglio.
2. Il Consiglio può ammettere la presenza di persone estranee la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattarsi.
3. Alle sedute può essere ammessa la presenza di un dipendente della Segreteria, con la funzione di assistere il segretario per la verbalizzazione, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulla verbalizzazione di cui all’art. 30.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.
Capo IV (Svolgimento delle sedute)
Art. 11
(Sedute del Consiglio)
1. La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per iscrizione all’Ordine quando delegato.
2. La seduta del Consiglio si apre con la verifica del numero legale fatto dal Presidente o dal segretario.
3. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire il ripristino del numero legale.
5. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze giustificate, fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del D.L.L. 382/44.
6. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, convocare il Consiglio per una nuova seduta con avviso di convocazione urgente secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.
7. Nel caso in cui siano introdotte proposte non comprese nell’Ordine del giorno della seduta andata deserta, la nuova convocazione deve contenere anche il nuovo Ordine del giorno.
Art. 12
(Segretario verbalizzante)
1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Consiglio, o, in alternativa, da verbalizzatore nominato, scelto fra il personale della Segreteria o fra i Consiglieri presenti, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulle verbalizzazioni di cui all’art. 30.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consiglio, è quindi facoltà del Presidente affidare le funzioni di segretario verbalizzante ad altro Consigliere o a personale della Segretaria, che accetti.
Art. 13
(Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno)
1. Di norma l’ordine di trattazione degli argomenti procede a partire dal primo, secondo la numerazione dei punti all’ordine del giorno approvato.
2. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato all’inizio ovvero nel corso della seduta, su motivata
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proposta del Presidente o di un Consigliere ed approvato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.
Art. 14
(Comunicazioni del Presidente)
1. Se l’ordine del giorno dell’adunanza prevede un punto relativo alle “Comunicazioni del Presidente”, queste devono avere carattere informativo per i Consiglieri che ne prendono atto.
Art. 15
(Modalità degli interventi)
1. I consiglieri che intendono parlare su di un argomento all’ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l’ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri, pur nel rispetto della chiarezza, devono fare interventi concisi. Al fine di consentire la trattazione di tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Consiglio può stabilire, qualora fosse necessario, la durata degli interventi e delle eventuali repliche.
Art. 16
(Mozione d’ordine)
1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d’ordine.
2. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l’illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti.
3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di cinque minuti un Consigliere contrario alla proposta.
Art. 17
(Richiesta della parola per fatto personale)
1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l’essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
Art. 18
(Questioni pregiudiziali e sospensive)
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte dal Presidente o da uno o più consiglieri, prima dell’inizio della discussione di merito.
4. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte su richiesta di almeno tre consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola un proponente e un Consigliere contrario, a meno che altri consiglieri non siano contrari per motivi diversi. Ciascun intervento non deve superare la durata di cinque minuti.
Art. 19
(Presentazione di risoluzioni ed emendamenti)
1. Prima delle dichiarazioni di voto possono essere presentate, da ciascun Consigliere, risoluzioni ed emendamenti concernenti l’argomento trattato e pertanto non richiedenti la procedura d’iscrizione all’ordine del giorno prevista dal successivo articolo 35.
2. Tali risoluzioni ed emendamenti debbono essere redatte per iscritto, firmati, e consegnati al Presidente.
3. Le risoluzioni e gli emendamenti devono essere attinenti all’argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide immediatamente, a maggioranza dei
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presenti.
Art. 20
(Trattazione ricorsi)
1. Le sedute in sede giurisdizionale per la trattazione dei ricorsi sono regolate dalle norme del D.M. 1-10-1948 e da quelle previste dal vigente Ordinamento Giuridico.
Art. 21
(Richiesta di votazione per parti separate)
1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno tre consiglieri, presentata prima dell’inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l’atto, secondo le richieste avanzate.
Art. 22
(Chiusura della discussione)
1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Qualora un Consigliere chieda la chiusura della discussione il Presidente fa intervenire un Consigliere a favore ed uno contrario alla proposta, quindi mette in votazione la deliberazione di chiusura della discussione.
3. Al fine di consentire ad ogni Consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.
Art. 23
(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)
1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ai consiglieri che ne fanno richiesta.
2. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell’articolo 21 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell’argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
Art. 24
(Votazione di risoluzioni ed emendamenti)
1. Nel caso in cui siano stati presentate, con le modalità di cui al precedente articolo 19, risoluzioni ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dalle risoluzioni secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.
Art. 25
(Votazione per parti separate)
1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell’articolo 21 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l’atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.
Art. 26
(Forma delle votazioni)
1. L’espressione del voto dei consiglieri è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale. In questo caso il Presidente vota per ultimo.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun Consigliere dichiara se è “favorevole”, “contrario”
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o “astenuto”.
3. Il Consigliere che vota “astenuto” viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui si abbia parità di voto prevarrà il voto del Presidente.
Art. 27
(Votazione segreta per schede)
1. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o quando venga approvata all’unanimità dei presenti.
2. A tale scopo il Presidente nomina due consiglieri scrutatori che lo assisteranno nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede.
3. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l’appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un’unica urna posta presso la Presidenza.
4. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano nel numero dei presenti alla votazione e in quello dei votanti.
5. Se un Consigliere non ritira o non deposita la scheda si computa tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non nel numero dei presenti al fine del computo della maggioranza richiesta per la votazione, e di ciò viene dato atto nel verbale.
6. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
Art. 28
(Esito delle votazioni)
1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla votazione, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano una maggioranza qualificata.
2. Terminate le votazioni il Presidente ne proclama l’esito.
Art. 29
(Efficacia delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono immediatamente efficaci ed eseguibili.
Capo V (Processi verbali)
Art. 30
(Compilazione dei verbali)
1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario, o, in alternativa, del verbalizzatore nominato. Essi sono redatti e approvati secondo le disposizioni di cui al Titolo V.
2. Il verbale è compilato a cura del Segretario, o in alternativa da altro Consigliere nominato verbalizzatore. Il verbale è custodito presso la sede dell’Ordine in apposito raccoglitore in apposito armadio.
3. Il verbale viene compilato, anche avvalendosi di tecniche di scrittura informatizzata, su fogli consecutivamente numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario, o, in sostituzione di quest’ultimo, dal verbalizzatore nominato.
Art. 31
(Annotazioni a verbale)
1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto, del quale si deve dare lettura, sia fatto pervenire al segretario prima della chiusura della seduta.
Art. 32
(Registrazione audio delle sedute)
1. Allo scopo di facilitare il compito del Segretario può essere introdotta la registrazione audio delle sedute, mediante apparecchiatura appositamente predisposta.
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2. Le registrazioni audio vengono conservate a cura del Segretario per almeno tre anni dalla data della relativa seduta.
3. Chiunque intenda utilizzare nella sala di riunione apparecchiature per la registrazione dell’audio o del video di qualsiasi specie deve informare il Consiglio e riceverne autorizzazione.
Art. 33
(Struttura dei verbali e delle delibere)
1. Ciascuna facciata del verbale riporta:
a) numerazione univoca della seduta dell’anno (es.: V 1/2015)
b) eventuale intestazione (stemma della Repubblica, diciture)
c) data della seduta
d) numero di pagina, sequenziale all’interno di ciascun verbale,
2. In apertura il verbale riporta:
a) giorno, ora e luogo della seduta
b) regolarità della convocazione e Ordine del Giorno
c) elenco dei presenti e degli assenti (eventuali giustificazioni) ed indicazioni di eventuali ingressi ed uscite di Consiglieri nel corso della seduta
d) numero legale raggiunto, nome di chi presiede
e) nome di chi funge da Segretario o eventuale verbalizzante sostituto.
3. Il corpo del verbale riporta:
a) riferimento alle delibere, proposte di delibera, ecc.
b) descrizione sommaria del contenuto della discussione e di eventuali interventi, di cui un Consigliere richieda l’inserimento a verbale; a condizione che siano presentanti in forma scritta entro il termine della seduta
c) dichiarazioni a verbale presentate con le modalità di cui all’art. 31
4. Eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.) devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell’ora di sospensione o di ripresa. Al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del Consiglio e il numero legale raggiunto.
5. Al termine del verbale deve essere indicata l’ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.
6. Ciascuna delibera riporta:
a) numerazione progressiva della delibera (es. D 1/2015)
b) data e ora di inizio della discussione della delibera
c) regolarità della seduta di delibera, elenco dei presenti
d) oggetto della delibera
e) eventuali dichiarazioni a verbale dei consiglieri con le modalità, di cui ai punti 3b e 3c del presente art. 33
f) risultato della votazione (approvato, respinto), la maggioranza raggiunta e i nominativi di chi si dichiari favorevole, contrario o astenuto
g) chiusura verbale di delibera con le modalità, di cui al punto 5 del presente art. 33.
Art. 34
(Approvazione del verbale)
1. Bozza del verbale, viene inviata ai consiglieri, con le stesse modalità della convocazione, 2 giorni prima di quella in cui viene posto in approvazione, al fine di consentire ai consiglieri l’invio di eventuali integrazioni e precisazioni.
2. Il verbale viene presentato per l’approvazione, di norma, nella successiva seduta del Consiglio.
3. Le integrazioni e precisazioni in sede di approvazione sono inserite come dichiarazioni a verbale nella relativa seduta.
TITOLO III (Diritti e doveri dei Consiglieri )
Capo I (Diritti)
Art. 35
(Diritto d’iniziativa)
1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di risoluzioni e di emendamenti alle deliberazioni

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iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio.
Art. 36
(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
1. I consiglieri hanno il diritto all’informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all’esercizio del loro mandato, prendendone visione o chiedendone copia in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle deliberazioni del Consiglio emanate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al Titolo VI.
Art. 37
(Presentazione di mozioni e risoluzioni)
1. La mozione consiste nell’invito rivolto in forma scritta al Presidente del Consiglio, diretto a promuovere un dibattito su un argomento, di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La risoluzione è una deliberazione diretta a manifestare orientamenti e a definire indirizzi.
3. La mozione o proposta di risoluzione deve essere firmata da almeno tre consiglieri, salvo il caso previsto dall’articolo 19 del presente Regolamento.
4. Il Presidente stabilisce la seduta nella quale la mozione o proposta di risoluzione verrà iscritta all’ordine del giorno del Consiglio e discussa. La mozione o proposta di risoluzione è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
5. In caso di dissenso su quanto stabilito dal Presidente da parte dei consiglieri firmatari, questi ultimi hanno la facoltà di richiedere, in apertura di seduta, che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d’ordine.
Capo II (Doveri)
Art. 38
(Rispetto del Regolamento)
1. Il presente regolamento è vincolante per i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
Art. 39
(Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)
1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. Gli stessi devono abbandonare la sala prima dell’inizio della discussione e rientrarvi dopo votazione.
TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio di Presidenza)
Capo I (Organi del Consiglio)
Art. 40
(Organi del Consiglio di Presidenza)
1. Sono organi del Consiglio di Presidenza il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Consiglio di Presidenza e le Commissioni consiliari
Capo II
(Presidenza del Consiglio di Presidenza)
Art. 41
(Compiti e poteri del Presidente del Consiglio di Presidenza)
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1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza o chi ne fa le veci:
a) rappresenta il Consiglio di Presidenza e lo presiede;
b) predispone l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio.;
c) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, per l’espletamento degli incarichi conseguenti all’attuazione delle funzioni e delle deliberazioni del Consiglio;
d) nomina i Consiglieri relatori con compiti di coordinamento riguardo aspetti specifici inerenti l’attività del Consiglio;
e) ha facoltà sentito il Consiglio di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all’esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
f) ha facoltà di esercitare i poteri del Consiglio nei casi d’urgenza: gli atti effettuati dovranno essere motivati e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio alla prima seduta;
2. Il Presidente inoltre assicura l’osservanza della legge e del regolamento.
Art. 42
(Vicepresidente, Segretario, Consiglio di Presidenza)
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e quando viene da questi delegato.
2. Il Segretario redige e conserva i verbali, dirige l’Ufficio di Segreteria e dispone gli adempimenti relativi.
3. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. Esso è convocato senza alcuna formalità ed è presieduto dal Presidente. Può essere integrato, a discrezione del Presidente, con non più di due consiglieri, per la trattazione di specifici argomenti.
Art.43
(Compiti del Consiglio di Presidenza)
1. Il Consiglio di Presidenza ha il compito:
a) di assicurare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
b) di preparare il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
c) di coordinare e preparare gli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio
d) di curare i rapporti con le Autorità e le Associazioni
e) di esercitare i poteri del Consiglio nei casi d’urgenza: gli atti effettuati dovranno essere motivati e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio alla prima seduta.
Art. 44
(Convocazione del Consiglio di Presidenza)
1. Il Consiglio di Presidenza è convocato telefonicamente dal Presidente.
2. Il Consiglio di Presidenza cessa di riunirsi se il numero dei componenti del Consiglio in carica è inferiore a 8 (otto).
3. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva, di ogni riunione del Consiglio di Presidenza, informandolo degli argomenti trattati e di chi ha partecipato.
Capo III (Commissioni consiliari)
Art. 45
(Commissioni consiliari – Referenti per area tematica)
1. Il Consiglio può costituire al suo interno Commissioni consiliari, permanenti o per fini specifici, indicandone il coordinatore, e incaricare singoli consiglieri affinché siano Referenti unici per il Consiglio su gruppi di tematiche omogenee, determinate dal Consiglio stesso.
2. Le Commissioni e i Referenti unici durano in carica quanto il Consiglio, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.
Art. 46
(Composizione delle Commissioni consiliari)
1. Le Commissioni, ove nominate, sono composte da consiglieri e sono nominate dal Consiglio con votazione palese su specifici argomenti di interesse della categoria.
2. La commissione consiliare e il Referente unico possono acquisire pareri scritti da professionisti relativamente
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alla materia in esame, previa delibera autorizzativa con impegno di spesa del Consiglio. La consultazione dei consulenti del Consiglio deve essere autorizzata dal Presidente.
Art. 47
(Funzioni delle Commissioni consiliari e dei Referenti unici)
1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi del Consiglio, svolgono l’attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio.
2. Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.
3. I Referenti unici, ove nominati, raccolgono i contributi di singoli consiglieri e coordinano la discussione, di norma attraverso strumenti informatici, riferendo al Consiglio nei tempi assegnati. Eventuali riunioni al di fuori delle sedute di consiglio saranno richieste dal Referente con l’indicazione dei partecipanti e, se del caso, autorizzate dal Presidente.
Art. 48
(Funzionamento delle Commissioni e attività dei Referenti unici)
1. Per il funzionamento delle Commissioni e l’attività dei Referenti unici si applica in analogia il presente regolamento.
TITOLO V
(Accesso ai documenti amministrativi)
Art. 49
(Ambito di applicazione)
1. Ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 e s.m.i. il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Sono fatti salvi i diritti di libero accesso dei Consiglieri del Consiglio dei Chimici in carica.
2. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione sul sito del Chimici “chimicitaa.it” o con il deposito ovvero con altre forme di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
Art. 50
(Documento amministrativo)
1. Ai fini del presente regolamento è considerato documento amministrativo la rappresentazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 22, comma 1 lett d della legge 7 agosto 1990, n.241, del contenuto di atti, perfetti ed efficaci, formati dal Consiglio dei Chimici.
2. Salvo quanto disposto dal presente regolamento in materia di documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241e s.m.i., il diritto di accesso si esplica altresì riguardo ai documenti utilizzati ai fini dell’attività amministrativa e detenuti dal Consiglio dei Chimici.
Art. 51
(Misure organizzative)
1. L’Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Chimici ha il compito di fornire informazioni agli interessati sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
2. Presso l’Ufficio di Segreteria è istituito un archivio delle istanze di accesso, contenente i dati cognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso i quali sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
Art. 52
(Procedimento di accesso)
1. Il diritto di accesso si esercita in via formale, con motivata richiesta scritta indirizzata al Presidente del
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Consiglio dei Chimici e redatta secondo il modello di cui all’allegato A.
2. Nella richiesta l’interessato deve indicare gli estremi del documento al quale intende accedere o gli elementi che ne consentano l’individuazione.
3. L’interessato deve inoltre specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constatare la propria identità o, se necessario, attestare nei modi di legge i propri poteri rappresentativi.
4. L’Ufficio di Segreteria rilascia ricevuta dell’istanza di accesso presentata, mediante fotocopia dell’istanza già protocollata, qualora questa sia presentata a mano, diversamente con risposta via PEC, qualora l’istanza sia stata spedita per posta o per PEC.
5. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di trenta giorni a norma dell’art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 s.m.i., decorrenti dalla data di presentazione apposta sulla richiesta a cura dell’Ufficio di Segreteria.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il Presidente, entro quindici giorni, ne dà comunicazione, secondo il modello di cui all’allegato C al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione. Il termine del procedimento decorre dalla data di presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 53
(Responsabile del procedimento di accesso)
1. Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente del Consiglio, ovvero su designazione di questi, altri componenti il Consiglio, ovvero un dipendente competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.
Art. 54
(Accoglimento della richiesta di accesso e modalità di accesso)
1. L’accoglimento della domanda di accesso è adottata mediante apposito atto redatto nella forma di cui al modello allegato B ed emanato dal responsabile del procedimento di accesso di cui al presente art. 54.
2. L’atto di accoglimento deve contenere l’indicazione del designato presso cui rivolgersi ed un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia.
3. Il Presidente stesso o eventualmente il designato dal Presidente, provvede all’esibizione del documento o al rilascio della copia entro trenta giorni dalla data di accoglimento.
4. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento purché non compresi nella categoria di quelli esclusi dal diritto di accesso.
5. L’esame dei documenti avviene nelle ore d’ufficio alla presenza di personale addetto.
6. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con l’espresso divieto di asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, trascrivere segni su di essi o comunque alterali in qualsiasi modo.
7. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio della copia dei documenti richiesti è subordinato al pagamento dell’importo fisso di €. 0,50 (centesimi cinquanta) a fotocopia. Su richiesta dell’interessato la copia può essere autenticata.
8. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui espressamente incaricata, con eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.
Art. 55
(Richiesta di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi)
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, agli enti, alle amministrazioni, alle associazioni ed ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Art. 56
(Non accoglimento della richiesta di accesso)
1. La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere limitata, differita ovvero rifiutata dal Presidente o dal suo designato mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, alla circostanza di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. I provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento della richiesta di accesso sono redatti rispettivamente secondo i modelli di cui agli allegati C e D.
3. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza alcuna
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pronuncia da parte dell’amministrazione dell’Ente.
4. Il differimento dell’accesso è disposto dal Presidente o dal suo designato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’amministrazione nella fase preparativa dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
5. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne modifica la durata.
6. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto dell’accesso e nei casi previsti dal comma 4 dell’ art. 25 della legge 241/1990 e s.m.i., è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
7. Contro la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso appello, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato.
Art. 57
(Categoria di atti sottratti al diritto di accesso)
1. Fermo quanto previsto dall’art. 24, comma 6, della legge 241/1990 e dell’art. 8, comma 5 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 s.m.i. sono altresì escluse dall’accesso le note interne d’ufficio e i documenti relativi di rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio.
– Sono altresì esclusi dall’accesso:
a) documenti relativi alla carriera ed alla vita privata dei dipendenti; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) documenti relativi a procedure concorsuali, fino al momento dell’emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;
c) ogni altro documento comunque in possesso dell’amministrazione, riguardante la vita privata, la riservatezza delle persone fisiche nonché delle persone giuridiche, gruppi ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, professionali, sanitari, finanziari e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
d) documenti in possesso dell’amministrazione in relazione allo svolgimento da parte degli iscritti all’Albo e dei dipendenti di attività professionali o di altre attività per le quali sia previsto dall’ordinamento il rispetto del segreto professionale;
e) in ogni altra ipotesi in cui l’ordinamento vigente limiti l’accesso ai documenti amministrativi.
2. In ogni caso non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.
Art. 58
(norma di chiusura)
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241, DPR 27 giugno 1992, n.352 e s.m.i.
TITOLO VI
(Gestione amministrativa, contabile e finanziaria)
Art. 59
(Gestione amministrativa)
1. Allo scopo di realizzare l’efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali, le procedure amministrative e finanziarie, nonché sulla gestione dei bilanci e del patrimonio, sui rimborsi spese e le missioni sono regolate dalle norme vigenti in regime di amministrazione, di finanza e di contabilità pubblica.
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TITOLO VII
Norme Finali
Art.60
(modifiche al Regolamento)
1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio dei Chimici del Trentino Alto Adige, con proprie deliberazioni n. D01/2015 del 09.04.2015 ha approvato il presente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio. Esso entra immediatamente in vigore.

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