Ricerca di chimici presso la fondazione Mach

14 Gennaio 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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L’annuncio di offerta lavoro nel settore della chimica alimentare è arrivato dalla prestigiosa Fondazione Edmund Mach.
Si ricercano, tra gli altri, anche tra i chimici DUE posizioni a tempo indeterminato. La figura è quella del tecnologo di quarto livello nel settore della chimica alimentare (162_CTT_SCA) – scadenza 30 gennaio 2015.
Maggiori informazioni: Lavora con noi

Contributo 2015 al Consiglio Nazionale dei Chimici dagli iscritti

14 Gennaio 2015 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige
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Modalità per il versamento del contributo dovuto dagli iscritti al Consiglio Nazionale dei Chimici 2015

Il pagamento del contributo al Consiglio Nazionale dei Chimici (pari, per l’anno 2015, a 75,00 Euro per le persone fisiche e a 150,00 Euro per le Società Tra Professionisti) può avvenire mediante MAV, entro i termini indicati nell’avviso di pagamento inviato ogni anno a ciascun iscritto, oppure secondo una delle seguenti modalità:

  1. Versamento o bonifico (anche telematico) sul CC Bancario del CNC presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 26, via del Tritone, 207 – Roma – IBAN: IT24 H056 9603 2260 0000 3300 X40 – BIC (Swift):POSOIT22
  2. Versamento o bonifico (anche telematico) sul CC Bancario del CNC presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia Bissolati, via Bissolati, 2 – Roma – IBAN: IT30 N010 0503 2000 0000 0048 431– BIC (Swift):BNLIITRR
  3. Versamento in CC Postale compilando un bollettino in bianco: CCP n. 42064022 – Consiglio Nazionale dei Chimici, Roma.

Rammentiamo che la quota deve essere pagata, da tutti coloro che risultano iscritti al 1° gennaio di ciascun anno, entro la data stabilita di anno in anno dal Consiglio Nazionale dei Chimici e che, dopo tale data, deve essere versata, in aggiunta, la sanzione per ritardato pagamento, pari a 10,00 Euro.

Per evitare disguidi bisogna accertarsi di avere indicato (anche nel bonifico) gli elementi che consentono la corretta imputazione del pagamento (Cognome e nome e codice fiscale o codice iscritto). Non dimenticare di indicare la causale del versamento (“Contrib. CNC anno ___”), che è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti Pubblici.

Per informazioni sul contributo è possibile rivolgersi al Consiglio Nazionale dei Chimici: responsabile del procedimento è la signora Bruna Peri, Capo Ufficio Segreteria del CNC.

Consultazione pubblica sui nuovi regolamenti

30 Dicembre 2014 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Il Consiglio Nazionale dei chimici lancia una consultazione pubblica sulle regolamentazioni che andranno a porre chiarezza ed disambiguità nei comportamenti dei chimici all’atto della redazione del documento analitico. Si invita i chimici del Trentino Alto Adige che non lo avessero già fatto di esprimere le osservazioni sull’articolato proposto al link sottostante. Le osservazioni saranno utilizzati per la formulazione definitiva.

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Come comunicato nello scorso numero della newsletter, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha aperto una consultazione pubblica sull’emanando Regolamento sulla firma elettronica qualificata di ruolo e sul sigillo professionale.
Al momento i commenti arrivati dai colleghi sono in numero non molto elevato. Per questo motivo abbiamo deciso di riproporre il link alla pagina nella quale è possibile commentare articolo per articolo il Regolamento.
Una volta che verrà emanato questo impegnerà tutti gli iscritti all’Ordine dei Chimici a comportarsi come previsto. Per questo, al fine di non dover rispondere nel prossimo futuro a colleghi che si dovessero lamentare per le decisioni prese, si invitano tutti i colleghi a collaborare a questo documento.
Il link alla consultazione pubblica.

Il regolamento CLP si estende anche sui rifiuti dal 8/1/2015

22 Dicembre 2014 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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19 dicembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 365 del  è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014,

sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti ed abroga alcune direttive.

Con questo regolamento vengono modificati i codici H (i nuovi codici saranno identificati con le lettere HP) che definiscono le caratteristiche di pericolo dei rifiuti per allinearne i criteri di classificazione a quelli contenuti nel Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il Regolamento (UE) n. 1375/2014 entrerà in vigore l’8 gennaio 2015 e si applicherà a decorrere dal 1 giugno 2015.

Con questo regolamento si intende metter maggior chiarezza nelle attribuzioni di pericolosità talvolta svincolate dalla natura chimico-merceologica del rifiuto e più legata alla natura del processo di produzione dello stesso.

 

 

Comunicazioni sulla riforma delle professioni ed auguri

21 Dicembre 2014 | 0 commento | in Consiglio di disciplina | Notizie | di Demattè Fabrizio
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Prot. n. Trento, 21 dicembre 2014
Agli Iscritti ORDINE DEI CHIMICI DEL TRENTINO-ALTO ADIGELORO E-MAIL

 

OGGETTO: Comunicazioni sulla riforma delle professioni ed auguri.

 

 

Caro Collega,

con la presente siamo a rendervi partecipi di alcune attività che stanno impegnando il Consiglio dell’Ordine dei Chimici del Trentino Alto, inerenti sia alla riforma delle professioni, che alla promozione della figura del Chimico.

 

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Come comunicato in diverse occasioni e in più post sul sito ufficiale, la riforma ha tolto al Consiglio direttivo dell’Ordine la competenza sul giudizio disciplinare ed ha istituito un “Consiglio di disciplina” autonomo sotto il controllo del tribunale di riferimento. Nel nostro caso il Tribunale è quello di Padova, a cui fa riferimento il neo-costituito il consiglio di disciplina interterritoriale, che sarà chiamato a giudicare gli Iscritti di tutto il nord est Italiano.

 

MONITORAGGIO ASSICURAZIONI

Corre l’obbligo da parte del Consiglio vigilare e monitorare l’adempimento dell’obbligo di assicurazione professionale. Dopo aver effettuato diversi momenti formativi sulle assicurazioni,  aver perfezionato localmente le convenzioni nazionali, chiediamo agli Iscritti, soggetti a tale obbligo di copertura assicurativa, di darci notizia su come hanno affrontato, e risolto, la questione. Alleghiamo un modulo per organizzare le informazioni date.

 

MONITORAGGIO TIMBRI

L’Ordine rilascia, agli Iscritti che ne facciano richiesta, il sigillo professionale per siglare gli atti pubblicistici da loro prodotti. Il sigillo appone un immagine sul documento che ha il valore di “marchio” ed è regolato da preciso regolamento per evitare contraffazioni o abusi. A tale scopo chiediamo a tutti gli Iscritti che emettono documenti di carattere pubblicistico (di qualsiasi tipo) siglati e timbrati di apporre tale “marchio” su un foglio bianco e di inviarlo alla segreteria (su file PDF). La raccolta di queste informazioni ha lo scopo di sondare il “marchio” con il quale i chimici operanti nel territorio escono.

 

GIOVANE CHIMICO CERCASI

L’ordine è inserito nella provincia di Trento nel GIPRO che è un luogo di incontro tra giovani professionisti. Questa presenza è attualmente solo sulla carta e vorremmo esser presenti perché se non lo si è non si raggiunge la visibilità sperata da tutti nei luoghi di maggior interesse mediatico. Crediamo che possa essere un ottima opportunità per un giovane chimico per poter approcciarsi ad altri professionisti e alzare lo sguardo oltre l’orizzonte della propria attività quotidiana. Questa opportunità si può rivelare un momento di crescita professionale che consigliamo vivamente. Le candidature vanno inviate al presidente e saranno vagliate in consiglio direttivo.

 

 

 

 

COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA (SCI)

Come già avviene a livello nazionale, vedi rivista istituzionale del CNC (Consiglio Nazionale dei Chimici), vorremmo attivare una collaborazione fattiva anche sul nostro territorio con gli Iscritti alla SCI. Sono in atto dei contatti e le fasi di coinvolgimento saranno via via crescenti, un primo appello sarà condiviso in un focus group e poi esteso a tutti. Questa iniziativa ha lo scopo di creare sinergie senza disperdere energie già esige.

 

PIANO FORMATIVO 2015

A causa del venir meno dei fondi provinciali trentini per il 2014 le iniziative di formazione promosse dall’Ordine sono state poche. Con maggiori certezze sul Regolamento della formazione continua obbligatoria, ora pubblicato dal ministero, ci muoveremo per offrire occasioni formative agli Iscritti con il minor impatto economico possibile promuovendo la mutua formazione tra chimici. Siamo in attesa di segnalazioni particolari su fabbisogni formativi. Invitiamo gli Iscritti a leggersi il regolamento recentemente approvato dal ministero sul nostro sito.

 

RENDICONTAZIONE DELLA FORMAZIONE

Gli Iscritti più attenti e ligi si sono prodigati nell’archiviare ed inviare liste e attestati scansionati per il riconoscimento dei CFP. Come già annunciato la riforma della formazione continua è slittata di un anno e quindi il periodo transitorio è partito dal 1-9-2014. Il CNC ha più volte annunciato la predisposizione di un portale ove ogni Iscritto potrà, in autonomia, inserire le proprie attività formative che diventeranno effettive dal momento il consiglio le validerà.

A tale scopo siamo tutti invitati a visitare due pagine web, la prima per le informazioni

http://www.cogeaps.it/Cogeaps/49/22/CNC+-+Consiglio+Nazionale+dei+Chimici.html

Nella seconda pagina ci si deve registrare e in questa sede troveremo la possibilità di registrare le attività formative. http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

 

CENSIMENTO E RISULTATO SULLE PEC

Di recente abbiamo compiuto un censimento degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, abbiamo dato un ultima possibilità a quegli Iscritti che non hanno ancora ottemperato l’obbligo individuale di dotarsene dopo 5 anni dalla sua introduzione. La situazione ad oggi è di 106 Iscritti  di cui 100 dotati di PEC con una percentuale del 94% siamo tra i più alti in Italia.

 

CONVENZIONE CON GEOWEB

Il CNC ha stretto una convenzione con i geologi per poter accedere ad alcuni servizi per i chimici

https://ex.geoweb.it/homegeoweb/index.aspx

 

 

Come puoi vedere caro collega siamo nel pieno di una riforma che ci impegna molto, la vogliamo vedere come una grande opportunità per ridare tono e visibilità ad una professione particolarissima e conosciuta da pochi come quella del chimico, contiamo sulla collaborazione di tutti.

Tutto il Consiglio direttivo si unisce nell’augurarti un felice Natale e un nuovo anno colmo di soddisfazioni.

 

Cordiali saluti

il Presidente

dott. chim. Andreas Verde

 

Nuove sostanze in “candidate list” rischiano di entrare nelle “liste nere” delle sostanze pericolose.

17 Dicembre 2014 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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ECHA ente europeo preposto a conservare il registro delle sostanze e di gestire i flussi di comunicazione e le informazioni sulle sostanze pervisto da REACH e CLP oggi (17-12-2014) comunica che alcune sostanze sono candidate ad entrare nella lista delle sostanze autorizzate, ovvero che subiranno delle autorizzazioni specifiche agli utilizzi propri.

Questo processo porterà a chi utilizza tali sostanze a valutare il proprio processo produttivo e produrre le proprie opinioni pro o contro questa candidatura.

In questo processo di “discussione screntifica europea”  saranno chiamati a partecipare altre organizzazioni pubbliche e private per un ampio approfondimento del comportamento sull’uomo e sull’ambiente di queste sostanze.

 

 

#

Substance name  

EC number

CAS number

Reason for inclusion

1 Cadmium fluoride 232-222-0 7790-79-6 Carcinogenic (Article 57 a);

Mutagenic (Article 57 b);

Toxic for reproduction (Article 57 c);

Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)

2 Cadmium sulphate 233-331-6 10124-36-4; 31119-53-6 Carcinogenic (Article 57 a);

Mutagenic (Article 57 b);

Toxic for reproduction (Article 57 c);

Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)

3 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) 223-346-6 3846-71-7 PBT (Article 57 d);

vPvB (Article 57 e)

4 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) 247-384-8 25973-55-1 PBT (Article 57 d);

vPvB (Article 57 e)

5 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) 239-622-4 15571-58-1 Toxic for reproduction (Article 57 c)
6 reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) Toxic for reproduction (Article 57 c)

 

Entry updated in the Candidate List for authorisation on 17 December 2014 and the SVHC property:

#

Substance name

EC number

CAS number

Reason for inclusion

1 Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57 f)

Chiusura festività natalizie

17 Dicembre 2014 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Si comunica che la segreteria subirà le seguenti chiusure per le prossime festività.

giorni: 24/12/2014 – 31/12/2014 – 02/01/2015

I migliori auguri di BUONE FESTE 

dall’Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige

l’insegnamento della chimica

15 Dicembre 2014 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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“Più formazione per l’insegnamento della chimica”

fonte: http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2014/12/15/news/pi_formazione_per_linsegnamento_della_chimica-102919015/

Un appello rivolto alle istituzioni europee e al Governo nazionale affinché si faccia di più per la formazione professionale e per l’insegnamento della chimica, dato che “questa disciplina possiede un potenziale occupazionale di assoluto livello e maggiore concertazione nella redazione dei testi normativi”. A lanciarlo sono il Consiglio Nazionale dei Chimici, Euchems e la Società Chimica Italiana, che si rivolgono alle istituzioni europee e al governo italiano.

La categoria dei chimici si dice disponibile a contribuire alla riscrittura delle norme “che in molti casi appaiono inadeguate sotto il profilo tecnico”.

Infine, i chimici avanzano la richiesta di un piano specifico in Italia, “che favorisca l’impiego di risorse idriche, in particolare nel settore agricolo. Dopo aver perso il treno europeo, con fondi che non sono stati adeguatamente sfruttati, ora dobbiamo rimediare, garantendo comunque investimenti indispensabili per il settore”. (l.d.o.)

Professionisti “liberamente dipendenti”

14 Dicembre 2014 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Nel seguente documento viene sviscerata la figura del chimico dipendente di ente pubblico:

– si configurano i casi dove sia possibile ipotizzare l’esercizio abusivo della professione;

– si danno indicazioni sul mantenimento dell’iscrizione

– si danno indicazioni sul’ onere economico del mantenimento di iscrizione con annessa formazione, assicurazione ecc ecc.

– si chiarisce che anche i dipendenti pubblici che “nei fatti” esercitano la professione di chimico debbano essere iscritti all’ordine e debbano esser soggetti al codice deontologico.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot: 616/14/cnc/fta                                                                                           Roma, 11 dicembre 2014

Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici del 28 novembre 2014 su oneri di
iscrizione all’Albo nel caso di chimici dipendenti.

E’ stato posto a questo Consiglio il quesito circa la determinazione del soggetto su cui deve gravare l’onere della spesa di iscrizione all’Ordine dei Chimici nel caso di pubblici dipendenti.

Si deve preliminarmente richiamare la definizione normativa di “libertà professionale” e, di conseguenza di “libero professionista”, novellata, tra gli altri, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 30: “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131”.

Tale D.Lgs al Capo II — Principi fondamentali — reinterpreta alla luce della evoluzione della società cosa si debba intendere per libertà professionale e quindi come debba qualificarsi il libero professionista. Recita, infatti, l’ art. 2: “Nell’esercizio dell’attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata …. da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro”.

E l’art. 3 specifica: “L’esercizio dell’attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia del professionista”.

Si evince chiaramente che la libertà professionale è un valore incomprimibile tale che l’esercizio dell’attività professionale in forma di lavoro dipendente deve svolgersi secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia effettiva del professionista.

In ambito Comunitario la libera professione è regolata dalle norme contenute nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e in particolare, gli artt. 49-55 (Libertà di stabilimento), artt. 56-62 (Libera prestazione di servizi), artt. 101-109 (Concorrenza).

In tale corpus normativo la libera professione si configura quale prestazione di un servizio immateriale di elevato valore e dal carattere spiccatamente intellettuale, sulla base di una formazione (universitaria) di alto livello, caratterizzata dall’interesse pubblico del servizio prestato, dall’indipendenza professionale ed economica nell’esercizio delle funzioni, dalla prestazione resa a titolo personale — sotto la propria responsabilità — e in modo professionalmente indipendente.

E ancora, qualifica la “libera” professione l’esistenza di un particolare rapporto di fiducia tra committente e prestatore di servizi, la prevalenza dell’interesse del prestatore a offrire un’assistenza ottimale rispetto all’interesse a ottenere il massimo (lecito) guadagno e, infine, l’ottemperanza a regole professionali e deontologiche precise e rigorose.

 

 

Da quanto sopra esposto deriva che non riveste alcuna rilevanza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, il fatto che l’esercizio di una professione “liberale” (libera professione) sia svolta in forma autonoma o quale dipendente da soggetto pubblico o privato.

Pertanto l’attività svolta si qualifica quale professione liberale ed in tal senso quale attività “libero professionale” se il soggetto che la esercita è in possesso del titolo abilitativo a svolgere la professione di Chimico (a seguito del superamento dell’Esame di Stato o del riconoscimento da parte dello Stato Italiano della equipollenza del titolo posseduto in altro Stato); è regolarmente iscritto all’Albo professionale (che esercita il controllo deontologico) e gli è garantita la piena libertà nelle valutazioni relative all’atto professionale, a fronte della specifica assunzione di (personale) responsabilità.

La sottoscrizione dell’atto professionale da parte del professionista attesta che tali condizioni cogenti sono soddisfatte.

Deve essere rilevato che in assenza di tali requisiti (in particolare la responsabilità personale), e in carenza di ulteriori norme, si sarebbe potuto creare una società (a responsabilità limitata) in cui il professionista assumesse se stesso quale lavoratore subordinato “non” libero professionista: in tal modo si sarebbero vanificate le garanzie a tutela del pubblico interesse.

Prima dell’avvento del D. Lgs 30/2006 che ha ridisegnato la figura del libero professionista nel senso sopra prospettato, il legislatore proprio per evitare l’elusione delle norme deontologiche (ma anche per motivi di diversa natura, assolutamente non condivisibili) aveva previsto con l’art 2 della L. 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata) il divieto di costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella dello studio associato, società, istituti,uffici, agenzie od enti, che svolgessero attività professionale.

Il legislatore nel 2006 con il suo intervento ha ben chiarito che il professionista dipendente di ente pubblico o privato è vincolato in modo preferenziale ma non esclusivo nei confronti dell’ente che lo ha incardinato nella sua pianta organica, mentre da un punto di vista della deontologia il professionista risponde sempre all’Ordine al quale deve essere iscritto per esercitare mansioni professionali (e così ad esempio il chimico dipendente pubblico che venisse per qualunque ragione radiato dall’albo dei chimici potrà restare all’interno dell’amministrazione con qualsiasi tipo di mansioni ad eccezione di quella di chimico).

Delineata la figura del “libero professionista” quale esercente la professione liberale, ne discende che chiunque eserciti tale professione in qualunque forma, autonoma o dipendente, deve ottemperare all’obbligo di iscrizione all’ Albo dell’Ordine professionale, rispettare i conseguenti obblighi di legge e di regolamento, quali quelli relativi (ad esempio) all’assicurazione obbligatoria e alla formazione continua professionale. Obbligo, quest’ultimo, che questo Consiglio ha regolamentato con proprio atto: “Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i professionisti Chimici” (Boll. Uff. Min. Giustizia Anno C30(XV, n. 15, 15 agosto 2014).

Nel merito del quesito posto va quindi ribadita la necessità di iscrizione all’Ordine e del mantenimento di tale requisito per il libero professionista “dipendente”, in particolar modo nel caso in cui tale previsione era contenuta nel Bando di concorso o tra i requisiti dell’incarico, essendo tale elemento fondamentale per il mantenimento del rapporto di lavoro, come evidenziato nella nota prot. 0641362 del Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Civile del 21 Settembre 2012 (che si allega) e come facilmente comprensibile ove si consideri, a titolo esemplificativo, il semplice ruolo di autista che assunto come tale in quanto titolare di patente auto ritenesse poi di non rinnovarla.

 

A maggior chiarimento si precisa che ove il Bando di concorso o i requisiti dell’incarico non prevedessero il possesso dell’Abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine, il soggetto che svolge la prestazione lavorativa non può essere qualificato “libero professionista o professionista liberale” e, quindi, non può assumere responsabilità né sottoscrivere atti professionali, quali, per il chimico, certificati di analisi e valutazioni in materia di chimica pura e applicata. Se il datore di lavoro, successivamente all’assunzione, richiede l’esecuzione di atti che si qualificano come “professionali” del chimico, deve “contestualmente” assicurare al dipendente, quale che sia la qualifica interna all’organizzazione, la necessaria autonomia e libertà nell’esecuzione dell’atto professionale e quest’ultimo deve provvedere a certificare/autocertificare il possesso dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Chimici e il rispetto dei conseguenti regolamenti (ad es, Formazione professionale continua).

In carenza di ciò risulta perseguibile per esercizio abusivo della professione chi svolgono la prestazione e per concorso nel medesimo reato (ove non ricorra il caso di violenza privata) il responsabile gerarchico che l’ha pretesa.

Infine, con riferimento al quesito circa la determinazione del soggetto su cui deve gravare l’onere della spesa di iscrizione all’Ordine dei Chimici (e della formazione continua professionale) nel caso di professionisti (pubblici) dipendenti, deve essere chiarito che questo Consiglio Nazionale non ha titolo ad esprimersi in merito se non nei termini in cui ogni qual volta un determinato requisito “soggettivo” (quale l’iscrizione all’Albo professionale) è richiesto per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, ne deve essere garantito, dal soggetto stesso, il possesso per tutta la durata del rapporto.

Nulla esclude, come segnalato dallo stesso Ministero della Difesa nella citata nota, che sulla base di una contrattazione pattizia di natura sindacale, il datore di lavoro e il dipendente possano trovare un diverso accordo sulla ripartizione di tali spese o sulla loro rifusione.

In particolare, per quanto riguarda le spese relative alla formazione continua professionale giova richiamare il decimo “considerato” posto in premessa del citato Regolamento per la formazione continua per i professionisti chimici, “ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

PQM

nelle considerazioni esposte è il parere del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il Relatore                                                                                    Il Presidente

Dott. Chim. Eugenio Cottone                                                                            Prof. Chim. Armando Zingales

 

SI ALLEGA IL DOCUMENTO OORIGINALE IN PDF

20141211_Parere CNC su oneri iscrizione all’Albo dipendenti

 

 

 

La chimica tra la scuola e l’industria, una bella esperienza da raccontare.

14 Dicembre 2014 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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L’industria farmaceutica E-Pharma Trento S.p.A. collabora da anni con l’Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti, specie con il settore dell’indirizzo chimico. Sono state effettuate negli anni numerose visite di docenti e studenti allo stabilimento, stages estivi (retribuiti) per gli studenti, lezioni di alta specializzazione per i docenti di Chimica.
Nel corso del 2014 è stata studiata e organizzata la partecipazione di docenti e studenti ad un’iniziativa, che coinvolge tutto il mondo farmaceutico dei Paesi industrializzati, che vede l’implementazione della qualità dei farmaci per mezzo di un maggiore e più stretto controllo dei processi di fabbricazione.
E-Pharma fabbrica prodotti medicinali, cioè chimici, in impianti di tipo meccanico, che vengono gestiti e controllati tramite strumenti e sensori elettrici/elettronici. I dati ottenuti vengono raccolti, trasmessi, interpretati con mezzi informatici.
Pertanto i docenti dei 4 indirizzi del Buonarroti, che sono appunto chimico, meccanico, elettrotecnico/elettronico e informatico, hanno appreso nel mese di settembre, per mezzo di 6 moduli di lezioni di 2 ore ciascuno, i fondamenti dell’attività di E-Pharma, che successivamente hanno trasferito agli studenti con opportune metodiche didattiche. Docenti e studenti sono stati poi coinvolti in sessioni pratiche nei reparti di E-Pharma per l’opera di migliore e più esteso controllo dei processi chimici al fine di garantire elevatissimi livelli di qualità dei prodotti.
La collaborazione, che vista l’elevata adesione di docenti e studenti, ha dovuto essere divisa in 2 moduli, uno al martedì mattina e l’altro il giovedì, della durata di 4 ore ciascuno, ha registrato una partecipazione di tutti gli indirizzi coinvolti, che hanno approcciato in maniera unitaria, anziché frammentata per ciascuna specializzazione, l’opera di passare dal controllo della qualità dei farmaci al controllo della conformità dei processi.
L’esperienza in stabilimento, effettuata nei mesi di ottobre e novembre, per complessive 44 ore, ha permesso agli studenti di partecipare all’attività di E-Pharma e costituirà uno dei bagagli culturali che gli studenti porteranno all’esame di Stato nell’estate 2015.
Tutta questa iniziativa, organizzativamente e economicamente sostenuta in toto da ITT ed E-Pharma, potrà essere ripetuta in futuro e forse anche con una collaborazione di più ampia entità.

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