CONCORSO PER CHIMICHI APPA Trento

6 Aprile 2023 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Opportunità | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Concorso pubblico per Funzionario abilitato chimico

Concorso pubblico, per esami, per n. 3 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Funzionario abilitato chimico, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate

Si comunica l’uscita del concorso in oggetto.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.provincia.tn.it al seguente percorso:

concorsi a tempo indeterminato > nuovi 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande (da compilare esclusivamente on line) è fissato per le ore 12.00 del giorno 5 maggio 2023

convocazione dell’Assemblea degli iscritti 29 aprile 2023

31 Marzo 2023 | 0 commento | in Bilanci | Disposizioni Generali | Homepage | Notizie | Organizzazione | Performance | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Convocazione Assemblea degli iscritti 2023

OGGETTO: convocazione dell’Assemblea degli iscritti.
• Visto l’art. 29, comma 1, lettera d) del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Direttivo dell’Ordine;
con la presente è convocata l’Assemblea degli iscritti in prima convocazione alle 23:59 di venerdì 28 aprile e in seconda convocazione:
Sabato 29 aprile 2022 alle ore 09:30
presso la sala congressi dell’Ospedale di Bolzano, entrata in Via Lorenz Böhler 5, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2022 e presentazione del bilancio preventivo 2023;
3. Aggiornamento della quota di iscrizione e modalità di pagamento;
4. Aggiornamento e discussione su tematiche inerenti alla professione di chimico e di fisico;
5. Varie ed eventuali.

38123 Trento, Via Lidorno, 6 – tel. (+39) 350 589 6499 – Cod. Fiscale 80017480221
ordine.trentinoaltoadige@chimici.org – ordine.trentinoaltoadige@pec.chimici.org
www.chimicitaa.org

IL PRESIDENTE
Dott. chim. Gianumberto Giurin

ORCFTAA-CAI-230329-110-10

 

bilancio 2022 ORCF del TAA

 

bilancio preventivo 2023 ORCF del TAA

Nomina del responsabile transizione digitale

7 Marzo 2023 | 0 commento | in Homepage | Notizie | Prima Pagina | Transizione digitale | di Demattè Fabrizio
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L’Ordine Reginale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige/Sudtirol, ha nominato nel dicembre 2022, tra i suoi consiglieri, non disponendo di dipendenti, il Responsabile alla Transizione Digitale (RTD) nella figura del consigliere dott. chim. Fabrizio Demattè. 

Il consigliere segue il sito internet dal 2009 dell’Organizzazione e ha svolto diversi interventi sul “chimico digitale” portando nel 2015 l’Ordine ad esser il primo in Italia ad avere il 100% di PEC attivate a tutti gli iscritti (come obbligo) ha ideato e sviluppato l’interazione con Linkedin (social network per professionisti) e l’Albo2.0 per rendere visibili le competenze dei chimici e dei fisici agli utenti.

 

Gli obiettivi del nuovo RTD sono:

  1. redazione piano triennale della transizione digitale
  2. creazione di una piattaforma in cloud per la condivisione dei dati tra consiglieri e segreteria e Revisore dei conti
  3. accessibilità del sito per persone portatrici di disabilità (lettura semplificata per non vedenti ed ipovedenti, leggibilità dei menù, ecc)
  4. revisione del sito per renderlo più fruibile alle tre categorie di utenti: iscritti (chimici e fisici), cittadini, enti pubblici interessati.
  5. Introduzione dell’accesso ad area riservata con SPID ed implementazione albo 2.0

 

 

 

 

Precisazioni su ECM e “proroga”

22 Febbraio 2023 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Emendamento Mille Proroghe ECM
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato l’emendamento a prima firma del presidente della commissione Affari sociali e Sanità, Francesco Zaffini, che consente di mettersi in regola con l’obbligo formativo del triennio 20202022 fino al 31 dicembre 2023.

Quello che era stato definito un “quadriennio” dalla prima bozza, si conferma invece un triennio (20202022) con un anno in più di proroga (2023). Fino al 31 dicembre 2023, sarà ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno. La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (20232025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.

In aggiunta l’emendamento prevede una compensazione anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (20142016 e 20172019). La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione nazionale della formazione continua.

Aggiornamento del 2-3-2023  dalla FEDERAZIONE

E’ stata pubblicata in G.U. Serie Generale n.49 del 27-02-2023 la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Quello che era stato definito un “quadriennio” inizialmente, si conferma invece con la Legge di conversione un triennio (2020-2022) con un anno in più di proroga (2023).
L’articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 (obbligo formativo ECM) prevede infatti che: 
“All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020- 2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1°gennaio 2023.”

Fino al 31 dicembre 2023, sarà dunque ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno. La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.

Nel testo coordinato del DL 198/22 con la Legge di conversione 14/2023, è prevista anche una compensazione” per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019);
“1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017- 2019 può̀ essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua”.
La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere dunque conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi 

Relazione annuale RPCT Anno 2022

13 Gennaio 2023 | 0 commento | in Altri contenuti - Corruzione | Amministrazione Trasparente | Attività e procedimenti | Controlli e rilievi sull'amministrazione | Controlli sui fornitori | Homepage | Notizie | Performance | di Demattè Fabrizio
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Relazione-annuale RPCT_2022

ECM da Trienno a Quadriennio colpo di coda del 2022.

2 Gennaio 2023 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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È stato pubblicato in G.U. n.303 del 29-12-2022 il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 che reca “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Tra le proroghe indicate nel testo ve ne è una che riguarda la formazione professionale continua.

L’art.4 comma 5 prevede che “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».”

Viene dunque modificato l’articolo 5-bis del decreto anzidetto recante “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” con la nuova formulazione: “1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività  professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.

Il decreto Mille proroghe pubblicato ha dunque esteso per gli aventi diritto, l’esenzione di 1/3  dei crediti formativi acquisiti anche all’anno 2023,  ed ha ragionato in quadrienni, estendendo di fatto il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023  per completare il quadriennio ECM 2020-2023.

Regole per i corsi dal 2023

20 Dicembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Si informa che dal 1° gennaio 2023 cambiano le regole di attribuzione dei crediti ECM.
Le novità più rilevanti sono le seguenti:

Relatori ad eventi RES e FAD sincroni 1 credito ogni 20 minuti si abbassa la durata, fino al 2022 era 1 credito ogni
30 minuti
Autori/relatori ad eventi FAD asincroni 1 credito ogni 20 minuti gli autori/relatori avranno diritto ad ottenere i
crediti ECM per la loro attività di preparazione  materiale o di registrazione di un video
Responsabile scientifico 20% dei crediti erogati ad evento anche il Responsabile Scientifico avrà diritto ad
ottenere i crediti ECM per la sua attività progettuale dell’evento
Moderatori ad eventi RES e FAD sincroni 1 credito a sessione di moderazione anche i moderatori avranno diritto ad ottenere i crediti ECM per la loro attività di presentazione e supporto ai relatori, di facilitatore ed animatore
nei momenti di discussione

Vi ricordo, altresì, che i relatori ed i moderatori potranno scegliere se acquisire i crediti ECM per la loro attività
di relazione e moderazione, oppure se acquisire i crediti come partecipante, seguendo l’intera attività formativa
e superando la verifica di apprendimento; il Responsabile Scientifico, invece, potrà acquisire i crediti ECM solo
come Responsabile Scientifico e non come partecipante.

FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

3 Dicembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

ancora un mese per completare la formazione del triennio 2020-2022

e per inserire eventuali esoneri\esenzioni\crediti individuali (es. autoformazione) nei trienni precedenti

 

Cari colleghi, Care Colleghe,

 

con il 31.12.2022 si chiude il triennio formativo 2020-2022, il primo triennio che ha visto Chimici e Fisici effettivamente e pienamente coinvolti per tutto il periodo nella formazione ECM in quanto professionisti sanitari secondo la normativa vigente.

 

L’art.16 quater del D.LGS. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua ECM costituisca requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o di libero professionista, in enti pubblici o privati, in azienda, a prescindere dall’ambito sanitario o meno dell’attività svolta. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce, inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Codice Deontologico illecito disciplinare e come tale può essere sanzionato.

Dal punto di vista formale, inoltre, la formazione continua viene valutata e considerata anche in contesti peritali o conteziosi, nonché ai fini di risarcimento di danni a livello assicurativo.

 

Ed è proprio questo aspetto che è variato con l’emendamento approvato dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR) relativo all’articolo 10 della legge Gelli, per il quale non è prevista copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale a decorrere dal triennio formativo 2023-2025. In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio (si inizierà proprio dal triennio formativo 2023-2025)*.

 

Lo scorso 30 giugno 2022 è terminato il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019. Nel contempo il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-2022 ed ha reso disponibili alle Federazioni Nazionali ed agli Ordini gli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili. Lo stato del singolo professionista è verificabile non solo dall’iscritto direttamente accedendo al portale CoGeAPS ma anche dall’Ordine territoriale sempre tramite la medesima piattaforma.

 

Pertanto si invitano tutti gli iscritti a verificare tramite il portale CoGeAPS il proprio stato di certificabilità dei crediti relativi al triennio concluso 2017-2019 ed in fase di conclusione 2020-2022. Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo in corso e non essendo previste deroghe questa data è da considerarsi perentoria.

 

Merita ricordare che i professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali (es. autoformazione) e segnalare a CoGeAPS crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.

 

Infine si ricorda che per i  “Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” è possibile purché soddisfino i requisiti previsti nella specifica delibera in termini di volume economico chiedere l’esonero dalla formazione continua. A far data dal 14.12.2021 CoGeAPS per coloro che hanno compiuto il 70esimo anno di età ha disposto in automatico l’esonero. Si raccomanda pertanto – qualora si ricorra in questa categoria – di verificare di essere in possesso dei requisiti per l’esonero della formazione ed in caso contrario di rettificare la propria posizione direttamente accedendo alla piattaforma CoGeAPS.

 

Tutto ciò premesso, vi informiamo che nei prossimi giorni l’Ordine provvederà ad effettuare le verifiche in merito alle posizioni dei propri professionisti e trasmettere una lettera informativa a coloro che non risultano ancora certificabili indicando triennio e stato dei crediti acquisiti, in modo che gli stessi possano provvedere quanto prima ad attivarsi per completare il proprio percorso come già illustrato in precedenza.

 

A tale proposito si ricorda che il tempo per vedere comparire un corso accreditato sul portale CoGeAPS richiede almeno 90 giorni dalla data di chiusura dell’evento formativo. Per tale motivo invitiamo a tenere sempre copia degli attestati rilasciati.

Si ricorda che la formazione continua è prevista già dal Regio Decreto del 1928.

Si raccomanda i colleghi di non intasare segreteria e consiglieri di quesiti che dapprima vanno rivolti: all’ente erogante crediti ECM (provider), al Manuale del professionista sanitario, al consorzio CoGeAPS, avendo cura di inserire tutti i crediti formativi vantabili.

Cordiali saluti

Referente Formazione

dott. chim. Fabrizio Demattè

Ordine Territoriale ORCFTAA

 

*Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte dalle strutture pubbliche e private in base all’art.10 della legge Gelli sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente in regime di libera professione. La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S..

 

Corso gratuito da 32 crediti ISS

30 Novembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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Crediti ECM per completare il triennio 2020-2022

Si segnala questo corso gratuito da 32 crediti.

C’è tempo fino al 20 dicembre. Qui il link: https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51

selezionare “La comunicazione scientifica attraverso la pubblicazione di articoli e l’organizzazione di eventi. Terza edizione”

 

FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

30 Novembre 2022 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Homepage | Notizie | Prima Pagina | di Demattè Fabrizio
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DAL SITO DELLA FEDERAZIONE  FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA | Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici (chimicifisici.it)

FORMAZIONE CONTINUA ECM: CERTIFICABILITA’ DEI CREDITI E COPERTURA ASSICURATIVA

  • formazione

Il 31.12.2022 si chiude il triennio formativo 2020-2022, il primo triennio che ha visto Chimici e Fisici effettivamente e pienamente coinvolti per tutto il periodo nella formazione ECM in quanto professionisti sanitari secondo la normativa vigente.

L’art.16 quater del D.LGS. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua ECM costituisca requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in qualità di dipendente o di libero professionista, in enti pubblici o privati, in azienda, a prescindere dall’ambito sanitario o meno dell’attività svolta. Il mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua costituisce, inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Codice Deontologico illecito disciplinare e come tale può essere sanzionato.

Dal punto di vista formale, inoltre, la formazione continua viene valutata e considerata anche in contesti peritali o conteziosi, nonché ai fini di risarcimento di danni a livello assicurativo.

 

Ed è proprio questo aspetto che è variato con l’emendamento approvato dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR) relativo all’articolo 10 della legge Gelli, per il quale non è prevista copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale a decorrere dal triennio formativo 2023-2025. In pratica l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio (si inizierà proprio dal triennio formativo 2023-2025)*.

 

Lo scorso 30 giugno 2022 è terminato il periodo concesso ai professionisti sanitari per recuperare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019. Nel contempo il CoGeAPS, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ha provveduto ad attribuire il bonus Covid per il triennio 2020-2022 ed ha reso disponibili alle Federazioni Nazionali ed agli Ordini gli elenchi con l’indicazione dello stato dei professionisti certificabili e non certificabili. Lo stato del singolo professionista è verificabile non solo dall’iscritto direttamente accedendo al portale CoGeAPS ma anche dall’Ordine territoriale sempre tramite la medesima piattaforma.

 

Pertanto si invitano tutti gli iscritti a verificare tramite il portale CoGeAPS il proprio stato di certificabilità dei crediti relativi al triennio concluso 2017-2019 ed in fase di conclusione 2020-2022. Il 31 dicembre 2022 scade il triennio formativo in corso e non essendo previste deroghe questa data è da considerarsi perentoria.

 

Merita ricordare che i professionisti sanitari hanno tuttora facoltà di inserire eventuali esoneri/esenzioni, crediti individuali (es. autoformazione) e segnalare a CoGeAPS crediti mancanti nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-22, modificando, nel caso sussistano i presupposti, il proprio stato certificativo.

 

Infine si ricorda che per i  “Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale” è possibile purché soddisfino i requisiti previsti nella specifica delibera in termini di volume economico chiedere l’esonero dalla formazione continua. A far data dal 14.12.2021 CoGeAPS per coloro che hanno compiuto il 70esimo anno di età ha disposto in automatico l’esonero. Si raccomanda pertanto – qualora si ricorra in questa categoria – di verificare di essere in possesso dei requisiti per l’esonero della formazione ed in caso contrario di rettificare la propria posizione direttamente accedendo alla piattaforma CoGeAPS.

 

*Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte dalle strutture pubbliche e private in base all’art.10 della legge Gelli sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente in regime di libera professione. La verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima del 01/04/2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S..

 

25 Novembre 2022

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