Formazione su assicurazione e nuovo regolamento Crediti Formativi Profesisonali

17 Settembre 2013 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Notizie | Regolamentazione | di Demattè Fabrizio
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Comunicazioni agli iscritti
13 settembre 2013

Gentili iscritti, molti accadimenti si stanno succedendo nell’evoluzione che la vita del chimico. Il nuovo, consiglio, pure nelle difficoltà di adempiere a molteplici doveri in una congiuntura normativa molto particolare si sta attrezzando per dare un degno servizio agli iscritti, da un lato, e dall’altro rispettare il mandato istituzionale seguendo tutte le norme che ci impone il ruolo istituzionale.

Vorremmo condividere con gli iscritti due delle riforme importanti che toccano tutti: l’assicurazione per la responsabilità civile e la formazione permanente obbligatoria.

Il consiglio ha dato mandato per la gestione della convenzione (già stipulata tra Consiglio Nazionale dei Chimici e assicurazioni) ad un broker assicurativo che ci terrà una sessione formativa/informativa per liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati che son tenuti ad assicurarsi dalla nuova norma.

Per la formazione l’obbligo è diventato cogente in quanto sanzionato finanche con il “blocco professionale” all’esaurirsi dei crediti formativi.

Giovedi 19 settembre, ore 20e30 presso la sede dell’Ordine in via Zambra.

Vorremmo far riconoscere ai partecipanti il valore formativo per 2 CFP (crediti formativi professionali) per questo motivo raccoglieremo le firme dei presenti.

Il referente alle attività formative      Il Presidente

Fabrizio Demattè                          Andreas Verde

KLIMAENERGY 2013

12 Settembre 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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KLIMAENERGY 2013
Fiera internazionale delle energie rinnovabili per Comuni e Imprese

Bolzano, 19 -21 settembre 2013
Gio e Ven: 09:00-18:00 , Sab: 09:00-17:00

Sesta edizione di Klimaenergy, dove ci saranno 150 espositori a presentare tecnologie innovative, contesti applicativi e soluzioni energetiche provenienti da tutti i settori delle energie rinnovabili!

A Bolzano, dal 19 al 21 settembre, i riflettori sono puntati su prodotti e sistemi innovativi concernenti energie rinnovabili.
Klimaenergy è accompagnata da un ricco programma di eventi:

  • Giornata della gassificazione del legno
  • Convegno internazionale – biomassa e cogenerazione, contracting, illuminazione pubblica, smart grids, accumulo energetico.

enertours® tra cui al primo impianto italiano per la produzione dell’idrogeno a Bolzano e al vincitore Comuni Rinnovabili 2013 di Legambiente

Iscrivetevi gratuitamente cliccando qui.

 

Modulo 5 – La gassificazione del legno: opportunità e problematiche

Organizzatore: Tis

Luogo: SALA LATEMAR – Sale Congressi/ Padiglione fieristico, livello 0

10:35 – 10:55 Residui ed emissioni degli impianti di gassificazione

Karl Mair, Ecoresearch  (Vicepresidente dell’Ordine dei Chimci Trentino Alto Adige)

I chimici all’Innovation Festival di Bolzano fine settembre 2013

4 Settembre 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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IF_2013-Sticker_4c_stampa

26-28 Settembre 2013

Il futuro pone nuove sfide.

Anche l’Ordine dei Chimici TAA sarà presente con alcune proposte vedi il programma.

L’Innovation Festival Bolzano-Bozen mostra come le tecnologie e

l’apertura della società possono aiutare ad affrontarle nell’ambiente alpino.

http://www.innovationfestival.bz.it/it/index.asp

__________________________________________________________________________________________

L’Ordine Regionale dei Chimici Trentino-Alto Adige sarà presente con due eventi.

QUESTIONE DI CHIMICA

 “Caratteristiche nutrizionali e salutistiche dei prodotti alimentari di montagna”,

che si svolgerà il 27.09.2013,

presso l’Akademy Saal della Cassa di Risparmio, in Via Cassa di Risparmio a Bolzano, dalle 17 alle 19:

– 17.00-17.10 – Introduzione del Moderatore

– 17.10-17.30 – R. Silvestri “La mela può agire da antiaging”

– 17.30-17.50 – F. Mattivi “Fragole e piccoli frutti come principali fonti alimentari di ellagitannini nella dieta occidentale”

– 17.50-18.10 – A. Matteazzi “Il suolo agrario: proprietà chimico-fisiche e caratteristiche dei frutteti in Alto Adige

– 18.10-18.30 – A. Brunori “Prodotti dei boschi altoatesini certificati PEFC

– 18.30-19.00 – Interventi dal pubblico

E’ prevista la traduzione simultanea italiano-tedesco-italiano

_____________________________________ °_________________________________________

 Laboratorio didattico sulle CELLE COMBUSTIBILI a metano e ad idrogeno

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Cosa sono le celle a combustibile, per cosa si usano e come funzionano? Queste e molte altre domande sul tema troveranno finalmente risposta: apre infatti le proprie porte alla cittadinanza il laboratorio delle celle a combustibile dell’Ordine dei Chimici!

Verranno effettuate delle piccole sperimentazioni pratiche dove i partecipanti saranno invitati a sperimentare l’uso delle celle combustibili per convertire energia chimica (pregiata) in energia elettrica altrettanto pregiata con notevole efficienza.

 

Rivolto soprattutto alle scuole, che si svolgerà per tre mattine aperto alle scuole (su prenotazione).

 

 

*** Laboratori delle celle a combustibile 4 Schools

Gioverdì 27 settembre 2013, Ore 10:00-11:30

Venerdì 27 settembre 2013, Ore 09:00-10:3 / Ore 11:00-12:30

Sabato 28 settembre 2013, Ore 09:00-10:30 / Ore 11:00-12:30

*** Lezione aperta, per la cittadinanza.

giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 settembre 2013, Ore 15:00-16:30

Aule: E311 e E312

Punto d’incontro: entrata dell’Università (Via Cassa di Risparmio)

Iscrizioni: ordine.trentinoaltoadige@chimici.org

Informazioni più dettagliate le potrete trovare sul sito: www.innovationfestival.bz.it

 

Turni liberi

Formazione Obbligatoria Permanente: conto alla rovescia dal 1/9/2013

28 Agosto 2013 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Notizie | di Demattè Fabrizio
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A partire dal primo settembre 2013  tutti i chimici avranno 150 crediti formativi professionali (CFP) poi a scalare, il 1-1-2014 verranno tolti 25 CFP, il 1-1-2015 verranno tolti altri  30 CFP, il 1-1-2016 verranno tolti altri  40 CFP.

Sostanzialmente un chimico il 2-1-2016 si ritrova con  55 CFP senza aver fatta formazione ( fatta salva la “formaizone” ordinistica 3 cfp ) e può esercitare tutto l’anno. Ma dal 1-1-2017 tolti i 50 CFP di routine si troverà con soli 5 CFP e non potrà esercitare.

Nuovo regolamento formazione continua Ordine dei Chimici

Regolamento Consiglio nazionale dei chimici 19/7/2013 appunti non esaustivi sul nuovo regolamento.

Crediti formativi sistema a  “punti”:

 

CFP

A partire dal primo gennaio dopo l’esame di stato

150

Al termine di ogni anno solare (31/12di ogni anno)

-50

Minimo di CFP per potere esercitare

25

CFP minimi specifici su Ordine e Previdenza professionale

(di cui) 3

CFP massimi annui riconoscibili

75

Unità minima un ora ( in genere)  di formazione

1

 

CICLO ANNUALE DELLA FORMAZIONE

Ciclo della formazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • La formazione intercorsa tra Esame di Stato e 15-8-2013 possono essere riconosciuti, su richiesta. ( MODULO PER RICHIESTA RICONOSCIMENTO CFP)
  • La verifica del adempimento dell’obbligo formativo spetta all’Ordine ( Articolo 10)
  • Anche docenze, articoli, commissioni, gdl sono considerati formazione.

Attività formative ordinarie

Crediti attribuiti

Limiti massimi annuali

Superamento di esami in corsi universitari con riconoscimento dei relativi crediti formativi universitari 3 CFP ogni CFU

9

Partecipazione a corsi di formazione e specializzazione in qualità di discente 1 ora = 1 CFP

75

Come sopra, con verifica finale 1 CFP in più per l’esito positivo della verifica

75

Partecipazione a seminari di studio 2 ore = 1 CFP

4

Partecipazione a master universitari con conseguimento del titolo accademico 3 CFP ogni CFU

75

Partecipazione a corsi ECM accreditati 1 CFP ogni credito ECM

75

 

Attività formative particolari

Crediti attribuiti

Limiti massimi annuali

Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari 1 ora o frazione = 1 CFP

10

Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici 5 CFP ogni 50 pagine

20

Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnico-professionale 1 CFP ogni 1.800 battute

15

Docenze svolte presso Università ed enti equiparati da soggetti non dipendenti 3 CFP ogni CFU

15

Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato 4 CFP/sessione

8

Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in collaborazione con i Consigli territoriali dell’Ordine 1 ora o frazione = 1 CFP

8

Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall’Ordine 1 riunione = 2 CFP

8

Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, nazionali e internazionali 1 riunione = 2 CFP

8

Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali 1 riunione = 2 CFP

8

 

 

 

Chi vigila cosa?

Articolo 4 comma 2

  • l’evento sia organizzato dalle Università o direttamente dal Consiglio dell’Ordine territoriale o in collaborazione con altro soggetto la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti è affidata al Consiglio Nazionale dei Chimici.
  • Ove l’evento sia organizzato da altri soggetti la rispondenza ai requisiti è verificata ai sensi dell’art. 10 comma 2 dal Consiglio dell’Ordine territoriale.

Commissione valutazione

Articolo 11.

1. La “Commissione di valutazione” è composta da cinque membri, designati dai Consigli dell’Ordine e scelti tra gli iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato purchè non in posizione di incompatibilità; uno dei membri deve essere consigliere dell’Ordine.

2. La “Commissione di valutazione” può essere in comune tra più Ordini;

3. La “Commissione di valutazione” è nominata per ogni quadriennio di osservazione.

4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente;

5. Per l’attività di tale Commissione non sono previsti crediti formativi

 

Tempistiche

Articolo 13. Entrata in vigore e norme transitorie

1. dal 1 settembre 2013

2. Il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2016 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Inoltre

a)In deroga a quanto previsto all’art. 3 comma 3 del presente regolamento per il

periodo 1 settembre 2013 – 31 dicembre 2014 vengono detratti 25 crediti, nel

periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 vengono detratti 30 crediti e nel

periodo 1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2016 vengono detratti 40 crediti;

b)Il Professionista Chimico farà pervenire la prima relazione sull’attività svolta di cui all’art. 7 entro il 31 gennaio 2015;

c) Il Consiglio dell’Ordine invierà al Consiglio Nazionale dei Chimici entro il 31 marzo 2015 la prima relazione (ndr: regionale) di cui all’art. 10 comma 6 del presente Regolamento eventualmente integrata di […]

d) Entro il 30 ottobre 2016 il CNC eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento;

3. A tutti i Chimici Professionisti abilitati, ed iscritti all’albo professionale alla data del 1 settembre 2013, sono attribuiti 150 CFP.

 

NOTE

  • Il 30% massimo in e-lerning.
  • Sperimentazione dal 1-9-2013 al 1-9-2016.

 

Presentazione dott. Fabrizio Demattè  consigliere del Ordine TAA, in occasione della serata formativa il 19-10-2013 

2013-10 slide dematte formazione continua obbligatoria

 

 

La Fondazione Edmund Mach cerca chimico entro il 9/9/2013

21 Agosto 2013 | 0 commento | in Notizie | Opportunità | di Demattè Fabrizio
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OGGETTO: Promozione annuncio lavoro presso ordine dei chimici

RICHIESTA: La Fondazione Edmund Mach ha recentemente pubblicato un annuncio lavoro per laureata/o in chimica, si invita glie interessati a fare riferimento al link sotto.
Attenzione entro il giorno 9 settembre 2013!

Informazioni sull\’annuncio al seguente collegamento:

http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi/Annunci-lavoro-e-borse-di-studio/Laureata-o-in-chimica-con-esperienza-nel-settore-delle-analisi-GCMS-e-LCMS-su-prodotti-enologici-e-bevande-135_CTT_AGL-scadenza-9-settembre-2013

Assicurazione, nuovi obblighi per (tutti) i professionisti, circolare del CNC, con precisazione CNC sui chimici dipendenti.

8 Agosto 2013 | 0 commento | in Notizie | Regolamentazione | di Demattè Fabrizio
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Si attendeva una definizione dei confini dell’obbligo di assicurazione istituito nel agosto 2012 e cogente dall’agosto 2013.

Il nuovo documento dell CNC ( consiglio nazionale dei chimici) ha definito meglio quelli che sono i confini tra tre forme di esercizio della professione:

  1. il libero professionista che risponde per se;
  2. quelli che sono i chimici dipendenti con delle responsabilità professionali;
  3. da quei dipendenti che hanno responsabilità, ma comuni a tutti gli altri dipendenti (ad esempio compiono analisi ma non firmano certificati).

Il primo caso si deve assicurare per i danni che può causare secondo le indicazioni del CNC sul tipo di polizza.
Il secondo è già in parte coperto dall’azienda per la quale esercita attività professionale, ma ha delle residuali responsabilità legate alla propria sfera di autonomia.

In ultimo il dipendente che non svolge attività “regolamentate”  in questo caso non è necessaria assicurazione.
Attività regolamentate sono quelle che ricadono nei “privilegi” degli iscritti all’ordine: – certificati chimici,  perizie, studi, perizie giurate ecc ecc.

  • Il caso 1 stipula assicurazione responsabilità civile.
  • Il caso due deve verificare che l’organizzazione in cui è inserito copra la responsabilità civile del suo operato ma deve anche fare una apposita polizza per tutelarsi nel caso l’azienda si voglia rifare su di lui per eventuali di cui è risultata colpevole l’azienda.
  • Il caso 3 non necessita di assicurazione.

Ecco le linee che in Consiglio Nazionale dei chimici ha tracciato per definire meglio questo obbligo all’interno della professione chimico.

Prot. 410/13/cnc/fta Roma, 31 luglio 2013 

A Tutti gli Ordini dei Chimici Territoriali
A tutti gli iscritti agli Albi dei Chimici
Loro Sedi
Oggetto: Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile professionale
Come è noto il D.L. 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate.
Una di queste è l’obbligo per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a
terzi nell’esercizio delle proprie attività, a partire, salvo proroghe, dal 15 agosto 2013 (come indicato
all’art.5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137).
L’art. 3, comma 5, lett e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n.148, introduce un criterio di indirizzo nei confronti del legislatore delegato, del
seguente tenore: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.
Nel dettaglio l’art. 5 del DPR 137 del 7 agosto 2012 detta, in relazione agli obblighi assicurativi in
capo ai professionisti:
 “1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al
cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori
ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.”
Il Professionista ha pertanto l’obbligo di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione
dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni successiva variazione.
Tale obbligo configura un adempimento diverso e ulteriore rispetto a quello della stipula
dell’assicurazione. Il professionista, infatti, deve non solo regolarmente stipulare una polizza assicurativa
ma anche comunicare al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi e il massimale,
nonché eventuali variazioni successive al conferimento dell’incarico.
A tale proposito il Consiglio Nazionale dei Chimici precisa quanto segue:
L’obbligo di stipulare idonea polizza professionale è collegato all’esercizio dell’attività
professionale.
Da ciò deriva che l’obbligo in esame ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino
in modo effettivo l’attività professionale, anche solo saltuariamente, e che assumano in proprio il rischio
professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti a tale obbligo i chimici iscritti che non abbiano “clienti”: perché non
esercitano la professione o perché, assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici,
esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di
appartenenza, sempre che questa attività non abbia connotazione di servizio professionale a terzi.
In relazione a questo, si precisa, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea Assicurazione professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad. es. per “colpa grave”), tenuto anche conto degli eventuali rischi già coperti dall’ Amministrazione o dall’ azienda. 
Le principali caratteristiche che si ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di
Responsabilità civile Professionale dei Chimici, oltre a quelle esplicitamente previste dalla norma, sono le
seguenti:
1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;
2) l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività;
3) la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;
4) la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e
per tipologia di prestazione professionale.
5) la c.d. Deeming Clause, cioè la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze
suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale
sinistro anche se lo stesso dovesse sorgere in un tempo successivo;
6) la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l’obbligo per l’ Assicuratore di tenere coperto un sinistro che
derivi da circostanze note prima della stipula della Polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a
condizione che nel momento dell’errore/omissione l’Assicurato disponga di valida copertura
assicurativa.;
7) la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferire all’anno, la previsione di
tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per
gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.
Il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrino le condizioni 
“essenziali” senza le quali, cioè, il contratto non può ritenersi adeguato alla tutela dei Chimici. Le 
clausole 5, 6 e 7, rappresentano comunque una garanzia e tendono a ridurre in modo sostanziale 
eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa. 
Ciò premesso, il Consiglio Nazionale dei Chimici, al fine di soddisfare le esigenze degli iscritti
all’Albo di adempiere all’obbligo previsto dalla legge di stipulare adeguata Polizza professionale ha
analizzato, sulla base dei suddetti criteri, alcune proposte pervenute da diversi operatori del settore,
interloquendo con gli stessi per definire e migliorarne i contenuti.
I testi delle proposte di polizza esaminate sono disponibili nel sito internet del Consiglio:
www.chimici.it alla sezione “Servizi agli iscritti”.
 Distinti saluti.
 Il Presidente
 Prof. Chim. Armando Zingales
Il 7 agosto 2013 il Consiglio nazionale dei Chimici ha emesso una nuova circolare con le precisazioni  in merito ai chimici dipendenti, che sono la maggioranza dei chimici iscritti.

Fondamenti di igiene industriale corso nov. 2013

2 Agosto 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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“Fondamenti di igiene industriale”

Corso di formazione: “Fondamenti di igiene industriale” si svolgerà a Milano dal 11 al 15 novembre 2013.
Il corso fornisce le informazioni di base per svolgere la professione di igienista industriale ed è rivolto a chi affronta per la prima volta il tema dell`igiene industriale e a chi intende approfondire e rendere sistematiche le competenze variamente acquisite nella propria esperienza lavorativa.

Il corso risponde ai requisiti formativi richiesti dal regolamento ICFP per candidarsi all`esame di Igienista Industriale (www.icfp.it)

Numero massimo di partecipanti: 30  

Clicca sul link per scaricare il programma:

http://www.aidii.it/gestione/funzioni/blob_out.php?id_blob=510&download ;

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa AIDII 02.20240956 congressi@aidii.it

cordiali saluti, segreteria AIDII

 AIDII Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali – via G.B. Morgagni 32 – Milano

Formazione continua obbligatoria per Chimici nuovo regolamento 19/7/2013

31 Luglio 2013 | 0 commento | in Formazione permanente obbligatoria | Links | Notizie | di Demattè Fabrizio
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In applicazione del Decreto che riorganizza le professioni e che diventa “operativo” dal 14 agosto 2013 sono state emesse le regole per la gestione della formazione obbligatoria e continua dei chimici.

Si tratta di un sistema a punti , tutti i chimici partono con un quantitativo di punti che va a scalare nel tempo e che va “ripristinato” frequentando corsi , seminari, gruppi di lavoro  ecc.

Sarà l’Ordine territoriale di competenza che gestirà i crediti e che accrediterà le attività formative, proposte dallo stesso ordine o dagli iscritti stessi che chiederanno riconoscimento delle attività formative svolte.

Maggiori dettagli nel documento allegato.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta del 19 e 20 luglio 2013 ha approvato il “Regolamento per la Formazione Continua per i Chimici“.

Il testo è stato inviato al Ministro vigilante per l’acquisizione del parere, così come previsto dall’art.7 “Formazione continua” del DPR 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento_formazione_continua_chimici-19_luglio_2013

Coordinatore Formazione Ordine dei Chimici

dott. chim. Fabrizio Dematte’

Candidature a membro del consiglio di disciplina interregionale

25 Luglio 2013 | 0 commento | in Consiglio di disciplina | Notizie | di Demattè Fabrizio
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OGGETTO: autocandidatura a membro del consiglio di disciplina

Gentile iscritta e gentile iscritto, come già comunicato uno dei cambiamenti in atto nel sistema ordinistico è quello di disgiungere le attività disciplinari da quelle gestionali e promozionali dell’Ordine.  A tale scopo l’Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige, viste le ridotte dimensioni ed il ridotto bilancio economico, ha deciso di intraprendere la strada prospettata dalla norma di collaborazione con ordini limitrofi nella istituzione di Consigli di disciplina interregionali.  Pertanto  una volta istituito il consiglio di disciplina interregionale sarà competente per tutte le questioni disciplinari di tutto il territorio degli ordini coinvolti.

Con la presente siamo a chiedere disponibilità a fare parte di questo consiglio a tutti gli iscritti, come si legge di seguito nei pochi articoli estratti dal  DPR e dalle decisioni del CNC, la carica è incompatibile a quella di consigliere, nel segno di una maggior imparzialità e distacco al fine di rendere il giudizio più libero.

La sede dell’istituendo consiglio  sarà probabilmente il Tribunale di Padova ma non è ancora stato definito.

L’invito che rivolgiamo a tutti gli iscritti è quello di fornire la propria disponibilità a fare parte di una “rosa di candidati” che l’attuale Consiglio direttivo presenterà, in numero da definire, al  Presidente del Trinunale, che avrà l’ultima parola sulla la commissione.

La candidatura può giungere a mezzo PEC personale/professionale a ordine.trentinoaltoadige@pec.chimici.org entro il giorno 8 agosto 2013.

Cordiali saluti

Il Presidente

dott. chim. Andreas Verde

______________________________________________

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(12G0159)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono  istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni

disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu’ di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica.

3. Ferma l’incompatibilita’ tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede e’ composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e’ chiamato a designare. I criteri in base ai quali e’ effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianita’ anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita’ d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianita’ anagrafica.

5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o collegio territoriale.

 

Consiglio Nazionale dei Chimici – Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina

territoriali dell’Ordine dei Chimici, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della

repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 28 NOVEMBRE 2012

Pubblicato su Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 2 del 31/01/2013.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine dei Chimici, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica

7 agosto 2012, n. 137.

Art. 4

(Requisiti onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.

2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale.

3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

 

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Modulo di autocandidatura 

 MODULO DA INVIARE

Bando per contributi per professionisti entro 29-7-2013 Provincia Autonoma di Trento

9 Luglio 2013 | 0 commento | in Notizie | di Demattè Fabrizio
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Ci giunge, la pubblicazione di un bando per contributi alle attività dei professionisti.  Il link a tutta la documentazione è questo: http://www.trentinosviluppo.it/Contenuti-istituzionali/Bandi-Appalti/Bandi/Criteri-e-modalita-per-la-concessione-dei-contributi-in-attuazione-dell-art.10-della-L.P.-10-2012-Interventi-straordinari-per-la-qualificazione-e-l-innovazione-delle-professioni   Inoltre si comunica che, in applicazione all’art. 10 L.p. 10/2012, sono stati aperti i tempi per la presentazione delle domande di contributo per i professionisti, che saranno gestite da Trentino Sviluppo S.p.A. Le domande potranno essere presentate entro lunedì 29 luglio 2013.

Sono ammessi alla valutazione: a)        progetti per l’avvio di attività e servizi professionali innovativi anche ad elevata qualificazione in grado di operare nel mercato, anche internazionale; b)        progetti riguardanti attività e servizi professionali esistenti, volti a modificarne in forma rilevante e innovativa le modalità organizzative e/o la qualità e la specializzazione. Le informazioni sono reperibili: – sul sito di Trentino sviluppo http://www.trentinosviluppo.it sotto la voce “bandi e appalti”, che si trova in alto; – sul sito della Provincia http://www.modulistica.provincia.tn.it cercando per “argomento” e scegliendo la voce “contributi ai professionisti” e come sotto argomento “Concessione contributi per la qualificazione e l’innovazione delle professioni in attuazione dell’art. 10 della L.p. 10/12”. In particolare possono beneficiare dei contributi i professionisti, singoli, associati o aggregati in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni che: – intendano avviare una nuova attività o servizio professionale innovativo oppure riorganizzare e/o ri-programmare in modo innovativo un’attività o un servizio professionale già avviato; – abbiano sede nel territorio della provincia di Trento; – non abbiano in corso procedure concorsuali e siano in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come previsto dalla normativa vigente; – rispettino le disposizioni vigenti per l’esercizio dell’attività o del servizio professionale; – siano costituiti in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni ovvero si costituiscano entro 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo; – non accedano ad altri incentivi pubblici per lo stesso progetto. I professionisti di cui al comma 1 possono appartenere sia alle professioni ordinistiche che a quelle non organizzate in ordini e collegi. Ai fini dei presenti criteri, si stabilisce che: a) per professione si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, comprese le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile e con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche norme; non rientrano altresì le attività svolte in forma d’impresa per le quali sono previsti gli interventi di cui alla L.p. 6/1999; b) per giovani professionisti si intendono persone fisiche che al giorno della scadenza della domanda di contributo non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

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